• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/04565-A/025    premesso che:     la situazione di dissesto di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca era orami nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04565-A/025presentato daINVERNIZZI Cristiantesto diMercoledì 12 luglio 2017, seduta n. 832

   La Camera,
   premesso che:
    la situazione di dissesto di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca era orami nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in Spa ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
    si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
    quelle più rilevanti riguardano la disparità riservate ai risparmiatori subordinati che avranno un trattamento diverso rispetto a quello stabilito per i detentori di titoli subordinati di MPS i quali, invece di espletare complicate procedure arbitrali o richiedere istanza di indennizzo forfettario all'80 per cento, hanno potuto usufruire della conversione dei propri bond subordinati in azioni riacquistate dal MEF. Anche se in base alla rischiosità dei titoli da loro acquistati non tutti avranno il 100 per cento del rimborso, in ogni caso, la maggior parte sarà ristorata interamente, e senza complicazioni burocratiche;
    in particolare, l'articolo 23 del decreto legge n. 237 del 2016, modificato dalla legge di conversione 17 febbraio 2017. n. 15. prevede i valori da attribuire ai bond subordinati da convertire obbligatoriamente in azioni: per i titoli Tier1, che in prevalenza sono detenuti da investitori istituzionali, sarà pari al 75 per cento del valore nominale (nella conversione volontaria era pari all'85); per i titoli Tier2, che il decreto prevede in sette emissioni, la conversione obbligatoria sarà confermata pari al 100 per cento del valore nominale, così come era stato previsto in quella volontaria; per i car Fresh, invece, il valore è sceso al 18 per cento rispetto al 20 per cento offerto da MPS nella conversione volontaria;
    il Governo discrimina fra i detentori di titoli subordinati emessi da MPS, che sono stati tutelati, e i detentori di titoli subordinati e azionisti di altre banche su cui sono intervenuti ora, e nel recente passato, con provvedimenti d'urgenza, non essendo stati questi ultimi risarciti del danno subito ed essendo, al contempo, esclusi dal presente provvedimento;
    l'articolo 6 del provvedimento in oggetto prevede per i detentori di titoli subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio i complicati meccanismi di «ristoro forfettario» o di «procedura arbitrale», analoghi a quelli stabiliti dal decreto legge n. 59 del 2016 per i quattro istituti posti in risoluzione nel novembre 2015 (CariChieti, BancaEtruria, Banca Marche e Carige) che rinvia il Fondo di solidarietà previsto dalla legge di stabilità 2016;
    in particolare, l'articolo riserva tali misure di ristoro solo a favore degli investitori non istituzionali che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle banche poste in liquidazione col presente provvedimento, sottoscritti, o acquistati, entro la data del 12 giugno 2014 – data della pubblicazione in GUUE della direttiva BRRD – esclusivamente nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti,

impegna il Governo

ad aumentare la platea dei risparmiatori subordinati ammessi alle procedure di ristoro previste dalla legge di stabilità 2016, in modo da rendere meno oneroso per i risparmiatori retail il concorso alla liquidazione delle due banche, estendendo oltre il 12 giugno 2014 la data entro la quale i titoli subordinati devono esser stati acquistati come condizione per accedere al Fondo, posticipandola, almeno, alla data dell'entrata in vigore della normativa del bail-in prevista dai decreti di recepimento della direttiva BRRD.
9/4565-A/25. Invernizzi, Busin.