• C. 4601-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 28 luglio 2017); GALLI Giampaolo, Relatore

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Atto a cui si riferisce:
C.4601 [Decreto mezzogiorno] Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno


Frontespizio Pareri
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4601-A


DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 26 luglio 2017 (v. stampato Senato n. 2860)
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(GENTILONI SILVERI)
e dal ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno
(DE VINCENTI)
di concerto con il ministro dello sviluppo economico
(CALENDA)
con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(DELRIO)
con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(MARTINA)
con il ministro dell'interno
(MINNITI)
con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(FEDELI)
con il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
(MADIA)
con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(POLETTI)
con il ministro per gli affari regionali
(COSTA)
con il ministro della giustizia
(ORLANDO)
e con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(GALLETTI)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 27 luglio 2017
(Relatore: Giampaolo GALLI)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione, dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), IV (Difesa), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 4601. La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 28 luglio 2017, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 4601.
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

      Il Comitato per la legislazione,

          esaminato il disegno di legge n. 4601 e rilevato che:

              sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

                  il preambolo del decreto-legge riferisce le ragioni di necessità ed urgenza a quattro distinte finalità, comunque riconducibili ad un quadro unitario, che vengono nello stesso preambolo partitamente indicate: 1) intensificazione degli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno; 2) introduzione di nuovi strumenti volti a sostenere la crescita economica ed occupazionale delle regioni del Mezzogiorno, anche attraverso l'individuazione di misure incentivanti per i giovani imprenditori, nonché nuovi strumenti di semplificazione volti a velocizzare i procedimenti amministrativi funzionali a favorire la crescita economica nelle regioni del Mezzogiorno e la coesione territoriale; 3) introduzione di nuovi strumenti sperimentali volti a consentire l'efficienza e la trasparenza dell'azione amministrativa in favore degli enti territoriali delle regioni del Mezzogiorno; 4) previsione di interventi di sostegno alla formazione, in particolare per le situazioni di disagio sociale, anche attraverso interventi in favore degli enti territoriali, con particolare riguardo a quelli del Mezzogiorno. Le disposizioni originarie del decreto-legge appaiono coerenti con tale quadro, salvo quelle di cui agli articoli 9 e 12, recanti, rispettivamente, una modifica alla normativa in materia di classificazione dei rifiuti e la disciplina per il calcolo del costo standard per studente delle università statali, che non appaiono riconducibili al nucleo essenziale del decreto, come sopra descritto;

                  a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate nel corso dell'esame al Senato il perimetro del provvedimento risulta notevolmente dilatato (agli originari 17 articoli ne sono stati aggiunti altri 34); alcune delle modificazioni intervenute nel corso dell'iter vanno oltre l'ambito originario di intervento del decreto-legge, in quanto sono relative a discipline di carattere generale e nazionale (si veda, ad esempio, l'articolo 6-ter, recante misure per il completamento delle infrastrutture, o l'articolo 9-bis, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 sulla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, oppure l'articolo 15-ter in materia di sanzioni ISTAT per i comuni di minori dimensioni demografiche, nonché l'articolo 13-ter, relativo al trattamento pensionistico dei lavoratori occupati in imprese che impiegano amianto), oppure relative a pregresse e perduranti situazioni emergenziali (si veda in tal senso l'articolo 2-bis, recante interventi per fronteggiare i danni causati dal coleottero Xylosandrus compactus, dal batterio della Xylella Fastidiosa e quelli derivanti dalla diffusione della Botrytis Cinerea, nonché gli articoli 11-bis ed 11-ter, recanti misure volte a garantire lo svolgimento dell'anno scolastico nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e la messa in

