• C. 4505-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 5 luglio 2017); BERLINGHIERI Marina, Relatore

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Atto a cui si riferisce:
C.4505 [Legge europea 2017] Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017


Frontespizio Relazioni Commissioni Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4505-A


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(GENTILONI SILVERI)
di concerto con il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(ALFANO)
con il ministro della giustizia
(ORLANDO)
con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
con il ministro dell'interno
(MINNITI)
con il ministro della salute
(LORENZIN)
con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(DELRIO)
con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(GALLETTI)
e con il ministro per gli affari regionali
(COSTA)
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017
Presentato il 19 maggio 2017
(Relatrice: BERLINGHIERI)

NOTA: La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), in data 5 luglio 2017, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI
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RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

      La I Commissione,

          esaminato il disegno di legge europea 2017 (C. 4505 Governo),

          delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


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RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

      La II Commissione,

          esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 4505 Governo, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017»,

          delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


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RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

      La III Commissione,

          esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505 Governo)»;

          apprezzati gli ulteriori risultati conseguiti in termini di abbattimento delle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia, considerato che nel 2016 l'Italia aveva già raggiunto un risultato storico, scendendo per la prima volta al di sotto delle 80 infrazioni, e che nell'anno in corso le procedure ammontano a 67, di cui 53 per

violazione del diritto dell'Unione e 14 per mancato recepimento di direttive;

          sottolineata la rilevanza degli articoli 3, 6, 7, 8 e 13 del provvedimento ai fini delle competenze della Commissione;

          valutata con particolare attenzione la portata dell'articolo 3, volto a sanare il caso EU Pilot 8184/15/JUST e, in coerenza con altri provvedimenti di recente approvazione parlamentare, ad attuare ulteriormente la decisione quadro 2008/913 GAI del Consiglio del 28 novembre 2008 sul terreno della lotta contro razzismo e xenofobia, contro i discorsi d'odio che, in particolare, siano finalizzati alla negazione di fatti storici incontrovertibili, quali la Shoah o i crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, anche mediante l'uso di internet;

          apprezzato, altresì, il dettato dell'articolo 6, finalizzato ad assicurare l'attuazione della direttiva 2006/112/CE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto e ad introdurre una modifica al regime di non imponibilità ai fini IVA delle cessioni all'esportazione effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'apposito elenco, che provvedano al trasporto ed alla spedizione dei beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo;

          ritenuto significativo l'articolo 13, rientrante nella tipologia delle disposizioni necessarie per l'implementazione dei Trattati nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea, anche in connessione con la prospettiva di attuazione dell'articolo 42, paragrafi 3 e 4, del Titolo V del TUE in materia di missioni civili e militari, nonché di cooperazioni permanenti rafforzate nell'ambito della Politica di Sicurezza e di Difesa Comune, tenuto conto del nuovo regime normativo di partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali introdotto dalla legge n. 145 del 2016,

          delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


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RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

      La IV Commissione,

          esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017»;

          condiviso l'impegno finalizzato al puntuale recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea;

          richiamato l'articolo 13, volto a introdurre una disciplina permanente del trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione che partecipa alle missioni internazionali, in linea con lo spirito della recente legge n. 145 del 2016,

          delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con la seguente osservazione:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre direttamente nella legge 21 luglio 2016, n. 145, attraverso una novella, la norma di cui all'articolo 13.


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RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

      La V Commissione,

          esaminato il disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505 Governo);

          per quanto riguarda i profili di merito,

          delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      sul complesso del disegno di legge;

      per quanto riguarda i profili finanziari,

          preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

              le attività di competenza del Ministero della giustizia, di cui all'articolo 1, recante disposizioni in materia di avvocati stabiliti al fine del completo adeguamento della direttiva 98/5/CE, saranno svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

              all'articolo 4, in materia di Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, relativamente al numero di annualità da considerare, come asserito nella relazione illustrativa, si deve tener conto dell'ordinario termine di prescrizione e quindi riferirsi ad un periodo di dieci anni;

              il Fondo per il recepimento della normativa europea presenta le necessarie disponibilità al fine della copertura degli oneri derivanti dall'estensione dell'indennizzo di cui al capo III, sezione II, della legge n. 122 del 2016 in favore delle vittime di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della data di entrata in vigore della predetta legge;

              appare necessario riformulare il comma 4 dell'articolo 4, nel senso di precisare che «agli oneri di cui al comma 3 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196», laddove il testo in esame invece richiama la nuova procedura per la compensazione dei relativi effetti finanziari soltanto limitatamente alla attività di monitoraggio degli oneri, senza prevedere l'adozione delle conseguenti iniziative, volte ad assicurare l'effettiva compensazione dei relativi effetti finanziari;

              le stime alla base della quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 5, in materia di riconoscimento di una somma a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio di un'apposita garanzia dai soggetti passivi che prestano la predetta garanzia a favore dello Stato in relazione a richieste di rimborso IVA, devono essere aggiornate sulla base degli ultimi dati disponibili;

              in mancanza della quantificazione del maggiore onere derivante dal citato aggiornamento dei dati e della individuazione della relativa copertura finanziaria, appare necessario sopprimere il predetto articolo 5;

              l'articolo 6, recante modifiche al regime di non imponibilità ai fini dell'IVA delle cessioni all'esportazione in attuazione dell'articolo 146, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

              il Fondo per il recepimento della normativa europea presenta le necessarie disponibilità al fine della copertura degli oneri derivanti, in termini di minori entrate, dall'estensione del vigente regime fiscale relativo ai soggetti esercenti navi iscritte al Registro internazionale italiano anche ai soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi iscritte in registri di Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, di cui all'articolo 7;

              con riferimento all'articolo 10, recante disposizioni in materia di tutela delle acque e di monitoraggio delle sostanze chimiche, si conferma la neutralità finanziaria della disposizione anche in merito alla garanzia di intercomparabilità dei dati del monitoraggio;

              l'articolo 13, in materia di trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna, non è suscettibile di determinare effetti apprezzabili di maggiore spesa, sia pur di carattere eventuale, con riferimento alle singole missioni di spesa che dovessero essere autorizzate,

          delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

          1) all'articolo 4, sostituire il comma 4 con il seguente:

          «4. Agli oneri di cui al comma 3 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

          2) sopprimere l'articolo 5.


