C. 4575 EPUB Proposta di legge presentata il 5 luglio 2017
Atto a cui si riferisce:
C.4575 Disposizioni in materia di equo compenso nell'esercizio delle professioni regolamentate
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4575 |
È necessario, quindi, rimettere al centro il lavoro e la qualità delle prestazioni, nonché tutelare i lavoratori autonomi con una legge sull'equo compenso in grado di porre rimedio a queste evidenti e ingiuste storture, stabilendo la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione dell'avvocato o del professionista e che tenga conto anche dei minimi tariffari. La presente proposta di legge, per determinare la misura dell'equità del compenso, fa riferimento ai parametri vigenti ma ora limitati nell'impiego al contenzioso. Si tratta di norme definite dal Ministro vigilante che non possono essere qualificate come intese restrittive della concorrenza secondo il consolidato insegnamento della Corte di giustizia dell'Unione europea ribadito anche di recente (sentenza 8 dicembre 2016, cause riunite C-532/15 e C-538/15). Il comma 2 dell'articolo 2 stabilisce una presunzione in base alla quale, salva prova contraria, il compenso inferiore ai minimi stabiliti dai parametri vigenti si deve ritenere iniquo. L'articolo 3 stabilisce che la legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. Ai fini della presente legge, per compenso equo si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.
1. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo.
2. Ai fini di cui alla presente legge, si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli Ordini o Collegi definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, o inferiore ai corrispettivi minimi definiti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.