• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/07810 PANIZZA - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che: il controllo e la trasparenza degli aiuti di Stato sono temi centrali della politica europea; la pagina web del...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-07810 presentata da FRANCO PANIZZA
giovedì 13 luglio 2017, seduta n.858

PANIZZA - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:

il controllo e la trasparenza degli aiuti di Stato sono temi centrali della politica europea;

la pagina web del Ministero dello sviluppo economico riguardante il registro aiuti precisa che il piano di azione, voluto dalla Commissione al fine del soddisfacimento delle condizionalità ex ante generali per l'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE), ha imposto alle varie amministrazioni competenti in materia la messa a regime di una serie di attività finalizzate a garantire la corretta applicazione delle norme dell'Unione in tema di aiuti di Stato;

in questo contesto si inserisce il "registro nazionale degli aiuti" (RNA),l istituito presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero (DGIAI) dalla legge europea 2014 (legge 29 luglio 2015, n. 115), in vigore dal 18 agosto 2015;

l'operatività del registro nazionale degli aiuti era prevista a partire dal 1° gennaio 2017 ma tale data è stata prorogata al 1° luglio 2017 dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (decreto milleproroghe);

la legge europea 2014 ha stabilito, inoltre, le modalità di realizzazione del registro nazionale degli aiuti e le sue funzionalità. Il nuovo impianto normativo va in direzione di un rafforzamento degli adempimenti e delle procedure di alimentazione da parte di tutti i soggetti che ne hanno l'obbligo e risponde all'esigenza di disporre di uno strumento attendibile ed efficace per la verifica del rispetto delle intensità degli aiuti, dei massimali e delle regole sul cumulo degli aiuti di Stato, ovvero sul livello di rischio dello stesso cumulo;

a partire dal 1° luglio 2017, dunque, l'adempimento degli obblighi di interrogazione del registro nazionale degli aiuti costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazione degli aiuti;

il registro contiene le seguenti informazioni riguardanti: gli aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione o concessi in base ad un regolamento di esenzione; gli aiuti de minimis concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013; gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi quelli de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012; i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili in applicazione della "regola Deggendorf";

il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso l'integrazione ed interoperabilità del registro nazionale degli aiuti con i registri settoriali già esistenti;

il registro aiuti è il risultato di un'importante reingegnerizzazione della banca dati anagrafica delle agevolazioni (BDA), concepita in attuazione del combinato disposto dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, e del decreto del Ministero delle attività produttive 18 ottobre 2002. Risponde all'esigenza della DGIAI di adeguare la BDA alle mutate esigenze della normativa comunitaria e nazionale in materia di aiuti di Stato, ampliando e rafforzando gli obblighi di controllo, pubblicità e trasparenza da parte degli Stati. Il registro aiuti anticipa alcuni dei servizi che saranno offerti dal registro nazionale, ivi compresi quelli per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza, in linea con quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 651/2014 e dalla comunicazione della Commissione 2014/C 198/02 sulla trasparenza del 27 giugno 2014;

considerato che:

ad oggi, il regolamento di attuazione previsto dalla legge europea 2014 è ancora in corso di adozione e dovrà stabilire la disciplina di funzionamento del registro nazionale degli aiuti, le modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni in esso contenute, i contenuti specifici e le modalità per l'espletamento degli obblighi di verifica;

tale mancanza non fa altro che bloccare le attività di numerose imprese, non consentendo loro di deliberare garanzie ai soci. Allo stesso tempo, il mancato adempimento di tali obblighi comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti ed è inoltre rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno,

si chiede di sapere:

quali siano i tempi per l'emanazione del citato regolamento attuativo;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di inserire nello stesso una disposizione che salvaguardi le imprese che vogliano procedere alla deliberazione di operazioni soggette alla normativa sugli aiuti de minimis.

(4-07810)