• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/04565-A/126    premesso che:     il provvedimento, all'articolo 6 comma 1 prevede che gli investitori (persone fisiche, imprenditori individuali, imprenditori agricoli o coltivatori diretti...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04565-A/126presentato daFRATOIANNI Nicolatesto diMercoledì 12 luglio 2017, seduta n. 832

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento, all'articolo 6 comma 1 prevede che gli investitori (persone fisiche, imprenditori individuali, imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori mortis causa) che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al provvedimento in esame, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle banche poste in liquidazione e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime emittenti, possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori, istituito dalla legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1,comma 855);
    il suddetto Fondo riconosce ai risparmiatori danneggiati un indennizzo forfetario pari all'80 per cento del prezzo di acquisto dello strumento finanziario,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, elevando al 100 per cento la percentuale di indennizzo forfetario del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari.
9/4565-A/126. Fratoianni, Paglia, Marcon, Pellegrino.