• C. 4130-40-257-407-4362-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 20 luglio 2017); ERMINI David, Relatore

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Atto a cui si riferisce:
C.4130 Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni
approvato con il nuovo titolo
"Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvenzione di persona incapace"


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4130-40-257-407-4362-A


PROPOSTE DI LEGGE
4130
d'iniziativa dei deputati
ERMINI, FERRANTI, VERINI, MORANI, MARCO DI MAIO, FREGOLENT, FIANO, LENZI, MARIANI, MARCHI, DI SALVO, GRASSI, MARANTELLI, VAZIO, ROSTAN, IORI, PARRINI, RICHETTI, LATTUCA, MANFREDI, CARRA, CARROZZA, PATRIARCA, ROTTA, FABBRI, DAL MORO, GASPARINI, MALPEZZI, AMATO, COCCIA, DE MENECH, SENALDI, MINNUCCI, MORETTO, DONATI, BERGONZI, GIACOBBE, IACONO, ALBINI, CARNEVALI, PAOLA BRAGANTINI, MARCHETTI, CARELLA, D'OTTAVIO, INCERTI, CAPOZZOLO, PAOLO ROSSI, CANI, D'ARIENZO, BECATTINI, PATRIZIA MAESTRI, ANTEZZA, LODOLINI, GIULIETTI, DALLAI, CAMPANA, VENITTELLI, PORTA, GADDA, GANDOLFI, SALVATORE PICCOLO, ZARDINI
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni
Presentata il 2 novembre 2016
40
d'iniziativa dei deputati
CIRIELLI, GIORGIA MELONI, MURGIA, NASTRI, PETRENGA, RAMPELLI, TOTARO
Introduzione dell'articolo 640-bis.1 del codice penale in materia di truffa ai danni di soggetti minori o anziani
Presentata il 15 marzo 2013
257
d'iniziativa del deputato FUCCI
Modifica all'articolo 640 del codice penale, concernente l'introduzione di una circostanza aggravante per il reato di truffa commesso a danno di persona che abbia compiuto l'ottantesimo anno di età
Presentata il 15 marzo 2013
407
d'iniziativa dei deputati
CAPARINI, MOLTENI, GIANLUCA PINI, GIOVANNI FAVA, FEDRIGA, MATTEO BRAGANTINI, GRIMOLDI, ALLASIA, BORGHESI, BUSIN, CAON, MARCOLIN, PRATAVIERA, RONDINI
Modifiche agli articoli 61 e 640 del codice penale, concernenti l'introduzione di una circostanza aggravante per i reati commessi in danno di persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età
Presentata il 21 marzo 2013
e
4362
d'iniziativa dei deputati
FERRARESI, COLLETTI, AGOSTINELLI, BONAFEDE, BUSINAROLO, SARTI
Modifiche agli articoli 640 e 643 del codice penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persone incapaci
Presentata il 13 marzo 2017
(Relatore: ERMINI)

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 20 luglio 2017, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 4130. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 40, 257, 407 e 4362 si vedano i relativi stampati.
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

      Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

          esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4130 e abbinate, recante «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni»;

          considerato che l'articolo 1, comma 1, del testo elaborato introduce nel codice penale – all'articolo 643-bis, nel titolo XIII, relativo ai delitti contro il patrimonio, nell'ambito del capo II, dedicato ai delitti contro il patrimonio mediante frode – il nuovo delitto di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili;

          rilevato che tale illecito consiste nella condotta di chiunque, con mezzi fraudolenti, induce una persona, che versi in situazioni di vulnerabilità psicofisica in ragione dell'età avanzata, a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altra utilità, commettendo il fatto nell'abitazione della persona offesa o in altro luogo di privata dimora o all'interno o in prossimità di uffici postali o di sedi di istituti di credito, di luoghi di cura o di ritrovo di persone anziane o di case di riposo, ovvero simulando un'offerta commerciale di beni o servizi (reclusione da due a sei anni e multa da euro 400 a euro 3.000);

          preso atto che la proposta di legge aggiunge una nuova fattispecie penale tra i delitti contro il patrimonio mediante frode, per colpire condotte di frode in danno di soggetti in età avanzata, attualmente punite a titolo di truffa aggravata (articolo 640 del codice penale, con l'aggravante della minorata difesa, anche in riferimento all'età) o di circonvenzione di persone incapaci (articolo 643 del codice penale);

