• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/11800    l'11 ed il 25 giugno 2017, ad Avezzano, si è votato per l'elezione del sindaco e del Consiglio comunale;    al ballottaggio, è stato eletto sindaco, con 10.018 voti validi, il...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-11800presentato daPARISI Massimotesto diMercoledì 12 luglio 2017, seduta n. 832

   PARISI e SOTTANELLI. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   l'11 ed il 25 giugno 2017, ad Avezzano, si è votato per l'elezione del sindaco e del Consiglio comunale;
   al ballottaggio, è stato eletto sindaco, con 10.018 voti validi, il candidato Gabriele De Angelis, l'altro candidato ammesso al ballottaggio, Giovanni Di Pangrazio, ha ottenuto 8.587 voti;
   come risulta dal verbale della Commissione elettorale modello n. 300-Ar, al primo turno le liste collegate al candidato sindaco Di Pangrazio hanno ottenuto 12.633 voti a fronte di un numero complessivo di voti validi pari a 25.038 (la somma dei voti validi andati ai singoli candidati sindaco);
   sempre nello stesso verbale, correttamente, nello spazio appositamente riservato dal modulo ministeriale all'indicazione della maggioranza assoluta dei voti validi, è stata indicata la cifra di 12.520;
   le liste a sostegno di Di Pangrazio hanno quindi ottenuto una percentuale pari al 50,45 per cento del totale dei voti validi mentre quelle collegate al sindaco eletto De Angelis si sono fermate al 33,44 per cento (8.374 su 25.038);
   nonostante ciò (a differenza di quanto accaduto negli altri due comuni nei quali si è verificata, in questa tornata elettorale, analoga situazione e cioè Lecce e Maddaloni), la commissione elettorale di Avezzano nel verbale dedicato alle operazioni di ballottaggio, modello n. 300-bis-AR, par. 13 pagina 65, avrebbe affermato che nessun gruppo di liste ha superato al primo turno il 50 per cento dei voti validi ed ha assegnato alle liste collegate al sindaco risultato vincente al ballottaggio, il premio di maggioranza, ovverosia 15 seggi;
   la commissione elettorale, a giudizio degli interroganti, ha in tal modo disatteso quanto stabilito nelle «Istruzioni per le operazioni dell'ufficio centrale», contenute nella pubblicazione n. 20 del 2017 del dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione centrale dei servizi elettorali, che ha chiarito come il premio di maggioranza al sindaco eletto al secondo turno non può essere attribuito quando al primo turno altra lista o gruppo di liste collegate abbiano ottenuto più del 50 per cento dei voti validi –:
   di quali elementi disponga il Ministro interrogato in relazione a quanto esposto in premessa e se non intenda assumere iniziative, per quanto di competenza, al fine di chiarire la corretta interpretazione della normativa vigente, anche in vista delle imminenti elezioni provinciali.
   (5-11800)