sicurezza di edifici scolastici), oppure concernenti nuove emergenze insorte od aggravatesi nel corso dell'iter di conversione del decreto (si veda il comma 17-bis dell'articolo 3, in materia di sostegno alle imprese agricole che hanno subito danni anche a causa della siccità delle stagioni primaverile ed estiva del 2017, o l'articolo 9-sexies, recante norme di contrasto del fenomeno degli incendi boschivi); inoltre, alcune disposizioni si caratterizzano come norme provvedimentali (si veda l'articolo 12, comma 8-bis, che reca la concessione di un contributo finanziario all'Accademia nazionale di Santa Cecilia, nonché l'articolo 15-quinquies, comma 1, che, in attuazione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-città raggiunta lo scorso 12 luglio, provvede a destinare ope legis unicamente alla città di Milano il contributo finanziario per l'esercizio di funzioni fondamentali delle Città metropolitane per gli anni 2017 e 2018 di cui al comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto-legge n. 50 del 2017), oppure hanno natura schiettamente ordinamentale (si veda, ad esempio, l'articolo 15-bis, recante modifiche alla legge n. 62 del 1953 in materia di competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali);

              sotto il profilo dei rapporti con l'ordinamento vigente:

                  nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il decreto-legge non sempre effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano, talvolta, oggetto di modifiche non testuali; tale modalità di produzione normativa, che, per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, mal si concilia con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontra, ad esempio, agli articoli: 8; 10-bis, comma 1; 12; 13, commi 1 e 1-ter; 15-quinquies, comma 1; 16-ter, comma 2; 16-sexies, comma 4;

                  l'articolo 16-sexies, comma 2, sullo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 2016 e 2017, agisce derogando doppiamente all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992: con la proroga in via legislativa della durata dello stato di emergenza, la cui deliberazione spetta, a norma del citato articolo 5, comma 1, al Consiglio dei ministri (la prima dichiarazione di stato di emergenza è stata adottata con la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 25 agosto 2016, all'indomani delle prime scosse sismiche che hanno interessato il centro Italia); con un'estensione della durata dello stato di emergenza (fino al 28 febbraio 2018 e ulteriormente prorogabile di altri 180 giorni con la normale procedura di deliberazione del Consiglio dei ministri) oltre i limiti fissati dal comma 1-bis del citato articolo 5, a norma del quale «La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni»;

              sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

                  l'articolo 15-quinquies, comma 1, attribuisce alla città metropolitana di Milano l'intera somma di 12 milioni di euro stanziata a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario dall'articolo 20, comma 1-bis, del recente decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. In base alla medesima disposizione, tale somma avrebbe dovuto essere ripartita con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il

Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2017, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali (raggiunta il 12 luglio 2017). Pertanto, all'attribuzione del contributo si provvede ora legislativamente, in luogo del ricorso al decreto interministeriale;

          il decreto-legge, già nella formulazione originaria, prevede l'adozione di diversi decreti del Presidente del Consiglio (DPCM):

              all'articolo 4, con riguardo all'istituzione di zone economiche speciali, i cui commi 3 e 5 prevedono l'adozione di due DPCM su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con altri Ministri, nel primo caso sentita la Conferenza unificata e nel secondo caso su proposta delle Regioni interessate. In base al comma 5, quindi, il DPCM sarebbe emanato in base ad una doppia proposta: delle Regioni evidentemente al Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno e di quest'ultimo al Presidente del Consiglio;

              all'articolo 5, comma 1, che affida al DPCM, anche in questo caso su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno e previa delibera del Consiglio dei ministri, il compito di individuare «criteri derogatori» alla «normativa regolamentare ordinariamente applicabile» e le modalità di applicazione di tali criteri;

              ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 5, che più correttamente, demandano la loro attuazione in alternativa al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno;

              all'articolo 16, comma 1, il quale prevede, per le aree caratterizzate da una massiva concentrazione di cittadini stranieri, la possibilità di istituire uno o più commissari straordinari del Governo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, così derogando implicitamente all'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988, il quale prevede che i commissari straordinari del Governo chiamati a «realizzare specifici obiettivi determinati» siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica;

              all'articolo 16-sexies, comma 5, che, novellando l'articolo 41 del citato decreto-legge n. 50 del 2017, demanda ad un DPCM, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, il compito di definire le modalità di impiego e la ripartizione delle risorse ivi attribuite.

