• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/11960    la società Trenitalia, azienda del gruppo Ferrovie dello Stato italiane (FS), ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, è titolare di licenza...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11960presentato daCARLONI Anna Mariatesto diMartedì 25 luglio 2017, seduta n. 841

   CARLONI, MANFREDI e TARTAGLIONE. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   la società Trenitalia, azienda del gruppo Ferrovie dello Stato italiane (FS), ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, è titolare di licenza ferroviaria n. 1 rilasciata dal Ministero dei trasporti in data 23 maggio 2000;
   Trenitalia garantisce tutti i giorni, secondo l'orario ferroviario attualmente in vigore, il treno alta velocità Frecciarossa n. 9512 (catalogato anche come 9514), con partenza dalla stazione di Salerno alle ore 06:12 ed arrivo a Milano Centrale alle ore 11:40;
   il suddetto convoglio effettua le seguenti fermate intermedie nelle stazioni di: Napoli Centrale (partenza ore 07:00), Napoli Afragola (07:14), Roma Termini (08:20), Roma Tiburtina (08:29), Firenze Santa Maria Novella (10:00), Bologna Centrale Sotterranea AV (10:38);
   in data martedì 17 luglio 2017, il Frecciarossa parte in orario dalla stazione di Salerno, percorrendo la linea fino a Firenze con le fermate previste, per poi lasciare la stazione di Firenze Santa Maria Novella con circa 13 minuti di ritardo sulla tabella di marcia;
   nel tratto fra Firenze e Bologna, nella galleria Vaglia, ubicata tra la stazione di Firenze Castello ed il posto di movimento (PM) di San Piero a Sieve, il suddetto convoglio si ferma a causa di un guasto poco dopo le ore 10:00, per poi essere soccorso circa tre ore dopo da un apposito locomotore, e riportato così alla stazione di Firenze Santa Maria Novella;
   durante le tre ore di attesa, a causa del guasto al sistema ausiliario di alimentazione, il treno è rimasto al buio e senza aria condizionata. I passeggeri, presi dal panico e sofferenti a causa del calore, che ha causato anche diversi malori, hanno aperto le porte del convoglio, riversandosi nella galleria Vaglia, percorsa dai treni AV a grande velocità, con rischi gravissimi per la loro incolumità;
   tale comportamento è verosimilmente dovuto a quanto riportato da diversi organi di stampa, che lamentano la totale mancanza di informazioni diffuse dal personale di bordo, che avrebbero dovuto essere diffuse a voce, a causa del malfunzionamento dell'impianto di diffusione sonora;
   ciò ha indotto il Codacons a considerare una «class action» contro la società Trenitalia, anche e soprattutto qualora non vengano risarciti i biglietti alla totalità dei viaggiatori, compresi i biglietti per le coincidenze eventualmente perse. Fattispecie non prevista dalla corrente legislazione in materia, ma che rappresenterebbe un gesto di buona volontà da parte dell'azienda, anche a parziale risarcimento per lo shock subito da parte dei passeggeri;
   in data 18 luglio 2017, l'Autorità di regolazione dei trasporti (Art) ha comunicato di aver avviato una verifica finalizzata ad accertare il rispetto delle procedure previste dal «prospetto informativo della Rete» per le operazioni di soccorso in linea, nonché l'idoneità del materiale rotabile utilizzato per il servizio, atteso che lo stesso treno, prima dell'avaria, risultava aver già accumulato 13 minuti di ritardo;
   l'episodio è l'esempio recente più eclatante di ritardi che si vanno ad accumulare sull'interezza delle linee dell'alta velocità, dove sempre più convogli registrano ritardi, anche di modesta entità, ma che segnalano un chiaro stato di sofferenza del sistema dell'alta velocità, che desta preoccupazione data l'importanza dell'infrastruttura –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti illustrati e se non ritenga opportuno assumere iniziative urgenti al fine di individuare, per quanto di competenza, le responsabilità di quanto accaduto anche sul piano tecnico, garantire livelli adeguati di informazione ai passeggeri in caso di disservizi e verificare lo stato dell'infrastruttura delle linee ad alta velocità ed i relativi snodi presso le principali stazioni ferroviarie del Paese, così da garantire il diritto alla mobilità dei cittadini secondo quanto stabilito dall'articolo 16 della Costituzione italiana e dall'articolo II, paragrafo 105, della Carta dei diritti dell'Unione europea. (5-11960)