• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/12004    l'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha introdotto una specifica procedura per...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12004presentato daTARICCO Minotesto diVenerdì 28 luglio 2017, seduta n. 844

   TARICCO, ROMANINI, SALVATORE PICCOLO, MARIANI, AMATO, FRAGOMELI, PRINA, VALIANTE, DE MENECH, CAPONE, GRIBAUDO e PAOLA BRAGANTINI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha introdotto una specifica procedura per la modifica della categoria catastale degli immobili, volta al riconoscimento del carattere rurale dei fabbricati, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
   la citata normativa ha disposto l'obbligo di presentazione di un'apposita domanda di variazione della categoria catastale all'Agenzia del territorio, con autocertificazione attestante i requisiti richiesti dalla legislazione vigente per il riconoscimento del carattere rurale sugli immobili posseduti continuativamente per cinque anni;
   l'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 14, lettera d-bis), ha previsto l'abrogazione della citata normativa facendo salvi, ai sensi del comma 14-bis, gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale già presentate, previsti in relazione al riconoscimento di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo;
   il successivo comma 14-ter del citato articolo 13 ha inoltre previsto l'obbligo, per i titolari di diritti reali sui fabbricati rurali ancora censiti al catasto dei terreni e su quelli che hanno perso i requisiti di ruralità, di dichiararli al catasto dei fabbricati entro il 30 novembre 2012;
   per gli immobili già censiti come rurali al catasto dei fabbricati, ai fini dell'annotazione della sussistenza o della cancellazione riferita alla ruralità, il soggetto obbligato è tenuto a presentare apposita richiesta all'amministrazione finanziaria entro il termine di 30 giorni da quello in cui sull'unità immobiliare si è verificata la variazione dei previsti requisiti;
   in caso di omessa dichiarazione, qualora il comune non abbia già chiesto agli intestatari catastali di presentare la dichiarazione di aggiornamento, gli uffici provinciali dell'amministrazione finanziaria avviano l'accertamento e quando verificano che il soggetto obbligato è inadempiente, procedono alla regolarizzazione catastale dell'immobile con oneri a carico del soggetto stesso, applicando le sanzioni previste dalla legge;
   con comunicato stampa in data 16 gennaio 2017 e uno nuovo in data 25 maggio 2017, l'Agenzia delle entrate ha reso noto che i proprietari che non hanno adempiuto all'obbligo di variazione catastale, possono regolarizzare la loro posizione e che a tal fine sarebbero state inviate nei giorni successivi oltre un milione di comunicazioni per consentire ai contribuenti di conoscere la propria posizione e verificare quali fabbricati rurali sono soggetti all'obbligo di dichiarazione;
   come anche le lettere inviate confermano, il ravvedimento operoso permette un'adesione al percorso indicato a costi contenuti, mentre, in caso di ulteriori controlli sugli inadempienti, le sanzioni potrebbero arrivare a più di 8.000 euro;
   sarebbe opportuna una verifica prima di ulteriori fasi di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria, per evitare inutili contenziosi e ingenti oneri a carico del bilancio dello Stato nei casi di errori nella rilevazione, come, ad esempio, le serre di coltivazione che, secondo quanto previsto dalla circolare n. 3 del 9 settembre 1993 del Ministero delle finanze devono essere inserite nel catasto terreni, oppure con riferimento ai fabbricati che, in base all'articolo 3 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28, non devono essere accatastati, quali casotti per gli attrezzi e simili oppure fabbricati abbandonati situati in zone inaccessibili o fabbricati «collabenti» –:
   se il Ministro interrogato non ritenga urgente effettuare le necessarie verifiche, anche a campione, eventualmente anche in collaborazione con le associazioni di rappresentanza dei comuni, prima di assumere ulteriori iniziative, al fine di evitare l'insorgere di inutili e costosi contenziosi in caso di errata identificazione degli immobili. (5-12004)