          Con riguardo a tali previsioni, va osservato altresì che:

              appare dubbia la loro coerenza con il sistema delle fonti, soprattutto là dove attribuiscono ad uno strumento atipico la possibilità di derogare alla «normativa regolamentare ordinariamente applicabile» (articolo 5, comma 1);

              andrebbero riformulate le disposizioni che prevedono l'adozione di DPCM su proposta del Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno nel senso di prevedere, in alternativa, che il DPCM possa essere adottato o dal Presidente del Consiglio o, se

nominato, dal Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, visto che quest'ultima figura è un Ministro senza portafoglio, delegato a specifiche funzioni dal Presidente del Consiglio dei ministri e che opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio. Si segnala inoltre che, per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, la previsione di DPCM su proposta di altri Ministri non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto atipico la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto;

              andrebbe riformulata la disposizione contenuta all'articolo 16, comma 1, in coerenza con quanto disposto in via generale dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988, recante norme generali in tema di disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevede che la nomina dei commissari straordinari debba avvenire mediante decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, o, almeno, andrebbe esplicitata la deroga alla citata previsione della legge n. 400;

              l'articolo 5, comma 1, non appare conforme al disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, in base al quale «tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri» sono emanati come decreti del Presidente della Repubblica;

              sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:

                  gli articoli 8, comma 1-bis, e 15-octies, comma 1, contengono disposizioni formulate in termini di interpretazione autentica. Andrebbe pertanto verificato se sia rispettata la prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui «deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo». Si segnala in proposito che la medesima circolare prescrive che l'intento di interpretare autenticamente altra precedente disposizione deve risultare nella rubrica dell'articolo (peraltro, la rubrica dell'articolo 8 è stata sostituita al Senato, senza introdurvi tale riferimento);

                  il provvedimento reca anche numerose disposizioni che incidono su norme di recente approvazione, circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione (si vedano, ad esempio, l'articolo 3, comma 17-bis, che novella l'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla recente legge 7 aprile 2017, n. 45, peraltro già modificato dall'articolo 43, comma 5-ter, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; il citato decreto-legge n. 50 del 2017 è a sua volta oggetto di modifiche da parte delle seguenti disposizioni: articolo 9-quater, che modifica l'articolo 48; articolo 9-quinquies, che abroga il comma 12-quinquies dell'articolo 27 del citato decreto-legge, introdotto dalla recentissima legge di conversione

n. 96 del 2017; articolo 11-ter, comma 3, che novella l'articolo 20-bis, comma 1, del citato decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, al solo fine di espungere un riferimento normativo; articolo 15-octies, che modifica in più punti l'articolo 64; articolo 16-quinquies, che novella i commi 12 e 12-bis del medesimo articolo 27; articolo 16-sexies, comma 5, che novella l'articolo 41; articolo 16-septies, comma 1, che novella l'articolo 43-bis, comma 1);

              sul piano della corretta formulazione e della tecnica di redazione del testo:

                  talune rubriche del provvedimento non rispecchiano pienamente i contenuti dei rispettivi articoli (si veda, a titolo meramente esemplificativo: la rubrica dell'articolo 2-bis, che si riferisce soltanto al batterio xylosandrus compactus e non anche agli altri agenti patogeni citati nel comma 1; la rubrica dell'articolo 15-octies, che fa riferimento soltanto al comma 2, che riguarda lo svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018 nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016-2017 e non al comma 1, che peraltro, come già segnalato, reca una disposizione formulata in termini di interpretazione autentica; la rubrica dell'articolo 16-ter, che si riferisce alle città metropolitane, mentre il testo contiene misure per le città designate – rispettivamente – capitali della cultura italiana per il 2018 (Palermo) e della cultura europea per il 2019 (Matera));

                  osservato infine che il disegno di legge di conversione, nel testo presentato al Senato, reca sia l'analisi tecnico-normativa (ATN) sia la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

          alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, raccomanda quanto segue:

              sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

                  si considerino con particolare attenzione le prescrizioni contenute nell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 che, nell'intento di razionalizzare l'esercizio della potestà normativa del Governo, stabiliscono — in ragione delle peculiarità dello strumento — che il contenuto dei decreti-legge deve essere specifico e omogeneo, nonché rispondente al titolo;

