• C. 4567 EPUB Proposta di legge presentata il 28 giugno 2017

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Atto a cui si riferisce:
C.4567 Disposizioni per la promozione, la valorizzazione e il sostegno delle espressioni artistiche di strada


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4567


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CULOTTA, ARLOTTI, BOOMO, CAMANI, CAPONE, CAPOZZOLO, CRIMÌ, CRIVELLARI, D'INCECCO, GIUSEPPE GUERINI, IACONO, LODOLINI, MINNUCCI, MONGIELLO, MURA, PETRINI, SCUVERA, VERINI, ZAN, ZANIN
Disposizioni per la promozione, la valorizzazione e il sostegno delle espressioni artistiche di strada
Presentata il 28 giugno 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — Vorrei in premessa esordire citando, senza abusarne del suo significato concreto, il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (...)».
      Lo Stato italiano, pertanto, ha nella sua missione l'elaborazione di norme che facilitino e incentivino il libero esercizio degli artisti. Nel caso specifico, la presente proposta di legge pone al centro la questione dei diritti minimi inalienabili degli artisti di strada che intendono utilizzare gli spazi pubblici in conformità a quanto disposto dalla Carta costituzionale. Il secondo comma dell'articolo 4 della Costituzione, infatti, recita: «Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società».
      Ci troviamo pertanto di fronte a un vuoto legislativo che oscura e rende invisibili le storie, le competenze, le espressioni artistiche, oserei dire le vite di centinaia di persone. Quello che noi possiamo fare è semplice quanto importante: ridisegnare uno spazio formale e sostanziale per regolamentare, seguendo le linee di indirizzo esposte nella presente proposta di legge, i rapporti fra le componenti sociali in oggetto ossia gli artisti, i cittadini e gli operatori istituzionali. Questo consentirà, a modesto avviso dei proponenti, più libertà di espressione artistica e contemporaneamente garantirà la fruizione e il controllo degli spazi pubblici. Difatti, dopo l'abrogazione dei commi primo e secondo dell'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), operata dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, il cui obiettivo dichiarato nelle premesse era la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal TULPS, si suppone che i comuni abbiano conseguentemente adottato regolamenti atti a semplificare le procedure di concessione degli spazi per lo spettacolo di strada.
      Ma, viste le diverse interpretazioni che i comuni hanno dato al citato regolamento del 2001, la disciplina locale delle attività artistiche di strada di fatto impedisce, in alcuni territori, lo svolgimento regolare di tali forme di espressione artistica. Alcune regioni si sono dotate di leggi regionali, ma non basta. Serve che lo Stato in primis riconosca ufficialmente l'arte di strada come valore storico, sociale, educativo e culturale da tutelare nelle discipline locali.
      Per arte di strada intendiamo tutte le forme di espressione artistica estemporanea, quindi al di fuori degli eventi organizzati e delle compagnie professionistiche che già hanno un loro riconoscimento nella legislazione vigente, che ogni anno impegnano moltissimi artisti che si esibiscono nel territorio nazionale, creando un'offerta culturale e artistica particolarmente ricca e a costo zero per le amministrazioni.
      La presente proposta di legge è composta da cinque articoli che stabiliscono i princìpi generali, definiscono l'arte di strada, individuano le finalità, le modalità di esercizio e le competenze dei comuni.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, riconosce e valorizza le espressioni artistiche e tutte le forme di arte e di creatività esercitate negli spazi pubblici o aperti al pubblico, considerandole occasioni di aggregazione sociale e di arricchimento culturale della collettività.

Art. 2.
(Definizione).

      1. Ai fini di cui alla presente legge, è definita arte di strada qualsiasi forma d'arte esercitata in spazi pubblici o aperti al pubblico, caratterizzata da indipendenza, estemporaneità, gratuità e assenza di contratto di lavoro, comunque disciplinato, e che accetti come unica eventuale forma di gratificazione quella spontanea e liberale del pubblico, contribuendo a migliorare l'educazione civica e la formazione sociale del cittadino attraverso un rapporto diretto e spontaneo alla pratica e alla fruizione dell'arte.

Art. 3.
(Finalità).

      1. La presente legge è finalizzata a riconoscere all'arte di strada un ruolo di valorizzazione culturale e turistica, di incontro creativo tra le persone, di ricerca e sperimentazione di linguaggi, di scambio di proposte, di confronto di esperienze innovative, di affermazione di nuovi talenti, di rappresentazione di attività originate da un'ispirazione geniale, nonché di servizio culturale per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica. In attuazione di tali finalità, la presente legge

favorisce, altresì, tutte le forme associative, pubbliche e private, e i liberi cittadini che operano per la divulgazione, la conoscenza, l'accesso e la promozione dell'arte di strada.
Art. 4.
(Modalità di esercizio).

      1. L'arte di strada è esercitata dagli artisti, limitatamente al luogo e alla durata dell'esibizione, nel rispetto:

          a) delle norme relative all'inquinamento acustico e ambientale;

          b) della normale circolazione stradale e pedonale;

          c) del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali limitrofi e delle proprietà private;

          d) del mantenimento della pulizia e del decoro del suolo, delle infrastrutture e degli arredi presenti.

      2. L'arte di strada, ad eccezione delle attività realizzate all'interno di una specifica manifestazione, rassegna o festival, è esercitata:

          a) senza alcuna forma di pubblicità commerciale;

          b) senza alcuna attività di esercizio di commercio ambulante;

          c) senza alcuna richiesta di pagamento di titoli di accesso;

          d) senza arrecare pericoli alla pubblica incolumità.

Art. 5.
(Competenze dei comuni).

      1. I comuni approvano un regolamento contenente le indicazioni degli orari e dei limiti acustici da rispettare nell'esercizio dell'arte di strada ed eventualmente, in relazione alla peculiarità dei luoghi, la descrizione dei singoli spazi, delle caratteristiche delle attrezzature mobili e degli strumenti necessari per lo svolgimento delle

attività, nonché recante l'elenco dei luoghi nei quali l'esercizio dell'arte di strada è vietato. In caso di inerzia da parte del comune, l'arte di strada può essere esercitata liberamente in tutto il territorio comunale nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
      2. L'accordo stipulato con i comuni per l'organizzazione di iniziative con artisti di strada non costituisce titolo prioritario per l'occupazione degli spazi dedicati.