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RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

      La VI Commissione,

          esaminato il disegno di legge C. 4505 Governo, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017;

          segnalata, in linea generale, la rilevanza del provvedimento, il quale costituisce uno strumento fondamentale per assicurare il corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, in quanto esso apporta all'ordinamento giuridico italiano le integrazioni e modifiche necessarie a consentire la chiusura di procedure di pre-infrazione e di infrazione avviate dagli organismi dell'Unione europea nei confronti dell'Italia;

          rilevato come il provvedimento intervenga su alcuni aspetti di interesse della Commissione Finanze, segnatamente per quanto riguarda l'articolo 5, il quale modifica la disciplina dei rimborsi IVA, al fine di consentire l'archiviazione della procedura di infrazione 2013/4080, l'articolo 6, il quale modifica la disciplina concernente la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie e l'articolo 7, il quale estende il regime fiscale agevolato per le navi iscritte al Registro Internazionale Italiano (RII) anche a favore dei soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi, adibite esclusivamente a traffici commerciali, iscritte in registri di Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo,

          delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


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RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

      La VII Commissione,

          esaminato, nelle sedute del 7 e 8 giugno 2017, il disegno di legge n. 4505 Governo, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017,

          delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


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RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

      La VIII Commissione,

          esaminato il disegno di legge C. 4505 Governo, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017»;

          considerato che:

              l'articolo 41 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale», modificando l'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esclude dalla definizione di rifiuto contenuta nel codice ambientale le materie fecali, la paglia, gli sfalci e le potature, nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero ceduti a terzi;

              già nel corso dell'esame della predetta legge, la Commissione Ambiente, nel suo parere sul provvedimento, aveva segnalato alla Commissione di merito l'opportunità di valutare la disposizione sotto il profilo della compatibilità con la direttiva europea 2008/98/CE rispetto alla quale la stessa disposizione: richiama le classificazioni dell'articolo 184, comma 2, lettera e) (i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali) e comma 3, lettera a) (i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 2135 codice civile) del decreto legislativo n. 152 del 2006; specifica che deve trattarsi di materie e materiale destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche, in ordine alle quali è già intervenuto l'articolo 14, comma 8, lettere b) e b-sexies), del decreto-legge n. 91 del 2014; integra la disposizione inserendo il riferimento alla cessione a terzi o anche al di fuori del luogo di produzione;

              risulterebbe peraltro avviata una procedura, con cui la Commissione europea richiede informazioni allo Stato italiano circa gli effetti della disposizione vigente e il suo eventuale mantenimento nell'attuale formulazione;

              andrebbe pertanto monitorata l'interlocuzione in corso con la Commissione europea, al fine di verificare l'eventuale opportunità di modificare la formulazione recata dall'articolo 41 della legge 28 luglio 2016, n. 154;

          rilevato che:

              è infruttuosamente scaduta la delega conferita al Governo dall'articolo 4 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015) per dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, il cui termine di recepimento era fissato al 27 novembre 2016;

              a seguito del mancato recepimento della citata direttiva nei termini previsti, in data 24 gennaio 2017, la Commissione europea ha comunicato all'Italia l'avvio di una procedura di infrazione, con lettera di costituzione in mora, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

              allo scopo di consentire la pronta chiusura della suddetta procedura di infrazione, è opportuno dare attuazione diretta alla citata direttiva (UE) 2015/720 in sede di disegno di legge europea 2017, piuttosto che conferire una nuova delega al Governo, come previsto dall'articolo 12 del disegno di legge di delegazione 2016, assegnato al Senato il 25 maggio scorso e di cui non è ancora stato avviato l'esame (atto Senato n. 2834),

          delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con la seguente condizione:

          1) sia inserita una specifica disciplina, che modifichi il decreto legislativo n. 152 del 2006, allo scopo di ridurre l'utilizzo di borse di plastica, in attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, e superare i rilievi della procedura di infrazione n. 2017/0127, che è stata avviata per il mancato recepimento della predetta direttiva.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA VIII COMMISSIONE
Art. 11.

      Al comma 2, dopo le parole: ulteriori attività aggiungere le seguenti: di monitoraggio e controllo.

      Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura di infrazione n. 2017/0127).

      1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 217, comma 1, dopo le parole: «Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente», sono inserite le seguenti: «favorendo, fra l'altro, livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica,» e dopo le parole: «come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio», sono inserite le seguenti: «e dalla direttiva 2015/720/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,»;

          b) all'articolo 218, comma 1, dopo la lettera dd), sono aggiunte le seguenti:

              «dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse;

              dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti;

              dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto;

              dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi;

              dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;

              dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, così come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;

              dd-octies) commercializzazione di borse di plastica: fornitura di borse di plastica contro pagamento o a titolo gratuito da parte dei

produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti.»;

          c) all'articolo 219, al comma 3, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

              «d-bis) gli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;

              d-ter) sostenibilità dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili;

              d-quater) l'impatto delle borse “oxo-degradabili”, così come definito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 2, della direttiva 94/62/CE.»;

          d) all'articolo 219, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. Al fine di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli 226-bis e 226-ter, ferme le certificazioni ivi previste, devono apporre su tali borse i propri elementi identificativi, nonché diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili. Alle borse biodegradabili e compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 94/62/CE.»;

          e) dopo l'articolo 220 è inserito il seguente:

«Art. 220-bis.
(Obbligo di relazione sull'utilizzo di borse di plastica).

      1. Il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 acquisisce dai produttori e dai distributori di borse di plastica i dati necessari ad elaborate la relazione annuale prevista all'articolo 4, comma 1-bis, della direttiva 94/62/CE e comunica tali dati alla Sezione Nazionale del Catasto dei rifiuti, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla medesima legge n. 70 del 1994. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano, ciascuna categoria di borse di plastica di cui all'articolo 218, comma 1, lettere dd-ter), dd-quater), dd-quinquies), dd-sexies) e dd-septies).
      2. I dati sono elaborati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in attuazione della metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale pro capite di borse di plastica e dei modelli di segnalazione stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, della direttiva 94/62/CE. Dal 27 maggio 2018, i dati relativi all'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero sono comunicati alla Commissione europea con la relazione sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in conformità all'articolo 12 della medesima direttiva.»;

          f) all'articolo 224, comma 3, lettera g), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché campagne di educazione ambientale e di

sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 219, comma 3, lettere d-bis), d-ter) e d-quater);»;

          g) dopo l'articolo 226 sono inseriti i seguenti:

«Art. 226-bis.
(Divieti di commercializzazione delle borse di plastica).

      1. Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonché delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche:

          a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:

              1) con spessore della singola parete superiore ai 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

              2) con spessore della singola parete superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;

          b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:

              1) con spessore della singola parete superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

              2) con spessore della singola parete superiore ai 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

      2. Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o prodotti trasportati per il loro tramite.

Art. 226-ter.
(Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero).

      1. Al fine di conseguire, in attuazione della direttiva 2015/720/UE, una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica, è avviata la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti

caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati:

          a) biodegradabilità e compostabilità secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002;

          b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le percentuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), determinato sulla base dello standard di cui al comma 4.

      2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero è realizzata secondo le seguenti modalità:

          a) dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;

          b) dal 1° gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;

          c) dal 1° gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.

      3. Nell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (UE) 10/2011, (CE) 1935/04 e (CE) 2023/06, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.
      4. Gli organismi accreditati certificano la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile determinando la percentuale del carbonio di origine biologica presente nella borsa di plastica rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a tal fine lo standard internazionale vigente in materia di determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo standard UNI CEN/TS 16640, e successive modificazioni.
      5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o prodotti imballati per il loro tramite»;

          h) all'articolo 261, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

      «4-bis. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226-bis e 226-ter è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25,000 euro.
      4-ter. La sanzione amministrativa è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter.


      4-quater. Le sanzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge n.689 del 1981.».

      2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono abrogati:

          a) i commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

          b) l'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28.