          considerata l'esigenza di valutare l'espressione «in ragione dell'età avanzata», alla luce del principio di tassatività, di cui all'articolo 25 della Costituzione;

          ricordato che l'articolo 640 del codice penale (Truffa) punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (primo comma);

          ricordato altresì che attualmente l'articolo 643 del codice penale (Circonvenzione di persone incapaci) punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 206 a 2.065 euro chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di un minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso;

          ricordato che, secondo la Corte di cassazione, II sezione, sentenza n. 24192 del 2010, rientra nella nozione di «deficienza psichica» ex articolo 643 del codice penale la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica e indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione, perché è «deficienza psichica» qualsiasi minorazione della sfera volitiva e intellettiva che agevoli la suggestionabilità della vittima e ne riduca i poteri di difesa contro le altrui insidie;

          rilevato che sul rapporto tra truffa e circonvenzione di incapaci recente giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, II sezione, sentenza 13 gennaio 2016, n. 945), scongiurando la violazione del principio del ne bis in idem, ha chiarito che, ove la condotta del soggetto attivo sia riconducibile astrattamente ad entrambe le fattispecie richiamate, ma l'abuso si sostanzi in artifizi o raggiri posti in essere in un lasso temporale unitario e circoscritto, connotato dalla condizione di deficienza psichica della persona offesa, la circonvenzione di incapace assorbe la truffa;

          rilevato che, peraltro, l'articolo 2 del provvedimento in esame, introducendo nel codice penale l'articolo 643-ter, stabilisce che la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena debba essere subordinata all'obbligo delle restituzioni e al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento (o provvisoriamente assegnata) nonché all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato;

          considerata l'esigenza di valutare tale articolo 2, capoverso Art. 643-ter, primo comma, alla luce dell'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 643-bis, che, nel configurare la fattispecie di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili, ammette anche ipotesi che prescindano da un'effettiva dazione di denaro, beni o altra utilità;

          considerato che l'articolo 4-bis del provvedimento in esame prevede l'innalzamento delle pene per il delitto di circonvenzione di incapaci (reclusione da due a sette anni), mentre la nuova fattispecie introdotta dall'articolo 1 si caratterizza per la minore gravità, senza che sia prevista alcuna clausola di salvaguardia (salvo che il fatto costituisca più grave reato);

          rilevata l'opportunità di precisare il rapporto tra la nuova fattispecie penale e il delitto di circonvenzione di persone incapaci, chiarendo altresì il concetto di vulnerabilità psicofisica previsto dalla norma in esame rispetto a quello di deficienza psichica;

          rilevato che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento è riconducibile alle materie «ordinamento penale» e «norme processuali», di esclusiva competenza legislativa statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

          ricordato, quanto al rapporto tra reato di pericolo e rispetto del principio di offensività, che per costante giurisprudenza costituzionale (da ultimo, sentenza n. 109 del 2016) rientra nella discrezionalità del legislatore l'opzione per forme di tutela anticipata, le quali colpiscano

l'aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo, nonché, correlativamente, l'individuazione della soglia di pericolosità alla quale riconnettere la risposta punitiva;

          valutata l'esigenza di modificare il titolo del provvedimento, la rubrica dell'articolo 1, nonché la rubrica del capoverso Art. 643-bis, al fine di inserire il riferimento all'età,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          a) all'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 643-bis, primo comma, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare il rapporto tra la nuova fattispecie penale e il delitto di circonvenzione di persone incapaci;

          b) al medesimo articolo 1, comma 1, capoverso Art. 643-bis, primo comma, valuti la Commissione di merito l'espressione «in ragione dell'età avanzata», alla luce del principio di tassatività, di cui all'articolo 25 della Costituzione;

          c) valuti la Commissione di merito l'articolo 2, capoverso Art. 643-ter, primo comma, in relazione all'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 643-bis, alla luce di quanto specificato in premessa.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