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

                  ribadendo il rilievo già altre volte formulato dal Comitato sulla necessità che ciascuno strumento normativo sia utilizzato in modo coerente rispetto alle proprie caratteristiche, abbia cura il legislatore, sia in sede di iniziativa legislativa, sia nell'ambito delle procedure emendative parlamentari, di astenersi dal rilegificare materie disciplinate da fonti secondarie del diritto e di non assegnare a fonti atipiche compiti di tipo normativo che l'ordinamento riserva alle fonti secondarie del diritto.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

      Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

          esaminato il testo del disegno di legge C. 4601 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

          rilevato che il provvedimento reca una serie di interventi riconducibili sia a materie di competenza esclusiva statale, sia a materie di competenza concorrente tra Stato e regioni, in gran parte orientati sotto il profilo finalistico alla promozione di misure per la crescita economica e riconducibili, in primo luogo, alla nozione di «tutela della concorrenza», nonché alle materie – di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione – «sistema tributario e contabile dello Stato», «perequazione dei bilanci pubblici» (nel cui ambito viene altresì in rilievo – con specifico riferimento alla perequazione con finalità di coesione – l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione), «armonizzazione dei bilanci pubblici» «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», nonché, per taluni profili, «ordinamento civile» e «organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali»;

          evidenziato che viene anche in rilievo la materia «coordinamento della finanza pubblica», come elaborata dalla più recente giurisprudenza costituzionale, e attribuita alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

          osservato che il provvedimento reca inoltre una serie di interventi normativi riconducibili alle materie, di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi», «tutela e sicurezza del lavoro», «governo del territorio» e «valorizzazione dei beni ambientali», nonché sulle materie «agricoltura», «industria» e «artigianato», di competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

          preso atto che il decreto-legge reca un complesso di interventi volti ad incidere su diversi settori dell'ordinamento e su oggetti diversificati, in gran parte orientati sotto il profilo finalistico alla promozione di misure per la crescita economica in particolare del Mezzogiorno e ricordato in proposito che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, ha collegato il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per l'emanazione di un decreto-legge, ad una intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico;

          rilevato che l'articolo 9-quinquies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone l'abrogazione dell'articolo 27, comma 12-quinquies, del decreto-legge n. 50 del 2017 con la finalità di prevedere la riviviscenza di specifiche norme che regolamentano lo stato giuridico ed economico del personale del trasporto pubblico locale, soppresse da tale articolo, quali il regio decreto n. 148 del 1931, la legge n. 628 del 1952, e la legge n. 1054 del 1960, concernenti, rispettivamente, il trattamento giuridico ed economico del personale delle ferrovie, tranvie e servizi di navigazione interna in regime di concessione, del personale delle filovie urbane ed extra urbane e delle autolinee urbane e del personale degli autoservizi extra urbani;

          sottolineato che, come ricordato dalla Corte costituzionale (ex multis sentenza n. 13 del 2012), sia la giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, sia la scienza giuridica ammettono il ripristino di norme abrogate per via legislativa solo come fatto eccezionale e quando ciò sia disposto in modo espresso;

          ricordato che le «Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi» della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica stabiliscono che «se si intende far rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento» (punto 15, lettera d), delle circolari del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Senato della Repubblica, entrambe del 20 aprile 2001) e che analoga disposizione è prevista dalla «Guida alla redazione dei testi normativi» della Presidenza del Consiglio dei ministri, emanata con circolare 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92;

          osservato che andrebbe quindi valutata l'opportunità di specificare espressamente se vi è un intento di reviviscenza della disciplina precedente, al fine di evitare incertezze in sede applicativa;

          osservato che l'articolo 11 consente a reti di istituzioni scolastiche, in partenariato con altri soggetti operanti sul territorio, di attivare interventi educativi biennali in favore dei minori, finalizzati al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce, della povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità;

