• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/04565-A/040    premesso che:     l'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione introduce misure di ristoro per i detentori di strumenti finanziari di debito...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04565-A/040presentato daFICO Robertotesto diMercoledì 12 luglio 2017, seduta n. 832

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione introduce misure di ristoro per i detentori di strumenti finanziari di debito subordinato emessi da Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza consentendo loro l'accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed in particolar modo all'erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119;
    l'indennizzo forfettario di cui al citato articolo 9 è limitato agli strumenti finanziari di debito subordinato acquistati entro il 12 giugno 2014 data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea della direttiva per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie 2014/59/UE – BRRD ed all'80 per cento del relativo valore di acquisto. Le stesse condizioni sono previste anche per le misure di ristoro predisposte per i risparmiatori di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca;
    è doveroso precisare che la problematica del misselling dei prodotti finanziari distribuiti a risparmiatori retail privi di un adeguato profilo di rischio prescinde da ogni genere di presunzione di conoscenza degli strumenti finanziari che si fa risalire quindi alla data del 12 giugno 2014 soprattutto se la prestazione dei servizi di investimento viene posta in essere dagli addetti del settore in violazione della normativa di riferimento. Per tal motivo le limitazioni dell'indennizzo forfettario previsto agli articoli 8 e 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119 rappresentano una irragionevole violazione dell'articolo 47 della Costituzione preposto alla tutela del risparmio in tutte le sue forme, soprattutto se gli strumenti finanziari siano stati sottoscritti in violazione delle disposizioni in materia di servizi di investimento;
    ai sensi delle disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 83 del Testo unico bancario dispone che in deroga all'articolo 56, primo comma, della legge fallimentare, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa, salvo che la compensazione sia prevista da un contratto di garanzia finanziaria di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, da un accordo di netting, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59] o da un accordo di compensazione ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile. Al fine di assicurare una maggiore tutela dei risparmiatori sarebbe opportuno precisare che l'istanza di compensazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 83 del Testo unico bancario possa essere esercitata anche dagli azionisti delle banche poste in liquidazione,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere che l'istanza di compensazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 83 del Testo unico bancario possa essere esercitata anche dagli azionisti della banche poste in liquidazione.
9/4565-A/40. Fico, Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Pisano, Ruocco.