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RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

      La IX Commissione,

          esaminato il disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505 Governo);

          rilevato che l'articolo 7 estende il regime fiscale agevolato - già previsto per le navi iscritte al Registro Internazionale Italiano che svolgono traffico a livello nazionale – anche alle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che svolgono traffici internazionali, precisando che operano anche a favore dei soggetti – residenti e non – aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato;

          evidenziato che viene dunque modificato l'ambito applicativo dell'articolo 4 della legge n. 457 del 1997, su cui è recentemente intervenuto il decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 22;

          ricordato che il citato schema di decreto era stato oggetto di parere delle Commissioni riunite VI e IX, che nel parere espresso hanno richiesto al Governo un monitoraggio dell'attuazione della normativa, al fine di verificare che non si determinino – a causa dell'eventuale cambio di bandiera delle navi interessate verso altri Paesi con regole più favorevoli – effetti penalizzanti per il settore marittimo;

          preso atto che la nuova disciplina discende dalla necessità di definire la procedura EU Pilot 7060/14/TAXU, con la quale la Commissione

europea ha posto la questione della compatibilità con il diritto dell'Unione europea delle vigenti disposizioni concernenti i regimi di determinazione del reddito imponibile delle imprese marittime;

          segnalato inoltre che, nel corso del dibattito, è stata altresì richiamata l'esigenza di affiancare alle norme del regolamento (UE) 2015/2120, che garantisce la libertà di scelta delle apparecchiature terminali da parte dell'utente, un meccanismo sanzionatorio adeguato a rendere efficace l'attività di vigilanza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM),

          delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti osservazioni:

          a) abbia cura il Governo di conformarsi ai rilievi espressi dalle Commissioni parlamentari in occasione dell'esame dell'atto n. 321, trasposto nel decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221, adottato in attuazione della delega prevista dall'articolo 24, comma 11, della legge n. 122 del 2016 (legge europea 2015/2016), con particolare riguardo alla richiesta di monitoraggio sull'attuazione della normativa, al fine di verificare che non si determinino – a causa dell'eventuale cambio di bandiera delle navi interessate verso altri Paesi con regole più favorevoli – effetti penalizzanti per il settore marittimo;

          b) per quanto detto in premessa dovrebbe valutarsi l'opportunità – come peraltro risulta essere in corso di valutazione da parte del Ministero competente – di introdurre una specifica previsione volta a dotare l'AGCOM di un adeguato potere sanzionatorio per consentire di esercitare i compiti di vigilanza che gli sono affidati dal regolamento (UE) 2015/2120, attualmente insufficienti.


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RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

      La X Commissione,

          esaminato, relativamente alle parti di propria competenza, il disegno di legge recante: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505 Governo),

          delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


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RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

      La XI Commissione,

          esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 4505, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017;

          preso atto che l'articolo 8, allo scopo di chiudere il caso EU Pilot 2079/11/EMPL, dispone l'incremento di 8,7 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017, del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, al fine di consentire il superamento del contenzioso relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera assunti nelle università statali prima dell'entrata in vigore dell'articolo 4 del decreto-legge n. 120 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1995, con il quale è stata introdotta nell'ordinamento nazionale la nuova figura del «collaboratore esperto linguistico»;

          considerato che tali risorse sono destinate al cofinanziamento di contratti integrativi di sede, a livello di singolo ateneo, adottati in conformità a uno schema tipo predisposto con un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento;

          rilevato che attraverso tali contratti si dovrà definire in modo uniforme a livello nazionale l'applicazione di quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, con le sentenze del 26 giugno 2001 (causa C-212/99) e del 18 luglio 2006 (causa C-119/04), le quali hanno previsto che i lettori avessero diritto a un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, commisurato all'impegno orario effettivamente assolto, con attribuzione di scatti stipendiali a decorrere dalla data della presa di servizio e tenendo conto che l'impegno a tempo pieno corrisponde a cinquecento ore;

          considerato che la relazione illustrativa evidenzia che il trattamento che dovrà essere erogato risulta in linea con quello spettante in base alle disposizioni vigenti, secondo quanto previsto dalla giurisprudenza, e che, pertanto, le disposizioni dovrebbero permettere di chiudere i contenziosi in essere, con conseguente risparmio delle spese legali, nonché di scongiurare o, comunque, limitare eventuali ulteriori contenziosi che in futuro potrebbero instaurarsi con le università italiane;

          rilevato che l'articolo 13 reca disposizioni in materia di trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione che partecipa a iniziative e missioni del Servizio di azione esterna dell'Unione europea, adeguando la normativa alla nuova disciplina in

materia di partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, introdotta dalla legge n. 145 del 2016,

          delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


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RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

      La XII Commissione,

          esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge europea 2017 (C. 4505 Governo);

          osservato che l'articolo 2, riguardante la tracciabilità dei farmaci veterinari, non contempla le parafarmacie tra i soggetti destinatari degli obblighi di registrare informaticamente specifici dati di produzione, distribuzione e commercializzazione né prevede, tra tali dati, quelli relativi all'acquirente;

          considerato, inoltre, il comma 5 dell'articolo 9 – riguardante la sicurezza dei prodotti alimentari a base di caseina – laddove si contempla la possibilità di deroga per alcune delle indicazioni obbligatorie di cui al comma 3 del medesimo articolo, che potrebbero essere inserite solo nel documento di accompagnamento;

          rilevata, al riguardo, l'opportunità di mantenere l'obbligo previsto dal comma 3 dell'articolo 9, di riportare direttamente sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette dei prodotti aventi ad oggetto caseine e caseinati determinate indicazioni, in caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili, al fine di agevolare l'attività di controllo da parte delle autorità competenti, come individuate dai commi 13 e 14 del predetto articolo 9;

          evidenziata, altresì, l'esigenza di prevenire possibili procedure di contenzioso in sede di Unione europea con riferimento al recepimento della direttiva 2010/63/UE, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, alla luce delle criticità sollevate dalla Commissione europea, ciò che renderebbe opportuno un intervento normativo volto a rendere il decreto legislativo n. 26 del 2014 pienamente conforme alla citata direttiva,

          delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti osservazioni:

          a) valuti la Commissione l'opportunità di integrare la disposizione recata dall'articolo 2, comma 1, lettera a), concernente la tracciabilità

dei farmaci veterinari, inserendo le parafarmacie tra i soggetti destinatari degli obblighi di registrare informaticamente specifici dati di produzione, distribuzione e commercializzazione, nonché i dati relativi all'acquirente;

          b) valuti la Commissione l'opportunità di sopprimere la possibilità di deroga per alcune delle indicazioni obbligatorie riferite ai prodotti aventi ad oggetto caseine e caseinati, contemplata dal comma 5 dell'articolo 9 del disegno di legge in oggetto.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA XII COMMISSIONE
Art. 2.

      Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo le parole: I produttori, i depositari, i grossisti, le farmacie, aggiungere le seguenti: le parafarmacie,.

      Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, lettera a), dopo le parole: l'inizio dell'attività di vendita, aggiungere le seguenti: l'acquirente,.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni obbligatorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i princìpi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, è aggiunto il seguente:

      «1-bis. Spetta sempre agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte».


