• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/11773    l'articolo 8, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 (cosiddetto «decreto Minniti»), ha...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11773presentato daRUBINATO Simonettatesto diVenerdì 7 luglio 2017, seduta n. 829

   RUBINATO, ROTTA e CASELLATO. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 8, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 (cosiddetto «decreto Minniti»), ha novellato il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introducendo un nuovo articolo 5-bis, secondo il quale il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14, del medesimo decreto legislativo n. 142 del 2015 sia iscritto nell'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;
   tale disposizione consente dunque anche al richiedente protezione internazionale, in attesa di audizione presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, o in pendenza di un eventuale ricorso giurisdizionale, di essere nel frattempo iscritto nell'anagrafe della popolazione residente;
   il permesso di soggiorno costituisce dunque il solo prerequisito sufficiente all'iscrizione nelle liste anagrafiche, ma in mancanza di un passaporto o di un documento d'identità del Paese di origine, risulta spesso difficile attestare la reale identità dei soggetti, tanto che le stesse questure appongono in alcuni documenti, ad uso interno, la dicitura testuale «esatte generalità sconosciute», essendo il riconoscimento dei richiedenti asilo solo convenzionale;
   tale situazione appare particolarmente delicata, a fronte delle attuali dimensioni dell'ondata migratoria in atto, che solleva fondate perplessità in merito all'adeguatezza del rilascio della carta d'identità a favore di persone il cui status di protezione internazionale non sia stato ancora riconosciuto;
   qualora infatti venisse successivamente negato il riconoscimento della protezione (che statisticamente avviene in due casi su tre), diverrebbe pressoché impossibile controllare l'effettivo utilizzo del suddetto documento d'identità, la cui validità è prevista per la durata di dieci anni, che dunque potrebbe continuare ad essere esibito per le più varie esigenze negli uffici pubblici e privati –:
   se il Governo non ritenga opportuna, per quanto di competenza, l'adozione di iniziative volte a prevedere il rilascio in una prima fase di una carta di identità di durata inferiore rispetto al termine decennale ordinario, così come già previsto nel nostro ordinamento per le carte d'identità ed i passaporti per i minori, al fine di verificare, alla scadenza del documento, l'effettiva situazione del richiedente protezione internazionale;
   in alternativa, se il Governo non ritenga opportuno, per quanto di competenza, l'adozione di iniziative volte a prevedere il rilascio, in luogo della carta d'identità, di un documento ad hoc — una sorta di «certificato di identità personale con fotografia», in analogia ai certificati previsti dalla circolare 14 marzo 1995 (Miacel), emessi per prassi dalle anagrafi comunali, ad esempio, su richiesta delle istituzioni scolastiche al fine dell'iscrizione di minori nelle scuole – valido nella fase in cui si svolge la procedura di riconoscimento della protezione, al fine di rilasciare ai richiedenti la protezione internazionale un documento più adeguato alla situazione in cui si trovano. (5-11773)