• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.4/17377    nelle facoltà di medicina italiane vige il cosiddetto «numero programmato»: gli accessi sono pertanto contingentati, in relazione alle capacità formative degli...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17377presentato daVARGIU Pierpaolotesto diMercoledì 19 luglio 2017, seduta n. 837

   VARGIU. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   nelle facoltà di medicina italiane vige il cosiddetto «numero programmato»: gli accessi sono pertanto contingentati, in relazione alle capacità formative degli atenei;
   tale sistema non appare coerente con un sistema formativo libero e meritocratico, in quanto le attività di selezione all'accesso sono più spesso correlate alla «lotteria del quiz», piuttosto che alla effettiva valutazione delle specifiche attitudini e delle capacità del candidato;
   l'effettiva validità della selezione è ulteriormente inficiata dalla difficoltà di gestione di un concorso unico, su base nazionale, che coinvolge molte decine di migliaia di giovani, ponendo infinite problematiche sia per quanto attiene alle modalità di somministrazione dei quiz, che per la garanzia di una corretta vigilanza sullo svolgimento della prova concorsuale;
   per effetto di tali rischi intrinseci, negli anni passati, la ricorsualità ai TAR da parte degli esclusi ha spesso determinato la decisione dei giudici di ammettere i ricorrenti alla frequenza del corso di laurea. Talora i ricorrenti sono stati ammessi definitivamente, assai più spesso temporaneamente, in attesa della decisione di merito, ma sempre in regime «soprannumerario» rispetto alle ordinarie esigenze di programmazione;
   la mobilità tra atenei, nel caso delle facoltà di medicina, è vincolata alla disponibilità di posti liberi rispetto alla programmazione, negli anni successivi al primo;
   l'interpretazione che oggi viene data dagli atenei è che l'ammissione per effetto di disposizione dei tribunali amministrativi di studenti in eccedenza rispetto alla originaria programmazione, comporti la saturazione di eventuali posti resi vacanti dalla rinuncia degli aventi diritto;
   tale interpretazione determina una situazione francamente paradossale: la mobilità degli studenti di medicina nelle facoltà italiane appare sostanzialmente impossibile – o comunque difficilissima – a causa delle «frequenze soprannumerarie» degli studenti immessi al corso di laurea in esito a disposizioni dei Tar;
   in tal modo, i veri «vincitori di concorso», che hanno superato il test a quiz per l'accesso, si trovano impossibilitati ad esercitare il loro legittimo diritto al trasferimento di sede universitaria, in quanto i posti eventualmente vacanti sono saturati dagli studenti comunque ammessi alla frequenza, magari soltanto, temporaneamente, in attesa di pronuncia di merito, da parte del tribunale amministrativo,
   la mobilità tra atenei rappresenta una fondamentale garanzia di libertà in un sistema di istruzione universitaria che conserva il valore legale del titolo di studio e consente la possibilità di proseguire gli studi a qualsiasi studente che voglia cambiare la propria sede di istruzione per motivi sopravvenuti rispetto alle scelte fatte al momento della prima immatricolazione;
   tale problema appare particolarmente drammatico per gli studenti sardi che, dopo aver scelto un ateneo fuori dalla Sardegna, volessero far rientro nella propria terra: è del tutto evidente che — per chi ha la propria base familiare e territoriale in un'isola – i motivi correlati alla salute propria e dei familiari e quelli connessi al mantenimento economico incidono in maniera ben differente e assolutamente peculiare, quanto meno per effetto della nota complessità degli spostamenti –:
   se i Ministri interrogati non ritengano opportuno assumere le iniziative di competenza perché, nell'ambito delle facoltà di medicina degli atenei italiani, le disponibilità di posti negli anni successivi al primo, conseguenti alla rinuncia degli aventi diritto, siano calcolate sulla base della programmazione originaria e non sulla base di eventuali presenze soprannumerarie di studenti, conseguenti alle ordinanze dei tribunali amministrativi.
(4-17377)