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RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

      La XIII Commissione,

          esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4505 Governo, recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017»

          premesso che:

              il disegno di legge europea 2017 contiene le norme, diverse da quelle che conferiscono deleghe al Governo, volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso, nell'ambito del cosiddetto sistema EU Pilot;

              in tali circostanze, il provvedimento provvede a sanare alcuni contrasti provocati da norme nazionali rispetto alle corrispondenti norme europee, tra le quali si segnalano le seguenti, riguardanti materie di competenza della XIII Commissione e in ogni caso di interesse per il comparto primario:

                  l'articolo 9, il quale reca una serie di disposizioni in materia di sicurezza dei prodotti alimentari a base di caseina, al fine di adeguare la normativa vigente alle nuove disposizioni, anche in tema di etichettatura, contenute nel regolamento (UE) n. 1169/2011, e a dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/2203, al fine di consentire l'archiviazione della procedura di infrazione n. 2017/0129, avviata dalla Commissione europea il 24 gennaio 2017, per mancato recepimento della direttiva entro il termine in essa previsto, a tal fine intervenendo in materia di etichettatura delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana e prevedendo attività di controllo sulle indicazioni obbligatorie da riportare nelle etichettature dei prodotti e controlli sul rispetto dei tenori stabiliti dalla direttiva (UE) 2015/2203 (in base ai quali, il tenore massimo di umidità della caseina aumenta dal 10 per cento al 12 per cento e il tenore massimo di grassi del latte della caseina acida alimentare è ridotto al 2 per cento);

                  l'articolo 10, il quale, al fine di superare una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 7304/15/ENVI, integra le disposizioni, dettate dall'articolo 78-sexies del cosiddetto codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque, garantendo l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio delle sostanze chimiche e, di conseguenza, dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali;

                  l'articolo 11, che modifica la disciplina relativa ai limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, stabilendo che gli stessi limiti (riferiti al contenuto di fosforo e azoto) devono essere monitorati e rispettati non in relazione alla potenzialità dell'impianto ma, più in generale, al carico inquinante generato dall'agglomerato urbano, al fine di garantire una corretta applicazione dell'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, rispondendo così ad una contestazione solo informale della Commissione europea nell'ambito delle procedure d'infrazione avviate sulle acque reflue urbane (2004/2034, 2009/2034 e 2014/2059);

              considerato, con riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 10, che esso appare volto a superare solo una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 7304/

15/ENVI relativo alla non corretta applicazione, a livello nazionale, della direttiva 2009/90/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e che, nell'ambito di tale procedura di precontenzioso, la Commissione ha chiesto di ricevere chiarimenti e informazioni anche in merito ad altre questioni, alcune delle quali di interesse per il settore primario e connesse all'uso e ai prezzi dell'acqua in agricoltura ed al tema dell'inquinamento delle acque dovuto ad azoto, fosforo e inquinanti organici nonché a fitofarmaci;

              vista pertanto l'opportunità di rispondere anche ad altre delle ulteriori contestazioni mosse sul medesimo caso EU Pilot 7304/15/ENVI;

              considerato in particolare che la Commissione contesta l'assenza, nel nostro Paese, di meccanismi che assicurino un uso efficiente dell'acqua in agricoltura e richiede che siano introdotte misurazioni dei volumi di acqua prelevati da parte degli agricoltori;

              ritenuta, in proposito, l'opportunità di introdurre – anche in considerazione della sempre minore disponibilità di acque – misure che consentano di assicurare forme di riduzione del consumo dell'acqua in agricoltura, al tal fine favorendo la diffusione di meccanica e tecnologia di precisione che consenta di monitorare l'uso di acque reflue e di irrigazione;

              ritenuto al riguardo necessario procedere altresì alla definizione di un quadro orientato a quantificare costi e benefici, sotto il profilo economico, sociale ed ambientale, derivanti dall'impiego della risorsa idrica in agricoltura, nonché i volumi delle restituzioni e dei rilasci;

              considerato altresì che la Commissione europea chiede chiarimenti sull'eventuale introduzione di nuove misure vincolanti nei Programmi di misure nel secondo ciclo dei Piani di gestione, relative, in particolare, alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento diffuso dovuto a azoto, fosforo e inquinanti organici, fitofarmaci;

              ricordato, a tale proposito, che la Commissione Agricoltura, il 27 novembre 2014 ha approvato la risoluzione n. 8-00088 Zanin, Caon, Gagnarli, Franco Bordo ed altri «Sul processo di revisione della direttiva n. 91/676/CEE, in materia di inquinamento da nitrati» con la quale si impegnava il Governo, tra l'altro, a promuovere e sostenere il processo di revisione della «direttiva Nitrati» n. 91/676/CEE sulla base dei dati scientifici oggi disponibili e dei monitoraggi effettuati puntualmente negli ultimi dieci anni, distinguendo i limiti in funzione delle macro regioni agricole europee in ragione anche dei fattori climatici e favorendo lo stoccaggio in armonizzazione con la gestione dell'attività produttiva; ad assicurare rapidamente, tramite lo studio condotto dall'ISPRA al fine di accertare – previo monitoraggio completo del territorio italiano - le fonti di inquinamento da nitrati, una chiara analisi delle fonti di inquinamento da nitrati, distinguendo la responsabilità del sistema agricolo rispetto a quelle dei sistemi civili ed industriali e per conseguenza a provvedere ad una revisione delle modalità di calcolo degli apporti di azoto di derivazione agricola,

definendo le riduzioni percentuali da applicare in caso di accertata concorrenza di altri fattori inquinanti; ad assumere ogni iniziativa di competenza per la tempestiva revisione delle aree vulnerabili basata su dati scientifici aggiornati, promuovendo una modifica normativa in modo da inserire, tra i criteri di riferimento per la perimetrazione delle zone vulnerabili, l'obbligo di valutazione, da parte delle regioni, delle concorrenti fonti di inquinamento; a sostenere una mediazione con la Commissione europea per il superamento del regime delle deroghe individuali per la definizione di una deroga a validità generale per gli allevatori che presentano ed attuano un Piano di utilizzazione agronomica che dimostri di adottare le buone pratiche per innalzare l'efficienza dell'azoto e di somministrare quantitativi di azoto efficiente commisurati al fabbisogno delle colture, consentendo loro di andare oltre i 170 kg di azoto/ha;

              ricordato, tuttavia, che, alla revisione delle «zone cosiddette vulnerabili» non si è potuti addivenire né in sede di attuazione dell'articolo 36, comma 7-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, né a seguito dell'approvazione del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 (recante criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) che, all'articolo 46, comma 3, stabilisce che i criteri per l'individuazione delle zone vulnerabili devono «essere definiti tenendo conto anche dei carichi derivanti da eventuali fonti di pressione di origine non agricola che possono concorrere a determinare lo stato di contaminazione» e, al medesimo articolo, stabilisce che tale definizione debba essere oggetto di apposito decreto interministeriale da adottarsi, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, entro novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto interministeriale e preso atto che tale ulteriore decreto interministeriale non è stato ancora adottato;

              ritenuta pertanto l'urgenza di dare attuazione alle disposizioni normative da ultimo citate nonché di assumere iniziative nel senso indicato nella richiamata risoluzione n. 8-00088 Zanin, Caon, Gagnarli, Franco Bordo ed altri,

          delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con la seguente condizione:

          provveda la Commissione – al fine di rispondere più compiutamente alle contestazioni mosse nel caso EU Pilot 7304/15/ENVI – ad integrare la disposizione contenuta all'articolo 10, inserendovi il seguente comma:

