Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
S.0/02860/057/ ... in sede di esame del disegno di legge di ''Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno'';
premesso...
Atto Senato
Ordine del Giorno 0/2860/57/05 presentato da SILVANA ANDREINA COMAROLI
martedì 11 luglio 2017, seduta n. 770
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di ''Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno'';
premesso che:
il comma 3 dell'articolo 2 prevede un regime agevolato a favore dei consorzi agrari. Si prevede, infatti, che le attività esercitate dalle società partecipate dai consorzi agrari a favore dei soci degli stessi consorzi agrari che ne detengono la partecipazione, ''hanno natura mutualistica ad ogni effetto di legge'';
in tal modo una società a responsabilità limitata partecipata dai consorzi agrari, pur configurandosi come tipica organizzazione collettiva a scopo di lucro, acquista natura mutualistica, contraddicendo con ciò lo schema giuridico naturale adottato. In sostanza, si attua una sorta di confusione tra scopo di lucro e scopo mutualistico con tutte le implicazioni sul piano della operatività della società stessa;
non va, inoltre, trascurato il fatto che le altre società di capitali che non vedono la partecipazione dei consorzi agrari, non beneficiano di questa particolare condizione che li avvantaggerebbe sul piano fiscale e delle possibili agevolazioni creditizie, ledendo, quindi, il principio della libera concorrenza;
il consorzio agrario è un'organizzazione di agricoltori, costituiti in forma di società cooperativa. Il fine ultimo sia delle società di persone che delle società di capitali è la realizzazione del lucro e si concretizza nel riparto degli utili patrimoniali, le cooperative invece hanno uno scopo mutualistico, che consiste nell'assicurare ai soci il lavoro, o beni di consumo, o servizi, a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero mercato;
la norma introdotta, stante il differente trattamento normativo che si riserva a soggetti aventi la stessa configurazione e natura giuridica, con conseguente destrutturazione del sistema dell'organizzazione societaria dell'attività di impresa, risulta così essere ingiustificata, discriminatoria ed amplia eccessivamente il trattamento agevolativo dei consorzi agrari;
inoltre, si evidenzia un contrasto anche dal punto di vista costituzionale in quanto l'articolo 45 della Costituzione prevede che ''La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata'';
impegna il Governo,
a prevedere, nel corso dell'esame del provvedimento, la soppressione della suddetta disposizione in quanto si introduce un regime agevolato a favore dei consorzi agrari che non trova alcuna giustificazione sia nel testo del decreto-legge all'esame che sotto il profilo costituzionale, in quanto l'articolo 45 della Costituzione, infatti, esclude il carattere della mutualità per le società costituite sotto forma di società di capitali o equiparate che perseguono lo scopo di lucro.
(0/2860/57/5)
COMAROLI, CANDIANI