• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/04505-A/006    premesso che:     l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce, in via generale, «il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04505-A/006presentato daSIBILIA Carlotesto diMercoledì 19 luglio 2017, seduta n. 837

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce, in via generale, «il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio»;
    per i procedimenti tributari, il principio generale del contraddittorio è stato oggetto di plurime pronunce della Corte di Giustizia Europea e della Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo (v. sentenze n. 49217/99 e 49218/99 del 22/10/2003 su omesso o ritardato rimborso di imposte, nonché sentenza 09/3/2006 sul ricorso 10162/02): nell'affermare che «i diritti fondamentali sono parte integrante dei principi giuridici generali dei quali la Corte garantisce l'osservanza ispirandosi alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri» e che «il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio generale del diritto comunitario», i giudici comunitari hanno riconosciuto il diritto del contribuente di essere sentito personalmente già nella fase dell'istruttoria amministrativa è da ritenersi ricompreso nel diritto ad un equo processo poiché soddisfa sia l'esigenza del contribuente di partecipare alla fase amministrativa che quella di celerità e speditezza del procedimento;
    il principio sancito in ambito comunitario è stato ripreso anche dalla giurisprudenza nazionale con la sentenza delle Sezioni Unite della S.C. n. 24823/2015;
    tuttavia, recenti pronunce delle sezioni semplici della S.C. hanno limitato la portata applicativa del principio del contraddittorio ai soli tributi armonizzati nonché ai soli casi in cui la legge lo prevede espressamente, con ciò riducendo l'efficacia del principio sancito dallo Statuto dei diritti del contribuente e riproponendo nuovamente il tema del contrasto tra la norma nazionale e quella comunitaria;
    in effetti, la norma nazionale (articolo 6, comma 5, legge 212/2000) limita l'applicazione del principio del contraddittorio a specifiche fattispecie, non adeguandosi al riguardo al citato articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che lo estende invece a tutti i procedimenti di natura amministrativa,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa normativa al fine di introdurre nell'ordinamento giuridico interno il principio generale del contraddittorio anticipato nell'ambito dei procedimenti amministrativi tributari.
9/4505-A/6. Sibilia.