          «2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,

avvalendosi del supporto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e sentite le organizzazioni del settore agricolo maggiormente rappresentative a livello nazionale, pubblica uno studio di settore che consenta la quantificazione di costi e benefici, sotto il profilo economico, sociale ed ambientale, derivanti dall'impiego della risorsa idrica in agricoltura, nonché la valutazione dei volumi delle restituzioni e dei rilasci idrici conseguenti all'attività agricola. Nel suddetto studio sono individuati, altresì, congrui criteri per la valutazione delle indicate esternalità a livello territoriale. Nella fase di eventuale aggiornamento dei canoni e delle tariffe idriche, le Regioni e le Province autonome tengono conto dei risultati dello studio di cui al presente comma e delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche conseguenti all'applicazione del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della Regione, secondo quanto disposto dall'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE»;

      e le seguenti osservazioni:

          valuti la Commissione – nell'ambito delle questioni affrontate nel caso EU Pilot 7304/15/ENVI – l'opportunità di integrare le disposizioni contenute all'articolo 10, in modo da specificare le diverse fonti di pressione considerate nell'articolo 92, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ai fini dell'individuazione delle zone vulnerabili, introducendo ulteriori misure di contenimento dell'apporto di nitrati derivanti dallo svolgimento di attività non agricole e di bilanciamento del carico di nitrati che consegue da attività agricole;

          valuti la Commissione – sempre al fine di rispondere più compiutamente alle contestazioni mosse nel caso EU Pilot 7304/15/ENVI – l'opportunità di integrare le disposizioni contenute all'articolo 10, al fine di introdurre misure che consentano di assicurare forme di riduzione del consumo dell'acqua in agricoltura, al tal fine favorendo la diffusione di meccanica e tecnologia di precisione che consenta di monitorare l'uso di acque reflue e di irrigazione.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA XIII COMMISSIONE
Art. 9.

      Sostituire il comma 7 con il seguente:

      7. I lotti di prodotti fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e le etichette stampate anteriormente a tale data, non conformi a quanto stabilito dal presente articolo, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché siano conformi alla normativa previgente.

      Dopo il comma 7, inserire il seguente:

      7-bis. Resta salva, in ogni caso, la possibilità di utilizzare etichette e materiali di confezionamento non conformi a condizione che siano

integrati con le informazioni obbligatorie previste dal presente articolo mediante l'apposizione di etichette adesive inamovibili.
Art. 11.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      2-bis. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare effetti sulle materie disciplinate ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni né conseguenze sull'applicazione del medesimo articolo 92 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in relazione ai limiti di utilizzo di materie agricole contenenti azoto, in particolare degli effluenti zootecnici e dei fertilizzanti, nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

      La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

          esaminato il disegno di legge del Governo C. 4505, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017»;

          rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile nel suo complesso alla materia «rapporti dello Stato con l'Unione europea», attribuita alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione);

          sottolineato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, convocata in sessione europea nella seduta del 6 aprile 2017, ha espresso parere favorevole sul testo,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE
    

Testo
del disegno di legge
    
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Testo
della Commissione
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, DELLE PERSONE E DEI SERVIZI
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, DELLE PERSONE E DEI SERVIZI
Art. 1.
(Disposizioni in materia di avvocati stabiliti. Completo adeguamento alla direttiva 98/5/CE).
Art. 1.
(Disposizioni in materia di avvocati stabiliti. Completo adeguamento alla direttiva 98/5/CE).

      1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, è sostituito dal seguente:

      Identico.

          «2. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo indicato al comma 1 può essere richiesta al Consiglio nazionale forense dall'avvocato stabilito che dimostri di aver esercitato la professione di avvocato per almeno otto anni in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche dell'attività professionale eventualmente svolta in Italia, e che successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal Consiglio nazionale forense, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».

      2. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, conservano l'iscrizione. Possono altresì chiedere di essere iscritti nella stessa sezione speciale coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per l'iscrizione secondo la normativa vigente prima della medesima data.

Art. 2.
(Disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari per il conseguimento degli obiettivi della direttiva 2001/82/CE).
Art. 2.
(Disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari per il conseguimento degli obiettivi della direttiva 2001/82/CE).

      1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) all'articolo 89, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

          a) identico:

          «2-bis. I produttori, i depositari, i grossisti, le farmacie, i titolari delle autorizzazioni alla vendita diretta e al dettaglio di medicinali veterinari nonché i medici veterinari attraverso la prescrizione del medicinale veterinario inseriscono nella banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, istituita con decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, le seguenti informazioni, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della salute:

          «2-bis. I produttori, i depositari, i grossisti, le farmacie, le parafarmacie, i titolari delle autorizzazioni alla vendita diretta e al dettaglio di medicinali veterinari nonché i medici veterinari attraverso la prescrizione del medicinale veterinario inseriscono nella banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, istituita con decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, le seguenti informazioni, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della salute:

          a) l'inizio dell'attività di vendita, ogni sua variazione intervenuta successivamente e la sua cessazione;

          a) l'inizio dell'attività di vendita, ogni sua variazione intervenuta successivamente e la sua cessazione, nonché l'acquirente;

          b) i dati concernenti la produzione e la commercializzazione dei medicinali veterinari.

          b) identica.

      2-ter. La banca dati di cui al comma 2-bis è alimentata esclusivamente con i dati delle ricette elettroniche. È fatto obbligo al medico veterinario di inserire i dati identificativi del titolare dell'allevamento.

          2-ter. L'attività di tenuta e di aggiornamento della banca dati di cui al comma 2-bis è svolta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;

          2-quater. Identico»;

          b) all'articolo 118, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

          b) identica.

          «1-bis. In alternativa al modello di cui al comma 1, la prescrizione dei medicinali veterinari, ove obbligatoria, può essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, la prescrizione dei medicinali veterinari è redatta esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta elettronica».

      1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, è inserito il seguente:

          «1-bis. In alternativa al modello di cui al comma 1, la ricetta dei mangimi medicati può essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193. A decorrere dal 1 gennaio 2018, la prescrizione dei mangimi medicati veterinari è redatta esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta elettronica».

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 – Caso EU Pilot 8925/16/CNECT).

