• Testo DDL 2845

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Atto a cui si riferisce:
S.2845 Disposizioni in materia di accesso anticipato al trattamento minimo pensionistico in favore delle madri che assistono figli gravemente disabili


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2845
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del senatore PANIZZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2017

Disposizioni in materia di accesso anticipato al trattamento minimo pensionistico in favore delle madri che assistono figli gravemente disabili

Onorevoli Senatori. -- Il modello di welfare italiano si basa fondamentalmente sulla generosa e costante disponibilità delle famiglie a sostenere i soggetti più vulnerabili della società, come i figli, gli anziani e i disabili.

La famiglia, quindi, continua a svolgere un ruolo primario nel processo di inclusione sociale ossia quello di potente ammortizzatore, di vero e proprio sistema di protezione dei propri componenti nei passaggi cruciali della vita, così come in occasione di particolari eventi critici quali la nascita di figli, la disoccupazione, la malattia, eccetera.

Se da una parte la legislazione italiana ha consolidato la centralità della famiglia, soprattutto quella dei disabili, considerata il perno intorno al quale ruotano l'assistenza e la cura di questi soggetti e per i quali rappresenta spesso, di fronte alla cronica carenza di strutture assistenziali e di provvidenze economiche da parte dello Stato, l'unico punto di riferimento in grado di rispondere in maniera puntuale alle loro esigenze, dall'altra parte deludente è stata la scarsa attenzione prestatale da tutti i Governi, soprattutto con riguardo alle famiglie con figli o altri familiari a carico.

Vale la pena di ricordare che la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha rappresentato una grande conquista in tema di diritti di integrazione sociale e di assistenza della persona disabile, garantendone il pieno rispetto da parte dell'intera collettività e promuovendone l'integrazione in tutti gli ambiti della vita, dalla società alla famiglia, alla scuola e al lavoro. Sempre sullo stesso terreno, la legislazione italiana ha inoltre consolidato la centralità della famiglia nelle problematiche connesse alla disabilità, con le leggi n. 53 del 2000, n. 328 del 2000 e con il testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001.

Tuttavia, c'è ancora molto da fare per migliorare la qualità della vita sia delle persone con disabilità gravi e gravissime sia quella dei loro familiari che vivono quotidianamente il dramma della cura, spesso con scarsi supporti. Certo è che il mantenimento del disabile nella sua famiglia di origine ha a suo vantaggio una serie di elementi che non meritano neppure di essere ricordati, tanto sono evidenti.

Occorre incentivare la cura e l'assistenza del soggetto disabile in ambito familiare, anche in linea con quanto già avviene nei più avanzati Paesi dell'Unione europea, e nell'ottica di una legittima e necessaria tendenza a deospedalizzare la tutela della salute anche al fine di garantire sempre di più al malato quella dignità e quel calore umano che soltanto nel proprio ambiente domestico è possibile percepire in modo ottimale, piuttosto che presso istituti i cui costi potrebbero ricadere almeno in parte sulla finanza pubblica.

La nascita di un figlio con disabilità, quindi, porta a rivedere l'equilibrio e gli assetti all'interno della coppia, in primis, e di tutta la famiglia subito dopo.

Molto spesso sono le madri le prime a dover intervenire e a rivedere, velocemente, per il bene del figlio con disabilità e del resto della famiglia, la loro situazione, rinunciando alla loro personale realizzazione e molto spesso anche al lavoro.

Sono donne che per gestire una situazione inaspettata quanto complessa, si vedono costrette a lasciare, tra le tante cose, anche l'occupazione ricercata e mantenuta con tanto impegno e professionalità.

La condizione di disabilità accompagna la persona per tutta la vita, a differenza di altre situazioni dettate dalle numerose vicissitudini della vita, che possono avere invece un momento di esordio ma anche una fine.

Ora, queste mamme che hanno rinunciato alla carriera -- ma più in generale alla vita lavorativa -- si trovano, a scadenza dell'età che darebbe diritto alla pensione, a non avere contributi sufficienti per poterla ottenere. Un esempio indicativo è la madre di 67 anni con un ragazzo con grave disabilità che ha lavorato sino a quando non è nato il figlio, ed ha versato 17 anni di contributi.

La stessa lavoratrice ha anche versato per qualche anno la contribuzione volontaria, magari lavorando a tratti nei momenti in cui il figlio, tra gli alti e bassi di salute, stava meglio.

Ad oggi però, a 67 anni di età non è ancora riuscita a maturare la condizione contributiva per ottenere la pensione.

Il presente disegno di legge intende riconoscere, almeno in parte, questo grande impegno a quelle mamme che sono a ridosso dell'età pensionabile e che hanno versato almeno 15 anni di contribuzione. Esso costituisce un giusto e meritato riconoscimento ad una vita di servizio e di completa abnegazione, oltre che di duro ed impegnativo lavoro offerto. Non farlo significherebbe far perdere ingiustamente la totalità della parte contributiva versata, nonostante si trovino a buon punto o quasi alla «fine del guado».

Pertanto, attraverso il presente provvedimento si intende valorizzare in qualche modo questo impegno, riconoscendo gli anni mancanti per permettere di raggiungere la pensione minima a chi ha dovuto lasciare ancora giovane il lavoro, ma che nel contempo può chiaramente dimostrare che da 10 anni sta garantendo tempo di cura del figlio con disabilità. Si permette in definitiva a chi ha avuto un figlio con disabilità ed ha raggiunto almeno 15 anni di contribuzione di ottenere la pensione minima, ripristinando ed applicando le regole ante 1992 in materia di contribuzione e diritto alla pensione minima.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Accesso anticipato al trattamento minimo pensionistico in favore delle madri che assistono figli gravemente disabili)

1. Alle madri che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di figli disabili, con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'erogazione anticipata del trattamento minimo pensionistico. Il diritto previdenziale di cui al presente comma è riconosciuto alle madri che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, a fronte di un periodo di assistenza continuativa del familiare disabile pari almeno a dieci anni, a seguito del versamento e dell'accredito di almeno quindici annualità di contributi previdenziali.

2. Il diritto previdenziale concesso alle madri con figli disabili al 100 per cento è riconosciuto a condizione che il figlio disabile non sia stato ricoverato a tempo pieno in modo continuativo in un istituto specializzato, nei dieci anni di cui al comma 1, ovvero non risulti stabilmente ricoverato a tempo pieno, alla data di entrata in vigore della presente legge, in un istituto specializzato.

3. Ai fini del riconoscimento del diritto all'erogazione minima anticipata del trattamento pensionistico, la madre presenta un'apposita domanda all'INPS. Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente, sono allegati in originale o in copia conforme all'originale:

a) la certificazione attestante l'invalidità al 100 per cento, la totale inabilità lavorativa e la condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relative al disabile assistito, di cui al comma 1 del presente articolo, rilasciate dalle commissioni mediche preposte;

b) la certificazione attestante il numero di annualità di contribuzione versate dalla madre quando ha prestato attività lavorativa.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 45 milioni di euro per l'anno 2017, in 72 milioni di euro per l'anno 2018, in 94 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.