C. 4590 EPUB Proposta di legge presentata il 14 luglio 2017
Atto a cui si riferisce:
C.4590 Modifiche all'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4590 |
A tale fine si vuole, con la presente proposta di legge, restringere il campo di applicazione di una norma già oggetto di limitazioni per delitti notevolmente gravi, ma ancora accessibile a coloro che commettono crimini di particolare allarme sociale, ossia quella afferente all'applicazione della pena su richiesta (usualmente detta «patteggiamento»), impedendone l'accesso a coloro che commettono omicidi o si rendono responsabili di lesioni come conseguenza di un altro reato.
Si modifica, altresì, la parte della norma che, di fatto, impedisce alla vittima del reato di costituirsi parte civile ottenendo la condanna risarcitoria, demandata a una più lunga e costosa azione civile, con la conseguente quasi certezza di non vedersi soddisfatta, laddove, nelle more, il condannato abbia la possibilità di rendersi incapiente.
1. All'articolo 444 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, dopo le parole: «di cui agli articoli» è inserita la seguente: «586,»;
b) al comma 2, le parole: «Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia» sono sostituite dalle seguenti: «Se vi è costituzione di parte civile, il giudice decide sulla relativa domanda nei limiti della provvisionale; l'imputato è».
1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai procedimenti per i fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima legge.