      1. Dopo il comma 16 dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono inseriti i seguenti:

          «16-bis. In caso di violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 5, 6 e 7, dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, paragrafo 1, dell'articolo 6-quater, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 6-sexies, paragrafi 1, 3 e 4, dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 9, dell'articolo 11, dell'articolo 12, dell'articolo 14, dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, o dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2120 e dal regolamento (UE) 2017/920, l'Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l'immediata cessazione della violazione. L'Autorità condanna inoltre l'operatore al rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora l'Autorità riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 5 e 6, dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, paragrafo 1, dell'articolo 6-quater, paragrafo 1, dell'articolo 6-sexies, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 9, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 11, dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 14 o dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, del citato regolamento (UE) 2012/531, e successive modificazioni, e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.

          16-ter. In caso di violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, o dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, l'Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l'immediata cessazione della violazione. Qualora l'Autorità riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del citato regolamento (UE) 2015/2120 e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.

          16-quater. L'Autorità può disporre la pubblicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 16-bis e 16-ter, a spese dell'operatore, sui mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, anche con pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale».

      2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SICUREZZA
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SICUREZZA
Art. 3.
(Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale – Caso EU Pilot 8184/15/JUST).
Art. 3.
(Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale – Caso EU Pilot 8184/15/JUST).

      1. Al comma 3-bis dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, dopo le parole: «si fondano in tutto o in parte sulla negazione» sono inserite le seguenti: «, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia».

      Identico.

      2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-duodecies è inserito il seguente:

          «Art. 25-terdecies. – (Razzismo e xenofobia). – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

          2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

          3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

Art. 4.
(Disciplina transitoria dell'accesso alle prestazioni del Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti. Procedura di infrazione n. 2011/4147).
Art. 4.
(Disciplina transitoria dell'accesso alle prestazioni del Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti. Procedura di infrazione n. 2011/4147).

      01. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 12, comma 1, la lettera a) è abrogata;

          b) all'articolo 12, comma 1, lettera b), dopo le parole: «nei confronti dell'autore del reato» sono inserite le seguenti: «, salva l'ipotesi in cui lo stesso abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato,»;

          c) all'articolo 12, comma 1, lettera e), dopo la parola: «somme» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a 5.000 euro»;

          d) all'articolo 13, comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salva l'ipotesi in cui lo stesso abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato»;

          e) all'articolo 13, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale»;

          f) all'articolo 14, comma 2, le parole: «pari a 2.600.000 euro a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 2.600.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

          g) all'articolo 14, comma 4, le parole: «negli anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «entro i successivi diciotto mesi».

      1. L'indennizzo previsto dal capo III, sezione II, della legge 7 luglio 2016, n. 122, spetta anche a chi è vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della data di entrata in vigore della medesima legge.

      1. Identico.

      2. La domanda di concessione dell'indennizzo ai sensi del comma 1 del presente articolo è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle condizioni e secondo le modalità di accesso all'indennizzo previste dagli articoli 11, 12, 13, comma 1, e 14, della legge 7 luglio 2016, n. 122.

      2. Identico.

      3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

      3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2017 e in 1.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, quanto a 1.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

      4. Per il monitoraggio degli oneri valutati di cui al comma 3 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

      4. Agli oneri di cui al comma 3 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

      5. Identico.

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI FISCALITÀ
Art. 5.
(Disposizioni in materia di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto. Procedura di infrazione n. 2013/4080).

      Soppresso

      1. Ai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all'articolo 38-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che richiedono un rimborso dell'IVA prestando la garanzia richiesta dallo stesso comma, è riconosciuta, a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa, una somma pari allo 0,15 per cento dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia. La somma è versata alla scadenza del termine per l'emissione dell'avviso di rettifica o di accertamento ovvero, in caso di emissione di tale avviso, quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spettava il rimborso dell'imposta.

      2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale dell'IVA relativa all'anno 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre dell'anno 2018.

      3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 7,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.
(Modifiche al regime di non imponibilità ai fini dell'IVA delle cessioni all'esportazione, in attuazione dell'articolo 146, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE).
Art. 6.
(Modifiche al regime di non imponibilità ai fini dell'IVA delle cessioni all'esportazione, in attuazione dell'articolo 146, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE).

      1. All'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

      Identico.

          «b-bis) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione europea entro centottanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. La prova dell'avvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale».

      2. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e b-bis)».

      3. Il comma 5 dell'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125, è abrogato.

Art. 7.
(Agevolazioni fiscali per le navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Caso EU Pilot 7060/14/TAXU).
Art. 7.
(Agevolazioni fiscali per le navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Caso EU Pilot 7060/14/TAXU).

      1. Dal periodo d'imposta a decorrere dal quale entra in vigore il decreto di cui al comma 3 del presente articolo, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'articolo 155, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai soggetti residenti e ai soggetti non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

      Identico.

      2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano a condizione che sia rispettato quanto previsto dagli articoli 1, comma 5, e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dall'articolo 317 del codice della navigazione e dall'articolo 426 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

      3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2.

      4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2018 e in 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
Art. 8.
(Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera. Caso EU Pilot 2079/11/EMPL).
Art. 8.
(Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera. Caso EU Pilot 2079/11/EMPL).

      1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di euro 8.705.000 a decorrere dall'anno 2017, finalizzati, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

      Identico.

      2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto uno schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede, a livello di singolo ateneo. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma 1 a titolo di cofinanziamento, a copertura dei relativi oneri, esclusivamente tra le università che entro il 31 dicembre 2017 perfezionano i relativi contratti integrativi.

      3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 8.705.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede, quanto a euro 8.705.000 per l'anno 2017, a euro 5.135.000 per l'anno 2018 e a euro 8.705.000 a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, quanto a euro 3.570.000 per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE
Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE
Art. 9.
(Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2017/0129).
Art. 9.
(Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2017/0129).

      1. Il presente articolo disciplina la produzione e la commercializzazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana e delle loro miscele.

      1. Identico.

      2. Ai fini del presente articolo si intende per:

      2. Identico.

          a) «caseina acida alimentare»: il prodotto del latte ottenuto mediante separazione, lavaggio ed essiccatura del coagulo acido precipitato del latte scremato o di altri prodotti ottenuti dal latte, di cui all'allegato I, sezione I, della direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015;

          b) «caseina presamica alimentare»: il prodotto del latte ottenuto mediante separazione, lavaggio ed essiccatura del coagulo del latte scremato o di altri prodotti ottenuti dal latte; il coagulo è ottenuto dalla reazione del presame o di altri enzimi coagulanti, di cui all'allegato I, sezione II, della direttiva (UE) 2015/2203;

          c) «caseinati alimentari»: i prodotti del latte ottenuti dall'azione della caseina alimentare o dal coagulo della cagliata della caseina alimentare con agenti neutralizzanti, seguita da essiccatura, di cui all'allegato II della direttiva (UE) 2015/2203.

