• Testo MOZIONE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.1/00820 premesso che: con la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (cosiddetta legge Delrio) si è avviato...



Atto Senato

Mozione 1-00820 presentata da CLAUDIO MOSCARDELLI
mercoledì 19 luglio 2017, seduta n.862

MOSCARDELLI, CUCCA, SCALIA, ORRU', MARGIOTTA, PADUA, SOLLO, SANTINI, PEZZOPANE, FILIPPI, SPILABOTTE, GIACOBBE, LEPRI, ZANONI, FAVERO, Elena FERRARA, SUSTA, ANGIONI, FASIOLO, ASTORRE, LUCHERINI, FABBRI, Stefano ESPOSITO - Il Senato,

premesso che:

con la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (cosiddetta legge Delrio) si è avviato un percorso di riforma dell'organizzazione degli enti locali che ha interessato in particolar modo gli organi di governo e le funzioni fondamentali delle Province, riqualificate in enti territoriali di area vasta;

nell'ambito di tale percorso di riforma, la legge n. 56 del 2014 stabiliva il trasferimento in capo alle Regioni e ai Comuni di numerose funzioni e del personale organico delle Province, trasferimento che è iniziato a compiersi attraverso l'approvazione di diverse leggi regionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 89 e 91, della suddetta legge;

la normativa avrebbe dovuto introdurre una disciplina di carattere transitorio, in quanto il processo di riforma si sarebbe dovuto completare con la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione e con la conseguente soppressione delle Province, spostando in capo a Regioni e Città metropolitane le relative funzioni. Tuttavia, l'esito del referendum non ha consentito il completamento di tale processo sul progetto e ha lasciato le Province fra gli enti costituzionalmente necessari;

allo stato attuale, l'articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014 affida alle Province l'esercizio di fondamentali funzioni quali: la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale; la programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; la raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; la gestione dell'edilizia scolastica; il controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale. In alcuni casi, tuttavia, non essendo ancora avvenuto il trasferimento in capo alla Regione delle competenze individuate con legge regionale, diverse Province si trovano ancora ad esercitare funzioni che formalmente non dovrebbero più competere loro;

tenuto conto che:

in attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale e per effetto della legge n. 56 del 2014, sono stati adottati nel corso degli ultimi anni una serie di provvedimenti, che hanno ridotto le risorse finanziarie a disposizione delle Province, nonché gli organici del personale a disposizione, che nel frattempo è stato in gran parte trasferito agli enti subentranti;

allo stato attuale, il complesso degli interventi a carico delle Province ha reso eccessivamente gravoso, laddove non impossibile, il pieno esercizio delle funzioni di competenza provinciale;

in particolare, risulta a grave rischio la gestione di circa 130.000 chilometri di strade, che richiedono un'urgente opera di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché quella di 5.100 edifici scolastici in cui studiano 2.500.000 giovani, che necessitano di un controllo continuo e di interventi tempestivi di ristrutturazione, impossibili da realizzare, stanti le attuali carenze di risorse economiche e di personale;

rilevato che:

a fronte di tali difficoltà, il recente decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto varie disposizioni finalizzate a dare concreta attuazione alle questioni più rilevanti, che interessano il comparto delle Province, allo scopo di consentire al meglio la gestione di una provvisoria e delicata fase finanziaria;

tale provvedimento ha stabilito un primo aumento del finanziamento per l'esercizio delle funzioni fondamentali delle Province;

sono state stanziate risorse per fare fronte alle opere di manutenzione straordinaria delle strade provinciali e agli improrogabili interventi sull'edilizia scolastica delle Province;

inoltre, per ovviare alle carenze di organico, è stata ammessa, in deroga al divieto per le Province, la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato, anche per la copertura delle posizioni dirigenziali, che richiedono professionalità tecnico-finanziarie in relazione allo svolgimento di funzioni fondamentali;

nel complesso, il decreto-legge citato, pur non risolvendo tutte le problematiche attinenti all'odierna fase di transizione delle Province, costituisce un chiaro segno della volontà di supportare tali enti, in vista della definizione di un nuovo assetto degli organi istituzionali e delle competenze loro attribuite;

considerato che il mantenimento delle Province fra gli enti costituzionalmente necessari impone una riflessione sul ruolo e sulle funzioni ad esse attribuite e che devono svolgere sul piano amministrativo e istituzionale,

impegna il Governo:

1) ad adottare quanto prima misure volte ad integrare, in base all'analisi reale dei fabbisogni standard, le risorse finanziarie e la dotazione di personale a disposizione delle Province, affinché esse possano esercitare, nel corrente anno e nel 2018, tutte le funzioni fondamentali attualmente loro affidate, con particolare riguardo ai servizi essenziali, alla sicurezza dei cittadini, alle strade e all'edilizia scolastica;

2) a valutare la possibilità di rivedere l'assetto istituzionale delle Province con particolare riguardo:

a) al riordino e all'eventuale revisione delle funzioni fondamentali assegnate;

b) all'autonomia organizzativa e al superamento dei divieti di assunzione posti dall'articolo 1, comma 420, lettere c), d), ede), nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015);

c) all'autonomia economica e finanziaria necessaria a garantire nel tempo la piena copertura delle funzioni fondamentali assegnate;

d) alla previsione di nuovi meccanismi di composizione del Consiglio provinciale e di elezione del presidente della Provincia, che siano espressione della volontà dei cittadini.

(1-00820)