          evidenziato che andrebbe valutata l'opportunità, di prevedere il parere della Conferenza unificata nell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, cui viene demandata l'individuazione delle aree di esclusione sociale alle quali devono appartenere le istituzioni scolastiche ammesse a presentare i suddetti progetti educativi;

          rilevato che il comma 8-bis dell'articolo 12, inserito durante l'esame al Senato, autorizza la concessione alla Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia di un contributo straordinario di 4 milioni di euro per il 2017 e di un contributo ordinario di 250 mila euro annui a decorrere dal 2018, finalizzato al pagamento degli emolumenti dei docenti di alcuni corsi di perfezionamento, facendo in particolare riferimento ai corsi di perfezionamento istituiti dall'articolo 1 del regio decreto 22 giugno 1939, n. 1076 e agli insegnamenti individuati dall'articolo 2 del medesimo regio decreto;

          evidenziato che il suddetto regio decreto n. 1076 del 1939 è stato abrogato dal decreto legislativo n. 212 del 2010 e che, peraltro, gli insegnamenti non erano individuati dall'articolo 2, bensì dall'articolo 4 del medesimo regio decreto;

          considerato che andrebbe dunque valutata alla luce della suddetta abrogazione l'opportunità di un coordinamento delle disposizioni del comma 8-bis dell'articolo 12;

          preso atto che l'articolo 15 attribuisce agli enti locali appartenenti alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna la facoltà di attivare forme di assistenza tecnica e amministrativa da parte delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo operanti nel medesimo territorio;

          osservato che la suddetta funzione di assistenza in capo alle province deve intendersi estesa anche alle città metropolitane, in virtù dell'articolo 1, comma 44, della legge n.56 del 2014, secondo cui a quest'ultima sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e in virtù della lettera c) del medesimo comma 44, non richiamato dal comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge, che attribuisce esplicitamente alle città metropolitane tali funzioni di assistenza («funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive»);

          rilevato che quindi al fine di assicurare un miglior coordinamento con la normativa vigente e di rendere inequivoco che sono fatte salve anche le funzioni di assistenza esercitate dalle città metropolitane, andrebbe valutata l'opportunità di richiamare, al comma 2 dell'articolo 15, anche l'articolo 1, comma 44, lettera c), della legge n.56 del 2014;

          ricordato che l'articolo 15-ter sospende, fino al 30 novembre 2017, a beneficio dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, le sanzioni ISTAT relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 322 del 1989 e che la sospensione, motivata in relazione alla «gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche», è relativa ad eventuali inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per il triennio 2014- 2016 e relativi aggiornamenti;

          rilevato, al riguardo, che la previsione in base alla quale, in caso di avvenuta irrogazione di una sanzione, «ne sono sospesi gli effetti fino al 30 novembre 2017» (data entro la quale è previsto che i comuni completino ed inviino le rilevazioni) mentre «non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione» potrebbe essere suscettibile di valutazione alla luce dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza sanciti dall'articolo 3 della Costituzione nella parte in cui dispone la sospensione degli effetti nel caso di avvenuta irrogazione della sanzione mentre non è prevista restituzione nel caso in cui il versamento sia già avvenuto e il comune adempia all'obbligo previsto entro il nuovo termine del 30 novembre 2017;

          preso atto che l'articolo 16 introduce misure in favore dei comuni impegnati nell'accoglienza e nell'integrazione dei migranti tramite l'incremento del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dal decreto-legge n. 193 del 2016;

          ricordato, al riguardo, che il decreto del Ministro dell'interno del 10 agosto 2016 che definisce le modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché l'approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è stato adottato con il coinvolgimento della Conferenza unificata e che, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, la legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nella materia, tra le altre, dell'immigrazione;

          considerato che andrebbe valutata pertanto l'opportunità di prevedere che il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia, con cui si definiscono le modalità di ripartizione delle predette risorse tra i comuni interessati, sia adottato con il coinvolgimento della Conferenza unificata,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          a) all'articolo 9-quinquies, che dispone l'abrogazione dell'articolo 27, comma 12-quinquies, del decreto-legge n. 50 del 2017 con la finalità di prevedere la riviviscenza di specifiche norme che regolamentano lo stato giuridico ed economico del personale del trasporto pubblico locale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare espressamente tale intento di reviviscenza della disciplina precedente, al fine di evitare incertezze in sede applicativa;