      3. I prodotti disciplinati dal presente articolo, fermo restando quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, devono riportare sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette le seguenti indicazioni in caratteri ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili:

      3. Identico.

          a) la denominazione stabilita per i prodotti lattiero-caseari ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c), del presente articolo, seguita, per i caseinati alimentari, dall'indicazione del catione o dei cationi elencati all'allegato II, lettera d), della direttiva (UE) 2015/2203;

          b) per i prodotti commercializzati in miscele:

              1) la dicitura «miscela di», seguita dall'indicazione dei vari prodotti di cui la miscela è composta, in ordine ponderale decrescente;

              2) per i caseinati alimentari, un'indicazione del catione o dei cationi elencati all'allegato II, lettera d), della direttiva (UE) 2015/2203;

              3) il tenore di proteine per le miscele contenenti caseinati alimentari;

          c) la quantità netta dei prodotti espressa in chilogrammi o in grammi;

          d) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore del settore alimentare non è stabilito nell'Unione europea, dell'importatore nel mercato dell'Unione;

          e) per i prodotti importati da Stati terzi, l'indicazione dello Stato d'origine;

          f) l'identificazione della partita dei prodotti o la data di produzione.

      4. Le diciture di cui al comma 3, lettere a), b), e) e f), devono essere riportate in lingua italiana; le stesse indicazioni possono essere altresì riportate anche in altra lingua.

      4. Identico.

      5. Possono essere riportate soltanto sui documenti di accompagnamento le indicazioni di cui al comma 3, lettere b), numero 3), c), d) ed e).

      5. Identico.

      6. Quando risulta superato il tenore minimo di proteine del latte stabilito nell'allegato I, sezione I, lettera a), punto 2, nell'allegato I, sezione II, lettera a), punto 2, e nell'allegato II, lettera a), punto 2, della direttiva (UE) 2015/2203, è consentito indicarlo in modo adeguato sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette dei prodotti.

      6. Identico.

      7. I lotti di prodotti fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e le etichette non conformi a quanto stabilito dal presente articolo possono essere commercializzati fino alla data del 31 dicembre 2018 purché siano conformi alla normativa previgente.

      7. I lotti di prodotti fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e le etichette stampate anteriormente a tale data, non conformi a quanto stabilito dal presente articolo, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché siano conformi alla normativa previgente.

      7-bis. Resta salva, in ogni caso, la possibilità di utilizzare etichette e materiali di confezionamento non conformi, a condizione che siano integrati con le informazioni obbligatorie previste dal presente articolo mediante l'apposizione di etichette adesive inamovibili.

      8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza per la preparazione di alimenti le caseine e i caseinati che non soddisfano le norme stabilite nell'allegato I, sezione I, lettere b) e c), nell'allegato I, sezione II, lettere b) e c), o nell'allegato II, lettere b) e c), della direttiva (UE) 2015/2203 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.

      8. Identico.

      9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque denomina ed etichetta le caseine e i caseinati, legalmente commercializzati per usi non alimentari, in modo da indurre l'acquirente in errore sulla loro natura o qualità o sull'uso al quale sono destinati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.

      9. Identico.

      10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in commercio, con le denominazioni indicate al comma 2 ovvero con altre denominazioni similari che possono indurre in errore l'acquirente, prodotti non rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.

      10. Identico.

      11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in commercio i prodotti di cui al comma 2 con una denominazione comunque diversa da quelle prescritte dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500.

      11. Identico.

      12. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni stabilite dal comma 3, relative alle indicazioni obbligatorie che devono essere apposte su imballaggi, recipienti, etichette o documenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.

      12. Identico.

      13. Il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito della propria organizzazione, provvedono, nelle materie di rispettiva competenza, all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo.

      13. Identico.

      14. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti ai sensi del comma 13 si applicano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni contenute nella sezione II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

      14. Identico.

      15. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

      15. Identico.

      16. Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 180, è abrogato.

      16. Identico.

Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, in materia di norme sanitarie per la gente di mare – Caso EU Pilot 8443/16/MOVE).

      1. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, purché tale periodo non sia comunque superiore a tre mesi».

      2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9-ter.
(Disposizioni sanzionatorie per la violazione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele).

      1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, è inserito il seguente:
      «Art. 10-bis. – (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 48 del regolamento in materia di pubblicità). –- 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 48, paragrafi 1 e 2, primo comma, del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro».

      2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE
Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE
Art. 10.
(Disposizioni in materia di tutela delle acque. Monitoraggio delle sostanze chimiche. Caso EU Pilot 7304/15/ENVI).
Art. 10.
(Disposizioni in materia di tutela delle acque. Monitoraggio delle sostanze chimiche. Caso EU Pilot 7304/15/ENVI).

      1. All'articolo 78-sexies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le autorità di bacino distrettuali promuovono intese con le regioni e con le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza, al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei dati del monitoraggio delle sostanze prioritarie di cui alle tabelle 1/A e 2/A e delle sostanze non appartenenti alla lista di priorità di cui alla tabella 1/B dell'allegato 1. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ISPRA rende disponibile mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale l'elenco dei laboratori del sistema delle agenzie dotati delle metodiche di analisi disponibili a costi sostenibili, conformi ai requisiti di cui al paragrafo A.2.8-bis dell'allegato 1».

      1. All'articolo 78-sexies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le autorità di bacino distrettuali promuovono intese con le regioni e con le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza, al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei dati del monitoraggio delle sostanze prioritarie di cui alle tabelle 1/A e 2/A e delle sostanze non appartenenti alla lista di priorità di cui alla tabella 1/B dell'allegato 1 alla parte terza. Ai fini del monitoraggio e della valutazione dello stato della qualità delle acque, le autorità di bacino distrettuali promuovono altresì intese con i medesimi soggetti di cui al periodo precedente finalizzate all'adozione di una metodologia di valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ISPRA rende disponibile mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale l'elenco dei laboratori del sistema delle agenzie dotati delle metodiche di analisi disponibili a costi sostenibili, conformi ai requisiti di cui al paragrafo A.2.8-bis dell'allegato 1».

Art. 11.
(Corretta attuazione della direttiva 91/271/CEE in materia di acque reflue urbane, con riferimento all'applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici).
Art. 11.
(Corretta attuazione della direttiva 91/271/CEE in materia di acque reflue urbane, con riferimento all'applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici).

      1. Nella tabella 2 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili», le parole: «Potenzialità impianto in A.E.» sono sostituite dalle seguenti: «Carico generato dall'agglomerato in A.E.».

      1. Identico.

      2. Le eventuali ulteriori attività derivanti da quanto previsto dalla disposizione di cui al comma 1 sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle disponibilità di bilancio degli organi di controllo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

      2. Le eventuali ulteriori attività di monitoraggio e controllo derivanti da quanto previsto dalla disposizione di cui al comma 1 sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle disponibilità di bilancio degli organi di controllo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

      2-bis. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare effetti sulle materie disciplinate ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né conseguenze sull'applicazione del medesimo articolo 92 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in relazione ai limiti di utilizzo di materie agricole contenenti azoto, in particolare degli effluenti zootecnici e dei fertilizzanti, nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

Art. 11-bis.
(Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura di infrazione n. 2017/0127).

