C. 4581 EPUB Proposta di legge presentata il 10 luglio 2017
Atto a cui si riferisce:
C.4581 Introduzione dell'articolo 172-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini e animali nei veicoli chiusi
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4581 |
Con la presente proposta di legge s'intende richiamare l'attenzione sull'esigenza di introdurre strumenti per la tutela di bambini e animali troppo spesso dimenticati nell'abitacolo di veicoli chiusi e consegnati ad un tragico destino.
La cronaca degli ultimi anni è costellata di tragedie che si potevano evitare: bimbi morti perché dimenticati all'interno di un'automobile da persone vittime anch'esse di affaticamento e fatale distrazione, magari derivante da situazioni personali difficili o da ritmi insostenibili di lavoro e di vita. Quest'iniziativa è volta a scongiurare l'eventualità che ciò accada di nuovo.
La stessa sorte colpisce spesso anche gli animali: è importante quindi predisporre strumenti in grado di garantire una tutela anche per la loro vita.
Le tecnologie, peraltro non particolarmente onerose, i mezzi e gli strumenti per cambiare le cose ci sono. Si tratta di strumenti di rilevazione automatica che, prontamente resi obbligatori dal codice della strada, potrebbero contribuire a evitare eventi dolorosi che segnano irrimediabilmente la vita di persone e famiglie.
A questo fine, la presente proposta di legge introduce nel codice della strada un nuovo articolo 172-bis che impone l'obbligo di dotare i veicoli di dispositivi i quali, rilevando e segnalando la presenza di bambini e animali nei veicoli chiusi, permettano di prevenirne l'accidentale abbandono.
1. Dopo l'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
«Art. 172-bis. – (Dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini e animali nei veicoli chiusi). – 1. I veicoli della categoria L6e dotati di carrozzeria chiusa e i veicoli delle categorie M1 e N1, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, devono essere dotati di dispositivi che, quando il motore sia spento, rilevino e segnalino mediante un avviso acustico la presenza di bambini e animali nel veicolo.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i requisiti tecnici per l'omologazione dei dispositivi previsti dal comma 1.
3. Chiunque circola con un veicolo che non sia dotato dei dispositivi previsti al comma 1 ovvero produce, importa o commercia dispositivi di tipo non omologato è soggetto alle sanzioni amministrative di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 dell'articolo 172 del presente codice».
2. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dal comma 2 dell'articolo 172-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'obbligo stabilito dal comma 1 dell'articolo 172-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, acquista efficacia dall'inizio del dodicesimo mese successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dal comma 2 del medesimo articolo 172-bis.