Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
C.5/11830 l'articolo 1, comma 195, della legge di bilancio n. 232 del 2016 ha modificato l'articolo 1, comma 239, della legge 4 dicembre 2012, n. 228, concernente la facoltà di cumulare i...
Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-11830presentato daCIPRINI Tizianatesto diMercoledì 12 luglio 2017, seduta n. 832
CIPRINI, TRIPIEDI, COMINARDI, CHIMIENTI, LOMBARDI e DALL'OSSO. —
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 1, comma 195, della legge di bilancio n. 232 del 2016 ha modificato l'articolo 1, comma 239, della legge 4 dicembre 2012, n. 228, concernente la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione, così introducendo la possibilità di cumulare i periodi assicurativi versati in diverse gestioni previdenziali;
il predetto comma 195 ha previsto che la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti possa essere esercitata anche: a) dagli iscritti alle casse professionali; b) per conseguire la pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; c) dai soggetti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di cui al citato comma 239;
con circolare n. 60 del 2017, l'Inps, acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1706 del 13 marzo 2017, ha fornito le prime istruzioni applicative delle disposizioni in argomento limitatamente ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti da parte degli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, rinviando ad una successiva circolare «le istruzioni applicative delle disposizioni in argomento con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso le Casse professionali»;
tuttavia, a tutt'oggi mancherebbero i provvedimenti attuativi e la platea dei soggetti destinatari della suddetta misura sarebbe superiore rispetto alle previsioni, cosicché la misura sarebbe a rischio e potrebbe essere rinviata sine die per mancanza di idonea copertura;
infatti, dal sito www.money.it del 6 luglio 2017 («Cumulo gratuito per gli avvocati, approvazione a rischio: manca la copertura finanziaria») si apprende che «il Ministero del Lavoro, infatti, si è reso conto che per la messa in atto del progetto ci vorrà molto di più rispetto a quanto preventivato: 2 miliardi di euro rispetto ai 100 milioni ipotizzati inizialmente. Una spesa non sostenibile né per le casse pubbliche né tantomeno per quelle privatizzate»;
inoltre, secondo il sito www.ilsole24ore.com del 30 giugno 2017 («Cumulo gratuito, l'allarme delle Casse dei professionisti») si apprende che il costo del cumulo contributivo potrebbe ricadere sugli iscritti alla casse professionali poiché, secondo Giuseppe Santoro, presidente di Inarcassa: «In assenza di risorse statali o si aumenta la contribuzione o si abbassano le pensioni oppure, addirittura, dovremmo intaccare il nostro patrimonio». Insomma, «posto che il principio del cumulo gratuito è sacrosanto, bisogna trovare una soluzione che non gravi sui nostri iscritti»;
in un commento pubblicato su la Nazione-Carlino-Giorno del 4 luglio 2017 di Raffaele Marmo si chiede: «Come si fa a sbagliare addirittura in via preventiva ? Come si fa a scrivere nero su bianco in una relazione tecnica che una misura come quella indicata costa meno di cento milioni di euro, salvo scoprire, prima ancora di attuarla, che servono almeno due miliardi di euro ?» –:
se risponda al vero quanto esposto in premessa e quali motivi abbiano impedito la piena operatività della misura del cumulo contributivo previsto dalla legge n. 232 del 2016;
quale sia il numero complessivo dei destinatari della misura di cui in premessa e in particolare dei professionisti interessati, quali tempi preveda il Ministro per dare piena attuazione alla predetta misura e se intendano assumere iniziative per stanziare nuove risorse a beneficio dei destinatari della stessa che risulterebbero superiori alle previsioni, chiarendo inoltre su quali soggetti ricadrebbero eventuali nuovi oneri finanziari per garantirne l'applicazione. (5-11830)