C. 4543 EPUB Proposta di legge presentata il 12 giugno 2017
Atto a cui si riferisce:
C.4543 Modifica alla legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di incompatibilità e licenziamento di dirigenti e dipendenti pubblici condannati dalla Corte dei conti
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4543 |
Coloro che ricoprono una funzione pubblica svolgono, a vario titolo e grado, una funzione rivolta alla collettività e per questo dovrebbero svolgerla nel massimo rispetto della cittadinanza e dei dettami costituzionali, in particolare dell'articolo 97, secondo comma, che stabilisce che «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione» e dell'articolo 98, primo comma, che stabilisce che «I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione».
Per tali ragioni si ritiene non più differibile una legge che punisca i dipendenti pubblici condannati dalla Corte dei conti, differenziando per condanne dovute a condotte dolose e non dolose.
In particolare, si dispone che chi è condannato in via non definitiva sia trasferito, in via cautelativa, a uffici presso i quali non si gestiscono flussi economico-finanziari o posti di lavoro.
In caso di condanna definitiva il trasferimento diviene definitivo e a tempo indeterminato se le condotte oggetto della condanna sono di tipo colposo mentre, nel caso di condotte non colpose, si dispone il licenziamento immediato, anche in deroga alle norme vigenti nel settore, e l'interdizione dai pubblici uffici per dieci anni.
1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«83-bis. I dirigenti e i dipendenti pubblici a qualunque titolo che sono stati condannati in via non definitiva dalla Corte dei conti non possono ricoprire uffici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
83-ter. Se la condanna di cui al comma 83-bis diviene definitiva:
a) coloro che sono condannati per condotte dolose sono licenziati anche in deroga alle norme previste in materia dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, con effetto immediato dalla data di deposito della sentenza e, fatta salva ogni altra misura interdittiva e accessoria eventualmente prevista, sono interdetti dai pubblici uffici per dieci anni;
b) coloro che sono stati condannati per condotte non dolose non possono ricoprire a tempo indeterminato uffici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».