          b) all'articolo 11, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il parere della Conferenza unificata nell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, cui viene demandata l'individuazione delle aree di esclusione sociale alle quali devono appartenere le istituzioni scolastiche ammesse a presentare i suddetti progetti educativi;

          c) al comma 8-bis dell'articolo 12, che autorizza la concessione alla Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia di un contributo straordinario, facendo riferimento a disposizioni del regio decreto n. 1076 del 1939, abrogato dal decreto legislativo n. 212 del 2010, valuti la Commissione di merito l'opportunità, alla luce della suddetta abrogazione, di un coordinamento delle disposizioni ivi contenute;

          d) all'articolo 16, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia, con cui si definiscono le modalità di ripartizione

delle predette risorse tra i comuni interessati, sia adottato con il coinvolgimento della Conferenza unificata.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

      La VI Commissione,

          esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 4601, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

          sottolineata l'importanza del provvedimento, il quale reca un insieme articolato di disposizioni volte a dare impulso alla crescita del Mezzogiorno, destinandovi risorse e incentivando l'utilizzo di strumenti imprenditoriali già esistenti, prevedendo inoltre semplificazioni per agevolare i cittadini e gli investimenti, anche nel settore agricolo, misure in favore dei giovani imprenditori e delle politiche attive del lavoro, interventi a favore delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016, misure per facilitare la realizzazione di infrastrutture, disposizioni per la tutela ambientale e del territorio, nonché norme per contrastare i fenomeni della dispersione scolastica e della marginalità sociale;

          rilevato in particolare, per quanto attiene ai profili di carattere tributario, come il decreto-legge preveda l'istituzione di zone economiche

speciali assistite da un regime fiscale di vantaggio, estenda il termine temporale per l'effettuazione degli investimenti ammessi al beneficio fiscale del cosiddetto «iperammortamento», rafforzi le agevolazioni tributarie in favore dei contribuenti colpiti dagli eventi sismici avvenuti a far data dal 24 agosto 2016, oltre ad adeguare alla recente giurisprudenza in materia la disciplina relativa ai rimborsi d'imposta nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          con riferimento all'articolo 4, il quale, nel definire le condizioni per l'istituzione di zone economiche speciali, al comma 2 prevede che esse devono comprendere almeno un'area portuale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la disposizione nel senso di far riferimento non solo alle aree portuali ma anche alle zone industriali, al fine di assicurare la massima efficacia alla previsione, tenendo conto delle realtà, diffuse in alcune regioni del Mezzogiorno, nelle quali vi è continuità, anche funzionale, tra l'area portuale e la zona industriale.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

      La VII Commissione,

          esaminato, per la parte di competenza, il disegno di legge C. 4601, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

          udita la relazione della deputata Ghizzoni, nella seduta del 27 luglio 2017, alla quale ci si richiama integralmente;

          considerato che l'articolo 12 ridefinisce il criterio del costo standard per studente in corso, per dare esecuzione a quanto stabilito nella sentenza n. 104 del 2017 della Corte costituzionale, la quale ha pronunciato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 e di una parte dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, in quanto non è stata adeguatamente esercitata la delega conferita al Governo dall'articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Tale legge delega attribuiva ad un decreto legislativo il compito di individuare gli indici da utilizzare per il calcolo del costo standard di formazione per studente in corso e la percentuale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) da distribuire tra le università in base a tale costo;

          ritenuto che il costo standard supera con oggettività i precedenti criteri di distribuzione di parte del FFO;

          ritenuto altresì che il costo standard deve essere accompagnato dalla rimozione dei limiti al turn over dei docenti, che provocano distorsioni nelle politiche di reclutamento e di offerta didattica dei singoli atenei e non contribuiscono al miglioramento della qualità del sistema. In tale direzione, dovrebbe essere superata anche la disposizione di riparto dei punti organico a livello nazionale;

