• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/04661 il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, con legge 15 marzo 1991, n. 82, dispone che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04661presentato daIANNUZZI Cristiantesto diLunedì 28 aprile 2014, seduta n. 219

CRISTIAN IANNUZZI e SARTI. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, con legge 15 marzo 1991, n. 82, dispone che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri interessati, sia istituita la commissione centrale per la definizione ed applicazione dello speciale programma di protezione;
tale commissione provvede all'attuazione degli speciali programmi di protezione e di assistenza, ivi compresa la promozione delle misure di reinserimento nel contesto sociale e lavorativo, dei testimoni e collaboratori di giustizia, nonché degli altri soggetti ammessi al programma di protezione. Mantiene i rapporti con le autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza, nazionali ed estere, nonché con i competenti organi dell'amministrazione penitenziaria e con tutte le altre amministrazioni centrali e periferiche eventualmente interessate all'attuazione delle misure di protezione;
i testimoni di giustizia sono cittadini incensurati che coraggiosamente hanno deciso di rendere testimonianza alla magistratura dando un prezioso contributo alla sicurezza dello Stato ed un aiuto nella lotta alla criminalità. L'importanza del loro ruolo è stata riconosciuta espressamente dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, prevedendo misure di protezione fino all'effettiva cessazione del pericolo esistente per il testimone stesso e per i suoi familiari;
i collaboratori di giustizia sono coloro che sottoscrivono un «contratto» con lo Stato basato sulla fornitura di informazioni provenienti dall'interno dell'organizzazione criminale in cambio di benefici processuali, penali e penitenziari, della protezione e del sostegno economico per sé e per i propri familiari Sono un elemento indispensabile nella lotta contro le mafie;
la tutela dei testimoni e dei collaboratori di giustizia deve essere priorità assoluta per le la dignità delle istituzioni di uno Stato sovrano e democratico;
il 22 febbraio 2014 ha ufficialmente assunto l'incarico il Governo Renzi;
a oggi, a distanza di oltre due mesi dall'insediamento del governo, ancora non è stato emanato il provvedimento concernente l'istituzione della commissione centrale per la definizione ed applicazione dello speciale programma di protezione cosicché si è delineato uno scenario di insostenibile incertezza per la tutela dei testimoni di giustizia e dei collaboratori impedendo alla commissione centrale di riprendere il normale svolgimento dei propri lavori –:
se il Ministro interrogato non intenda urgentemente emanare il provvedimento di cui al comma 2 articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, con legge 15 marzo 1991, n. 82. (4-04661)