• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/04595/003    premesso che:     è in discussione il Disegno di Conversione in Legge, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, A.C. 4595;     all'articolo 1 commi 1 e 1-bis,...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04595/003presentato daQUINTARELLI Giuseppe Stefanotesto diVenerdì 28 luglio 2017, seduta n. 844

   La Camera,
   premesso che:
    è in discussione il Disegno di Conversione in Legge, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, A.C. 4595;
    all'articolo 1 commi 1 e 1-bis, nonché 1-quater stabiliscono, rispettivamente, l'elenco dei vaccini da somministrare in forma obbligatoria e in forma di «offerta attiva»;
    all'articolo 1 comma 2 si stabilisce che: «L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione. Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazioni monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.»;
    all'articolo 1 comma 3 si stabilisce che: «3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al comma 1 e al comma 1-bis possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.»;
    all'articolo 1 comma 4 si prescrivono le sanzioni in caso di inadempimento da parte dei genitori o dei tutori;
    all'articolo 3 comma 3 si stabilisce che: «3. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionali, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola o al centro ovvero agli esami.»,

impegna il Governo:

   a emanare una circolare urgente che disciplini, nei limiti della finanza pubblica, la possibilità di ricorrere gratuitamente al servizio sanitario nazionale, per quei genitori che, facendo espressa richiesta al medico curante, intendono richiedere, per il vaccinando, esami:
    a) pre-vaccinali: prima di effettuare la vaccinazione singola per valutare lo stato del sistema immunitario ed eventuali allergie;
    b) post-vaccinali: a seguito della vaccinazione, per verificare l'avvenuta immunizzazione e l'assenza di eventi avversi al sistema immunitario;
   a emanare un provvedimento di natura secondaria, che disciplini il consenso informato e il dissenso informato motivato alla somministrazione della profilassi vaccinale, che il genitore o il tutore devono firmare al fine di proseguire o interrompere la profilassi;
   a predisporre un calendario di visite periodiche, al fine di una farmacovigilanza attiva post-vaccinale, da inserire nel piano nazionale vaccini.
9/4595/3. Quintarelli, Palese.