Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
C.9/04505-A/009 premesso che:
la Commissione europea è intervenuta sulla questione delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative,...
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/04505-A/009presentato daOCCHIUTO Robertotesto diMercoledì 19 luglio 2017, seduta n. 837
La Camera,
premesso che:
la Commissione europea è intervenuta sulla questione delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, inviando all'Italia, il 29 gennaio 2009, una lettera di messa in mora (procedura di infrazione n. 2008/4908) in ragione del mancato adeguamento della legislazione nazionale all'articolo 12, comma 2, della direttiva n. 2006/123/CE – cosiddetta direttiva Bolkestein – ed un'ulteriore lettera di messa in mora complementare il 5 maggio 2010, alle quali l'Italia ha risposto con la legge comunitaria 2010, delegando il Governo ad emanare, entro il 17 aprile 2013, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa al settore, chiudendo con ciò la procedura di infrazione in data 27 febbraio 2012;
la sentenza della Corte di Giustizia CE, Sentenza 14 luglio 2016, n.C-458/14 (Quinta Sezione) riporta quanto segue: «la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, all'articolo 12 dispone che qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento», aggiungendo che, «l'articolo 16 del decreto-legge del 26 marzo 2010, n. 59, di trasposizione della direttiva 2006/123, prevede che nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparziabilità, cui le stesse devono attenersi»;
la sentenza succitata rischia di provocare una nuova procedura di infrazione nei confronti dell'Italia;
il nostro Paese possiede, solo di litorali marittimi, 8 mila chilometri di coste: ha inoltre le capacità tecniche di realizzare stabilimenti balneari ecocompatibili e non impattanti anche in luoghi diversi da quelli già soggetti a concessione;
nel 2013 la Spagna ha approvato la revisione della Ley de Costas del 1988, prevedendo una proroga da 30 a 75 anni delle concessioni in essere in base alla loro tipologia, senza procedure di evidenza pubblica, grazie all'invocazione dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riguardante il diritto di godere della proprietà dei propri beni;
il TFUE all'articolo 107, comma 3, lettere a) e c) considera compatibili con il mercato interno quegli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione e quegli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,
impegna il Governo:
a considerare l'opportunità di riconsiderare la politica di concessione dei beni demaniali, alla luce delle premesse, predisponendo una deroga che prolunghi, almeno fino al 31 dicembre 2025, l'autorizzazione a quelle imprese che abbiano sede nelle Regioni dell'obiettivo convergenza previsto nell'ambito della politica di coesione 2014/2020;
a valutare, inoltre, se determinate attività collocate sulle coste italiane, e quindi su un bene demaniale, siano effettivamente «limitate per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili», e se per questo siano davvero avocabili alla «Direttiva Bolkestein» o, piuttosto se non siano soggette all'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, riguardante il diritto di godere della proprietà dei propri beni.
9/4505-A/9. Occhiuto.