          valutato che il costo standard per studente costituisce un criterio oggettivo per determinare il fabbisogno di un ateneo e che la somma di tutti i fabbisogni consente di stimare quello dell'intero sistema universitario, che peraltro sarà individuato con un atto formale. Data questa premessa, si ritiene che il finanziamento debba corrispondere al fabbisogno così determinato, onde rendere confrontabili nel tempo le risorse corrisposte a ciascun ateneo;

          considerato che con riferimento agli importi di natura perequativa, si condivide il principio per cui nel finanziamento statale debbano essere previste significative forme di riequilibrio degli svantaggi territoriali. Si rileva tuttavia che essi sono riferiti a condizioni esterne al sistema universitario, mentre sarebbe preferibile correlarli a parametri interni al sistema, per realizzare un migliore riequilibrio socio-economico;

          considerata la necessità che il Governo sottoponga al Parlamento i decreti attuativi sul costo standard,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          valuti la Commissione di merito di inserire una disposizione che prescriva il parere parlamentare sul decreto ministeriale di definizione del costo standard.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

      La IX Commissione,

          esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2017 recante Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (C. 4601 Governo, approvato dal Senato)

          valutate positivamente le previsioni concernenti l'istituzione e la disciplina delle Zone economiche speciali, nonché le relative norme agevolative degli insediamenti produttivi di cui agli articoli 4 e 5;

          evidenziata la reintroduzione ed in rafforzamento di norme dedicate a disciplinare la cosiddetta «clausola sociale» in occasione del trasferimento dal gestore uscente dei servizi di trasporto pubblico locale al subentrante di cui al comma 1 dell'articolo 9-quater, e al 9-quinquies, sicuramente idonee a superare le legittime preoccupazioni dei lavoratori del settore circa la stabilità dei livelli occupazionali;

          preso atto della precisazione secondo cui la possibilità per le imprese di trasporto pubblico di utilizzare agenti accertatori è subordinata alla verifica della possibilità di reimpiegare efficacemente con tali mansioni il personale dipendente dichiarato non idoneo;

          giudicata positivamente la previsione dell'articolo 16-ter che stanzia risorse per la Piattaforma logistica nazionale digitale, nonché l'ulteriore intervento sul regime dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale di cui all'articolo 16-quinquies;

          segnalato che l'attuale situazione di emergenza idrica in tutto il Paese ha evidenziato carenze nella gestione degli investimenti e nella manutenzione delle infrastrutture idriche, con particolare riguardo alle dighe, su cui sarebbe auspicabile un forte impegno, anche nei confronti dei soggetti gestori, per programmare adeguati interventi e investimenti,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          valuti la Commissione, con riferimento all'articolo 4, comma 4, l'opportunità di non limitare per il futuro la possibilità di istituire ZES alle sole regioni meno sviluppate e in transizione.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

      La X Commissione,

          esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (C. 4601 Governo, approvato dal Senato);

          ravvisata l'opportunità di un attento e tempestivo monitoraggio dell'impatto, a livello nazionale e, con particolare riferimento all'area del Mezzogiorno, del tiraggio e degli effetti del «Piano Industria 4.0» tanto in termini di investimenti in attrezzature, macchine e prodotti della proprietà intellettuale, quanto in termini di incremento di produttività e di valore aggiunto, al fine di favorire l'integrazione tra il suddetto Piano e il complesso delle misure utili all'ampliamento e all'innovazione del tessuto produttivo territoriale;

          ravvisata altresì l'opportunità di un attento e tempestivo monitoraggio dell'impatto della settorializzazione della misura a sostegno dell'autoimprenditorialità giovanile recata dalla formulazione dell'articolo 1, comma 10, tanto in termini di impulso alla dinamica del sistema di impresa, quanto in termini occupazionali,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