      La XII Commissione,

          esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 4130 Ermini e abbinate, recante «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvenzione di persona incapace», quale risultante dagli emendamenti approvati;

          espresso apprezzamento per il fatto che la proposta di legge risponde a un'esigenza sempre più avvertita dai cittadini in considerazione del diffondersi di comportamenti criminosi a danno di persone particolarmente fragili, spesso anziane, che provoca in esse un grave stato di turbamento e insicurezza, con conseguenze di carattere psicologico e sociale;

          osservato che la rubrica dell'articolo 643-bis del codice penale (introdotto dall'articolo 1 della proposta di legge) indica le vittime del reato in questione usando la definizione di «soggetti vulnerabili», mentre in quella dell'articolo 643-ter del codice penale (introdotto

dall'articolo 2 della proposta di legge), che disciplina la sospensione condizionale della pena per i reati di cui all'articolo 643-bis, si utilizza l'espressione «anziani»;

          osservato altresì che l'espressione «situazioni di vulnerabilità psicofisica, in ragione dell'età avanzata» appare eccessivamente generica e non sufficiente a circoscrivere con certezza la platea dei soggetti che la norma intende tutelare,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare il testo dei nuovi articoli 643-bis e 643-ter del codice penale con riferimento all'utilizzo delle parole: «soggetti vulnerabili», nel primo caso, e «anziani», nel secondo;

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio precisare, all'articolo 1, comma 1, l'espressione «in ragione dell'età avanzata», così da consentire una più precisa identificazione dei soggetti che la norma intende tutelare.


TESTO
della proposta di legge n. 4130
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TESTO
della Commissione
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni.
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvenzione di persona incapace.
Art. 1.
(Modifica all'articolo 640 del codice penale in materia di truffa).
Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 643-bis del codice penale in materia di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili).

      1. Al secondo comma dell'articolo 640 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      1. Dopo l'articolo 643 del codice penale è inserito il seguente:

              «2-ter) se il fatto è commesso in danno di persona ultrasessantacinquenne».

          «Art. 643-bis. – (Frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili). – Chiunque, con mezzi fraudolenti, induce una persona che versi in situazioni di vulnerabilità psicofisica, in ragione dell'età avanzata, a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altra utilità, commettendo il fatto nell'abitazione della persona offesa o in altro luogo di privata dimora, all'interno o in prossimità di uffici postali o di sedi di istituti di credito, di luoghi di cura o di ritrovo di persone anziane o di case di riposo ovvero simulando un'offerta commerciale di beni o servizi, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 400 a euro 3.000.

          La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al primo comma è commesso con l'utilizzo di strumenti telefonici, informatici o telematici ovvero avvalendosi di dati della vita privata della persona offesa acquisiti fraudolentemente o senza il suo consenso».

      2. All'articolo 640-quater del codice penale, le parole: «e 640-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 640-ter» e dopo le parole: «del sistema,» sono inserite le seguenti: «e 643-bis».

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 643-bis del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena in caso di condanna per i delitti di truffa in danno di persone anziane e di circonvenzione di persone incapaci).
Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 643-terdel codice penale in materia di sospensione condizionale della pena in caso di condanna per i delitti di frode patrimoniale in danno di persone anziane e di circonvenzione di persone incapaci).

      1. Dopo l'articolo 643 del codice penale è inserito il seguente:

      1. Dopo l'articolo 643-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

          «Art. 643-bis. – (Sospensione condizionale della pena in caso condanna per i delitti di truffa in danno di anziani e di circonvenzione di persone incapaci). – La sospensione condizionale della pena, nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 2-ter), e 643, è subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni e al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso, oltre che all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato».

          «Art. 643-ter. – (Sospensione condizionale della pena in caso condanna per i delitti di frode patrimoniale in danno di anziani e di circonvenzione di persone incapaci). – La sospensione condizionale della pena, nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 643 e 643-bis, è subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni e al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso, oltre che all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali).
Art. 3.
(Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali).

      1. Al terzo periodo del comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale, le parole: «e 624-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 624-bis e 640, secondo comma, numero 2-ter),».

      1. Al terzo periodo del comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale, le parole: «e 624-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 624-bis e 643-bis».

Art. 4.
(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale in materia di arresto obbligatorio in flagranza).
Art. 4.
(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale in materia di arresto obbligatorio in flagranza).

      1. Alla lettera e-bis) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, delitto di truffa, previsto dall'articolo 640, secondo comma, numero 2-ter), del codice penale e delitto di circonvenzione di persone incapaci di cui all'articolo 643 del codice penale».

      1. Alla lettera e-bis) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, delitto di circonvenzione di persone incapaci di cui all'articolo 643 del codice penale e delitto di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili di cui all'articolo 643-bis del codice penale».

Art. 5.
(Modifica all'articolo 643 del codice penale in materia di circonvenzione di persone incapaci).

      1. All'articolo 643 del codice penale, le parole: «è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da euro 1.302 a euro 3.500».