• C. 1988 EPUB Proposta di legge presentata il 23 gennaio 2014

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Atto a cui si riferisce:
C.1988 Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di svolgimento di attività lavorativa da parte dei detenuti e degli internati nonché di affidamento in prova ai servizi sociali


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1988


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
PREZIOSI, ALBANELLA, AMODDIO, ARLOTTI, BALDUZZI, BARUFFI, BAZOLI, BERLINGHIERI, BINDI, BINETTI, BURTONE, CARRESCIA, CASATI, CASELLATO, COVA, D'INCECCO, GASPARINI, GIGLI, GINOBILE, GITTI, GRASSI, MIOTTO, MONACO, MORANI, MORETTI, NARDUOLO, NICOLETTI, PATRIARCA, PETITTI, PICCIONE, PIEPOLI, QUARTAPELLE PROCOPIO, REALACCI, SBERNA, TARTAGLIONE, VERINI, ZAMPA, ZANIN
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di svolgimento di attività lavorativa da parte dei detenuti e degli internati nonché di affidamento in prova ai servizi sociali
Presentata il 23 gennaio 2014


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge intende proporre nuove norme volte a indicare il lavoro e la formazione professionale quale fondamento del trattamento penitenziario che deve tendere alla rieducazione del reo (articolo 2, terzo comma, della Costituzione) negli istituti penitenziari, a rendere «effettivo» il lavoro del detenuto sia nella fase della pena intramuraria sia in quella extra-muraria, nonché a meglio utilizzare l'inserimento al lavoro quale strumento rieducativo d'inclusione dei condannati e anche quale ipotesi premiale di riduzione della pena da scontare all'interno del carcere.
      Tutto ciò è possibile predisponendo misure che favoriscano un sistema carcerario a «ridotta sorveglianza», limitando la reclusione in carcere, così come attualmente concepita, ai soli casi assolutamente necessari, per una tutela generale della collettività.
      L'articolo 15 dell'ordinamento penitenziario, la legge 26 luglio 1975, n. 354, individua il lavoro come uno degli elementi del trattamento rieducativo stabilendo che, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurata un'occupazione lavorativa.
      L'articolo 20 dello stesso ordinamento penitenziario definisce le principali caratteristiche del lavoro negli istituti penitenziari.
      Si indicano, inoltre, adeguati strumenti della fiscalità che possano, da una parte, favorire l'assunzione di persone sottoposte alle pene, e dall'altra, reperire risorse economiche da destinare a progetti d'inserimento al lavoro.
      Per le ragioni esposte si propone di modificare le norme in materia di regime penitenziario.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Individualizzazione del trattamento rieducativo).

      1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 13, terzo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di consentire l'effettiva individualizzazione del trattamento, in sede di colloquio introduttivo con il detenuto o con l'internato, devono essere acquisite informazioni sui titoli di studio, sulla propensione dell'interessato a svolgere determinate attività lavorative e sull'indicazione delle mansioni che potrebbe prestare all'interno della struttura penitenziaria o all'esterno della medesima. Qualora il destinatario del colloquio difetti di un'adeguata qualifica professionale, nel suo fascicolo personale, si devono indicare le attività formative da svolgere ai sensi dell'articolo 19 per sopperire alla ridotta istruzione»;

          b) all'articolo 15, il secondo comma è sostituito dal seguente:
      «Ai fini del trattamento rieducativo nei confronti del condannato o dell'internato, qualora non sia prevista per legge l'applicazione di pene alternative o non si sia in presenza dei requisiti necessari per la messa alla prova, deve essere garantito il lavoro all'esterno dell'istituto penitenziario e, qualora ciò risulti materialmente impossibile, l'interessato deve trovare una collocazione professionale all'interno del medesimo istituto. Nel caso in cui non sia possibile il collocamento all'interno dell'istituto penitenziario dove si trova il condannato o l'internato, tale condizione deve essere privilegiata ai fini del trasferimento in un altro istituto, qualora non ricorrano particolari esigenze di sicurezza»;

          c) all'articolo 20, primo comma, le parole: «devono essere favorite» sono sostituite

dalle seguenti: «deve essere prevista la destinazione»;

          d) all'articolo 50 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «1-bis. Il condannato per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 4-bis può essere ammesso all'affidamento in prova ai servizi sociali per un residuo di pena da scontare non inferiore a quattro anni di reclusione o di arresto, qualora abbia positivamente espiato in regime di semilibertà almeno sei mesi».

Art. 2.
(Misure fiscali).

      1. L'imposta sul valore aggiunto di beni, servizi o altre utilità realizzati con manodopera prevalente di persone sottoposte a misure alternative alla detenzione, consistente in un apporto lavorativo non inferiore al 70 per cento del ciclo produttivo, è interamente versata al Ministero della giustizia, che istituisce un apposito fondo da destinare integralmente alla promozione di iniziative imprenditoriali volte a favorire il lavoro dei detenuti. I contributi previdenziali corrisposti dal datore di lavoro di persone sottoposte a misure alternative alla detenzione sono pagati nella misura ridotta del 50 per cento fino al decorso di un anno dalla positiva conclusione dell'espiazione della pena con la modalità del lavoro. La riduzione si applica a qualsiasi soggetto, indipendentemente dalla sua forma sociale.
      2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 48 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.