      La XIII Commissione,

          esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 4601, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (C. 4601);

          osservato, in via preliminare, che il decreto-legge, anche a seguito degli emendamenti approvati presso l'altro ramo del Parlamento, contiene numerose misure che beneficiano il settore primario e della pesca;

          preso in particolare atto che il decreto-legge, all'articolo 1, comma 10, estende ai settori della pesca ed all'acquacoltura la misura,

denominata «Resto al Sud», introdotta dal medesimo articolo al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e che, al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura nelle regioni del Mezzogiorno, l'articolo 2 estende la predetta misura alle imprese agricole mediante una specifica destinazione di 50 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);

          visto altresì il complesso di misure, contenuto all'articolo 3, che, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, consente ai comuni ricadenti in tali regioni di dare in concessione o in affitto ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni terreni e aree in stato di abbandono, anche appartenenti a soggetti privati, definendo a tal fine articolate misure volte all'assegnazione dei terreni in questione; preso altresì atto delle previsioni che dispongono che l'elenco dei beni censiti ed assegnati venga inserito nella Banca delle terre agricole e che stabiliscono che coloro che intendano realizzare attività agricole nelle terre assegnate possano utilizzare le misure di incentivo previste dall'articolo 2 («Resto al Sud»);

          preso atto delle norme, contenute all'articolo 2-bis, che intervengono, con appositi stanziamenti, a fronteggiare i danni causati dalla diffusione di alcune fitopatie nella regione siciliana;

          viste le norme contenute nel testo che stabiliscono, rispettivamente, che le cooperative che svolgono anche solo attività connesse sono da considerarsi imprenditori agricoli ove ci sia l'utilizzo prevalente di prodotti dei soci od il conferimento prevalente ai soci di beni e servizi (articolo 1, comma 8-ter) e le disposizioni che estendono ai consorzi agrari la possibilità, già prevista per le cooperative, di partecipare a società di capitali, purché ciò avvenga nel rispetto degli scopi e della finalità mutualistica dei consorzi medesimi (articolo 3, comma 2); precisato, con riferimento alle disposizioni che riguardano le cooperative, che esse specificano e rendono espresso quanto già previsto dall'articolo 2135, comma 3, del codice civile;

          viste le misure contenute all'articolo 3, comma 17-bis, grazie alle quali le imprese agricole che hanno subito danni a causa della eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017 possono accedere agli interventi del Fondo di solidarietà autorizzati dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, nell'ambito delle risorse stanziate con tale provvedimento pari a 15 milioni di euro per il 2017, e che rimettono contestualmente in termine le Regioni interessate alle quali viene consentito di esercitare il potere di proposta della declaratoria della eccezionalità dell'evento, ivi prevista, entro il 31 dicembre 2017;

          preso atto delle misure contenute all'articolo 9-sexies volte a rafforzare gli interventi per il contrasto del fenomeno degli incendi boschivi dolosi impedendo lo sfruttamento successivo dei terreni incendiati;

          viste le disposizioni, contenute all'articolo 10, comma 1-bis, che stanziano ulteriori risorse, pari a 7 milioni di euro, per indennizzi legati

al fermo pesca non obbligatorio per la sola annualità 2017 e che estendono il riconoscimento dell'indennità giornaliera prevista nel periodo di arresto obbligatorio della pesca anche al periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a 40 giorni in corso d'anno;

          preso altresì atto delle disposizioni contenute all'articolo 14 che prorogano dal 30 giugno al 30 settembre 2018 il termine temporale per l'effettuazione degli investimenti ammessi al beneficio fiscale cosiddetto del super ammortamento di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

          preso infine atto delle misure contenute all'articolo 16-decies, che prevede che le tonnare fisse che presentino richiesta siano incluse dal 2018 nel riparto delle quote aggiuntive del tonno rosso; ricordato in proposito che è in avanzato stato di esame in sede referente da parte della Commissione Agricoltura, il testo unificato delle proposte di legge C. 338 e abbinate che, all'articolo 16, prevede che non più del 20 per cento dell'eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia sia ripartito tra i sistemi di pesca di tipo palangaro e tonnara fissa; ritenuto peraltro che la disposizione contenuta all'articolo 16-decies del decreto-legge all'esame non pregiudichi l'applicazione del richiamato articolo 16 del testo unificato recante interventi per il settore ittico,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
PARERE FAVOREVOLE.