• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/02721 il Fosso delle Tre Fontane è uno dei corpi idrici che attraversano il territorio a cavallo degli ex municipi di Roma XI e XII ora VIII; all'articolo 1 del decreto del Presidente della...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02721presentato daDAGA Federicatesto diMercoledì 30 aprile 2014, seduta n. 221

DAGA, ZOLEZZI, DE ROSA, TERZONI, BUSTO, MANNINO, MICILLO, SEGONI e VIGNAROLI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo . — Per sapere – premesso che:
il Fosso delle Tre Fontane è uno dei corpi idrici che attraversano il territorio a cavallo degli ex municipi di Roma XI e XII ora VIII;
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 238 del 1999 (commi 1 e 2) si stabilisce l'appartenenza al demanio pubblico di tutte le acque superficiali e sotterranee così come all'articolo 44 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»: «Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato»;
nel PTPR della regione Lazio, il Fosso delle Tre Fontane è sottoposto a vincolo paesistico e iscritto nell'elenco delle acque pubbliche pertanto tutelato ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera b e articolo 142, comma 1, lettera c, del decreto legislativo n. 42 del 2004 per il suo rilevante valore paesaggistico e ambientale che così recita testualmente: «I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto il dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuno»;
i successivi commi 2 e 3 del citato articolo 142 elencano i casi in cui queste disposizioni non si applicano: «comma 3. la disposizione del comma 1 non si applica, altresì ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici, includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero» ed infine dispone che «Il Ministero con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previsto dall'articolo 140 comma 4»;
ad oggi, nonostante la forte urbanizzazione che ha caratterizzato l'area circostante il fosso, è ancora presente un ricco ecosistema fluviale dalle acque pulite, con la presenza di alcune popolazioni animali interessanti anche sotto il profilo ecologico, in uno dei fossi più belli e rilevanti di Roma Capitale;
nel 2006 il WWF manifesta il disappunto per l’«iniziativa dell'ufficio tecnico dell'ex Municipio XI e XII (ora VII) che operò «l'eliminazione della vegetazione spontanea» per una parte del fosso con l'azione di ruspe in totale negligenza nei confronti della normativa sulla tutela della fauna minore (legge regionale 18 del 1988), che vietava specificamente il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione e di riposo ed il molestare la fauna selvatica minore, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione.» Pertanto quest'area era già riconosciuta come sensibile e meritevole di tutela a causa della presenza di un complesso di elementi naturali volti a definire un sistema ricco di biodiversità;
con la delibera di giunta regionale del Lazio 5 del 2011, che individua i corsi d'acqua ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici, si afferma, in sintesi, che il vincolo paesistico non sussista per il solo tratto sotterraneo perché il fosso risulta «compromesso da interventi di trasformazione o da uno stato di urbanizzazione in avanzato sviluppo in relazione alle previsioni del P.R.G.» e «modificato a seguito della regimazione del corso d'acqua, o porzione dello stesso, in condotte, in modo che in superficie non risulti traccia della sua morfologia e della vegetazione ripariale» e «sotto il profilo paesaggistico, i corsi d'acqua in argomento risultano, allo stato attuale, privi di valore, in quanto non conservano più i caratteri originari dell'alveo fluviale né le relative permanenze ambientali». Tale Delibera contraddice in primis la volontà di tutela e conservazione visto che la programmazione urbanistica non ha valutato, negli scorsi anni, il vincolo preesistente, indicato ai sensi del decreto legislativo 42 del 2004, considerando che gli effetti conseguenti a processi insediativi incidono sia su singoli beni che, attraverso interazioni ecosistemiche, sull'intero sistema ecologico e paesistico e non tiene conto che recenti sopralluoghi hanno confermato che il Fosso sia di fatto esistente e non abbia perso la significatività idraulica come rilevabile dalla vegetazione presente e svolga le proprie funzioni anche come risorgiva e che già dal 2009 l'Autorità di bacino del fiume Tevere segnalava l'opportunità di tutelare e valorizzare il Fosso delle Tre Fontane in quanto elemento di connessione ecologica;
il municipio VIII di Roma Capitale, nella persona dell'assessore all'urbanistica dottor Massimo Miglio, con nota dell'11 aprile 2014 prot. 27525, ha già comunicato al Ministero dei beni e delle attività culturali come vi siano «riferimenti normativi e tecnici che illustrano le incongruità, l'inopportunità, finanche i dubbi in merito alla legittimità della proposta avanzata» riferendosi all'ipotesi che la giunta regionale del Lazio deliberasse circa la «rettifica dei vincoli di natura paesaggistica riportati nel P.T.P.R. relativi ad alcuni corsi d'acqua, tra i quali lo storico Fosso delle Tre Fontane» –:
se alla luce delle numerose criticità riportate in premessa il Ministro, per quanto di competenze, non ritenga che sia opportuno, sentiti gli enti coinvolti (regione, comune e municipio VIII di Roma Capitale), avviare una istruttoria ai fini della conservazione del vincolo diretto secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e si intendano intraprendere azioni e provvedimenti specifici per confermare la rilevanza paesaggistica, ai sensi dell'articolo 142, comma 3, decreto legislativo 42 del 2004, per garantire una fattiva tutela e valorizzazione dell'ambiente ecologico relativo all'ambito interessato dal Fosso delle Tre Fontane, considerando tutte le relazioni che questo contesto intrattiene con il sistema ecologico e paesaggistico circostante, superficiale e sotterraneo. (5-02721)