• C. 4590 EPUB Proposta di legge presentata il 14 luglio 2017

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Atto a cui si riferisce:
C.4590 Modifiche all'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4590


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MOLTENI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, FEDRIGA, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, PAGANO, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI, SIMONETTI
Modifiche all'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta
Presentata il 14 luglio 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — La recrudescenza, soprattutto di delitti violenti contro la persona e il patrimonio, cui stiamo assistendo, in contrasto con gli aridi dati statistici, che leggono in modo distorto non un senso di percezione, bensì la realtà concreta vissuta dai cittadini, inermi di fronte a fatti di reato gravi e impuniti, impone in modo ineluttabile la necessità di modificare la normativa vigente in materia di riti alternativi, con particolare riferimento all'accesso ai medesimi, i quali consentono di diritto uno sconto di pena e una serie di benefìci di legge corollari indipendenti dall'effettiva resipiscenza del reo.
      A tale fine si vuole, con la presente proposta di legge, restringere il campo di applicazione di una norma già oggetto di limitazioni per delitti notevolmente gravi, ma ancora accessibile a coloro che commettono crimini di particolare allarme sociale, ossia quella afferente all'applicazione della pena su richiesta (usualmente detta «patteggiamento»), impedendone l'accesso a coloro che commettono omicidi o si rendono responsabili di lesioni come conseguenza di un altro reato.
      Si modifica, altresì, la parte della norma che, di fatto, impedisce alla vittima del reato di costituirsi parte civile ottenendo la condanna risarcitoria, demandata a una più lunga e costosa azione civile, con la conseguente quasi certezza di non vedersi soddisfatta, laddove, nelle more, il condannato abbia la possibilità di rendersi incapiente.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. All'articolo 444 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1-bis, dopo le parole: «di cui agli articoli» è inserita la seguente: «586,»;

          b) al comma 2, le parole: «Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia» sono sostituite dalle seguenti: «Se vi è costituzione di parte civile, il giudice decide sulla relativa domanda nei limiti della provvisionale; l'imputato è».

Art. 2.

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.
      2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai procedimenti per i fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima legge.