• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/01417/004 in sede di discussione dell'A.S. 1417 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/1417/4 presentato da MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI
mercoledì 23 aprile 2014, seduta n. 236

Il Senato,
in sede di discussione dell'A.S. 1417 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari»,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca alcune novelle ed integrazioni alla disciplina sul completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, posta dall'art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive modificazioni;
l'articolo del decreto, al comma 1, lettera a), reca la proroga dal 1º aprile 2014 al 31 marzo 2015 del termine per la definitiva sostituzione degli ospedali psichiatrici giudiziari con le nuove strutture sanitarie, conformi ad ulteriori requisiti rispetto a quelli già previsti per le strutture residenziali psichiatriche;
il medesimo articolo, al comma 1, lettera b), stabilisce che il giudice (e il magistrato di sorveglianza nella fase di esecuzione della pena ai sensi dell'art. 679 del codice di procedura penale) dispone nei confronti dell'infermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate ed a fare fronte alla sua pericolosità sociale;
la disposizione di cui alla citata lettera b) manifesta una sorta di confessione di impotenza, considerato che da un lato, si intende di smettere gli istituti nei quali si eseguono le misure di cui agli articolo 219 e 222 del codice penale, dall'altro si cerca di incidere sulle modalità per far fronte alla pericolosità sociale, senza escludere di disporre nuove misure di sicurezza detentive in ospedale psichiatrico giudiziario e casa di cura e custodia, ciò determinando il rischio di un arretramento culturale e di un'incongruenza di fondo appare palese;
occorre considerare le disumane condizioni dell'internamento in ospedale psichiatrico giudiziario che hanno determinato la comune condivisione di un giudizio di fallimento degli scopi sottesi all'istituzione di cui all'articolo 222 del codice penale;
dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge si evince una contraddizione tra l'intento di procedere alla soppressione definitiva degli ospedali psichiatrici giudiziari e il ricorso ad un'ulteriore modifica della disciplina per farvi ingresso,
impegna il Governo a valutare la necessità di porre rimedio a questa antinomia logica che rischia di segnare una battuta d'arresto nel processo di adeguamento delle strutture e degli istituti per far fronte alla condizione di pericolosità sociale dell'infermo di mente autore di reato, e di compiere con coerenza e senza incorrere in incongruenze di sistema, tale complesso processo di innovazione delle istituzioni in cui si eseguono le misure di sicurezza detentive per gli infermi di mente
(numerazione resoconto senato G1.103)
(9/1417/4)
ALBERTI CASELLATI, CALIENDO