• C. 4570 EPUB Proposta di legge presentata il 29 giugno 2017

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Atto a cui si riferisce:
C.4570 Disposizioni concernenti la sepoltura dei feti umani


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4570


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
VARGIU, MATARRESE, QUINTARELLI, CAPEZZONE, DAMBRUOSO, GIGLI, ROSTELLATO, AMATO, PELLEGRINO, BINETTI, SBERNA, D'INCECCO, FUCCI, BUENO, SECCO, SOTTANELLI, BOMBASSEI, VERINI
Disposizioni concernenti la sepoltura dei feti umani
Presentata il 29 giugno 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — La sepoltura dei feti e degli embrioni umani, a seguito della morte avvenuta in fase prenatale, con particolare riguardo al caso in cui la gestazione non ha superato venti settimane, è regolata ancora oggi da norme che non sono ben conosciute alla grande maggioranza della popolazione.
      Già nel 1988, l'allora Ministro della sanità, Carlo Donat Cattin, con una circolare aveva previsto il seppellimento del feto anche in assenza di richiesta dei genitori perché «lo smaltimento attraverso la linea dei rifiuti speciali urta contro i princìpi dell'etica comune». Si riteneva, quindi, un dovere dare degna sepoltura a tutti i «prodotti del concepimento», intendendo con tale definizione anche i feti, a prescindere dal periodo di gestazione.
      Il diritto al rispetto della vita e alla tutela del feto nato senza vita è stato riconosciuto anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sezione I, sentenza 14 giugno 2014, Marić c. Croazia). La Corte di Strasburgo ha infatti condannato la Croazia al pagamento di un'indennità a titolo di danno non patrimoniale per violazione dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), poiché lo Stato non avrebbe assicurato un'idonea tutela ai genitori di un bambino nato morto, le cui spoglie erano state trattate come rifiuto speciale dall'ospedale, senza il consenso di questi, venendo poi destinate alla cremazione presso il cimitero di Zagabria.
      Purtroppo, nonostante le dichiarazioni di buona volontà e di civiltà, in Italia vige ancora il regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, che, al capo I, articolo 7, dispone che in caso di aborto spontaneo sia la famiglia che, entro le successive ventiquattro ore, deve chiedere all'istituzione sanitaria la consegna dei resti fetali per avviarli a sepoltura.
      Com'è facilmente comprensibile, nell'imminenza dell'evento avverso che ha determinato la perdita della vitalità del feto non sempre le famiglie si trovano nella situazione psicologica ideale per effettuare la richiesta che, talora, è presentata oltre i termini previsti dal citato articolo 7, quando lo smaltimento del feto è purtroppo già avvenuto.
      La presente proposta di legge intende affermare un principio di maggiore civiltà sanitaria invertendo la catena dei rapporti tra le famiglie e la struttura sanitaria, disponendo che siano i sanitari a raccogliere la volontà delle famiglie in merito al destino (smaltimento come rifiuti speciali o consegna ai familiari per la tumulazione) dei resti fetali.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Entro ventiquattro ore dall'espulsione del feto nato morto, la cui età si presume essere inferiore a 20 settimane, le aziende sanitarie locali sono tenute a informare i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale sulla possibilità di presentare una domanda di seppellimento all'azienda sanitaria locale competente e sulle disposizioni applicate dalla stessa azienda in mancanza di tale domanda.
      2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la domanda di seppellimento, unitamente al certificato medico che determina l'età del feto nato morto, può essere presentata all'azienda sanitaria locale competente dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
      3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente articolo.