      1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 217, comma 1, dopo le parole: «Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente» sono inserite le seguenti: «, favorendo, fra l'altro, livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica,» e dopo le parole: «come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio» sono inserite le seguenti: «e dalla direttiva 2015/720/UE del Parlamento europeo e del Consiglio»;

          b) all'articolo 218, comma 1, dopo la lettera dd) sono aggiunte le seguenti:

              «dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse;

              dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti;

              dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron, fornite per il trasporto;

              dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron, richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi;

              dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;

              dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, come stabiliti dal Comitato europeo di normazione e in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma armonizzata UNI EN 13432:2002;

              dd-octies) commercializzazione di borse di plastica: fornitura di borse di plastica, a pagamento o a titolo gratuito, da parte dei produttori e dei distributori nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti»;

          c) all'articolo 219, comma 3, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

              «d-bis) l'impatto delle borse di plastica sull'ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;

              d-ter) sostenibilità dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili;

              d-quater) l'impatto delle borse oxo-degradabili, come definito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-bis, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE»;

          d) all'articolo 219, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. Al fine di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli 226-bis e 226-ter, fermi restando gli obblighi di certificazione ivi previsti, devono apporre sulle borse medesime i propri elementi identificativi nonché diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili. Alle borse biodegradabili e compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 94/62/CE»;

          e) dopo l'articolo 220 è inserito il seguente:

          «Art. 220-bis. – (Obbligo di relazione sull'utilizzo di borse di plastica). – 1. Il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 acquisisce dai produttori e dai distributori di borse di plastica i dati necessari a elaborare la relazione annuale prevista all'articolo 4, paragrafo 1-bis, della direttiva 94/62/CE e comunica tali dati alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, avvalendosi del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla medesima legge n. 70 del 1994. I dati sono forniti per via telematica e riguardano ciascuna categoria di borse di plastica di cui all'articolo 218, comma 1, lettere dd-ter), dd-quater), dd-quinquies), dd-sexies) e dd-septies).

          2. I dati sono elaborati dall'ISPRA in attuazione della metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale pro capite di borse di plastica e dei modelli di segnalazione stabiliti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1-bis, della direttiva 94/62/CE. Dal 27 maggio 2018 i dati relativi all'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero sono comunicati alla Commissione europea con la relazione sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in conformità all'articolo 12 della medesima direttiva»;

          f) all'articolo 224, comma 3, lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sull'impatto delle borse di plastica sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 219, comma 3, lettere d-bis), d-ter) e d-quater»;

          g) dopo l'articolo 226 sono inseriti i seguenti:

          «Art. 226-bis. – (Divieti di commercializzazione delle borse di plastica). – 1. Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonché delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche:

          a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:

              1) con spessore della singola parete superiore ai 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento, fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

              2) con spessore della singola parete superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento, fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;

          b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:

              1) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento, fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

              2) con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento, fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

      2. Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere distribuite a titolo gratuito; a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.

          Art. 226-ter. – (Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero). – 1. Al fine di conseguire, in attuazione della direttiva 2015/720/UE, una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica, è avviata la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati:

          a) biodegradabilità e compostabilità secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002;

          b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le percentuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), determinato sulla base dello standard di cui al comma 4.

      2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero è realizzata secondo le seguenti modalità:

          a) dal 1 gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;

          b) dal 1 gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;

          c) dal 1 gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.

      3. Nell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (UE) n. 10/2011, (CE) n. 1935/04 e (CE) n. 2023/06, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.

      4. Gli organismi accreditati certificano la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile, determinando la percentuale del carbonio di origine biologica presente nella borsa di plastica rispetto al carbonio totale ivi presente e utilizzando a tal fine lo standard internazionale vigente in materia di determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo standard UNI CEN/TS 16640.

      5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito; a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite»;

          h) all'articolo 261, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

          «4-bis. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226-bis e 226-ter è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro.

          4-ter. La sanzione amministrativa è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter.

          4-quater. Le sanzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981».

      2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

      3. Sono abrogati:

          a) i commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

          b) l'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28.

Capo VII
ALTRE DISPOSIZIONI
Capo VII
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 12.
(Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234).
Art. 12.
(Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234).

      1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) all'articolo 29, comma 7, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

          «e-bis) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea che delegano alla Commissione europea il potere di adottare gli atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

          b) all'articolo 31, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici».

Art. 12-bis.
(Disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori).

      1. Al fine di assicurare l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori, il certificato di abilitazione previsto dall'articolo 15, comma 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è valido su tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal prefetto in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica innanzi a un'apposita commissione esaminatrice, dal medesimo nominata e composta da cinque funzionari, in possesso di adeguate competenze tecniche, dei quali almeno uno, oltre al presidente, con laurea in ingegneria, designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dello sviluppo economico, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da un'azienda sanitaria locale, ovvero da un'agenzia regionale per la protezione ambientale, qualora le disposizioni regionali di attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscano a tale agenzia le competenze in materia. La commissione è presieduta dal funzionario designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Alla prova teorico-pratica sono presenti almeno tre membri della commissione, compreso il presidente. Al presidente e ai componenti della commissione non spetta alcun compenso.

      2. La data e la sede delle sessioni di esame è determinata dal prefetto. Il prefetto del capoluogo di regione, tenuto conto del numero e della provenienza delle domande pervenute, previe intese con gli altri prefetti della regione, può disporre apposite sessioni di esame per tutte le domande presentate nella regione allo scopo di razionalizzare le procedure finalizzate al rilascio del certificato di abilitazione.

      3. Gli articoli 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, sono abrogati.

      4. Con apposito regolamento, il Governo è autorizzato a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, sulla base delle disposizioni del presente articolo. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogati i commi 1 e 2.

Art. 13.
(Trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna).
Art. 13.
(Trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge 21 luglio 2016, n. 145, sono aggiunti i seguenti:

      1. L'indennità di missione corrisposta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna è calcolata ai sensi dell'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 6, della legge 21 luglio 2016, n. 145.

      «1-bis. L'indennità di missione corrisposta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna è calcolata ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 5.

      2. La corresponsione del trattamento di missione previsto dal comma 1 è subordinata all'effettiva autorizzazione della partecipazione alle iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna dell'Unione europea con le procedure previste dagli articoli 2 e 3 della legge 21 luglio 2016, n. 145.

      1-ter. La corresponsione del trattamento di missione previsto dal comma 1-bis è subordinata all'effettiva autorizzazione della partecipazione del personale di cui al medesimo comma alle iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna con le procedure previste dagli articoli 2 e 3».

Art. 13-bis.
(Interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea).

      1. Per realizzare e monitorare interventi di cooperazione allo sviluppo con il finanziamento dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari possono, nei limiti del suddetto finanziamento, avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale non appartenente alla pubblica amministrazione, per la durata degli interventi, alle medesime condizioni previste per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'articolo 11 comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113. Per gli interventi nei Paesi in cui l'Agenzia ha proprie sedi, il presente comma si applica fino al subentro dell'Agenzia nella responsabilità per gli interventi stessi.

      2. Il controllo della rendicontazione degli interventi di cui al comma 1 può essere effettuato da un revisore legale o da una società di revisione legale individuati nel rispetto del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con oneri a carico del finanziamento dell'Unione europea.

Art. 14.
(Clausola di invarianza finanziaria).
Art. 14.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad esclusione degli articoli 4, 5, 7 e 8, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla medesima legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

      1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad esclusione degli articoli 4, 7 e 8, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla medesima legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.