• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02879/016/ ... in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2879/16/06 presentato da GIANLUCA ROSSI
martedì 25 luglio 2017, seduta n. 517

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede una speciale procedura d'insolvenza volta a consentire, attraverso specifiche misure pubbliche di sostegno, una liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. in forma non "atomistica" allo scopo di contenerne l'impatto tanto sui creditori, quanto sul tessuto dell'economia reale;
in questo contesto, vengono in particolare recate, all'articolo 6, misure di ristoro in favore degli investitori, disponendo il loro accesso al Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi da 856 a 861, e successive modificazioni, della medesima legge, ed altresì disponendo che le richiamate misure in favore di detentori, al momento della liquidazione coatta amministrativa, di strumenti finanziari di debito subordinato, emessi dalle Banche e acquistati nell'ambito di un diretto rapporto negoziale con le Banche emittenti, si applichino "solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014", ossia la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della direttiva 2014/58/UE in materia di risoluzione delle crisi bancarie;
la suddetta direttiva BRRD è stata tuttavia recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con entrata in vigore, in particolare, delle disposizioni in materia di bail in contenute nel Titolo IV, Capo IV, Sezione m, a partire soltanto dal 1º gennaio 2016;
per quanto concerne gli azionisti, in particolare quelli danneggiati dalle condotte colpose e talvolta dolose tenute dalle due banche sia in sede di collocamento sia in sede di esecuzione degli ordini di vendita, non è stata prevista alcuna forma tutela, I proventi della gestione del portafoglio trasferito a Società per la Gestione di Attività S.p.a., dunque al Ministero dell'economia e delle :finanze, sono destinati alle banche in liquidazione e saranno disponibili, fra molti anni, per soddisfare i creditori di quest'ultime, fra cui gli azionisti; Tuttavia non vi è alcuna garanzia che si recupereranno le necessarie risorse né è prevista alcuna forma di ristoro preferenziale,
rilevato che:
le responsabilità legate alla situazione che vede coinvolti gli istituti creditizi sottoposti alla procedura di liquidazione coatta amministrativa sono da attribuire in gran parte alla gestione negligente degli amministratori e dei dirigenti di tali istituti, che con il loro comportamento il responsabile hanno aggravato la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite e colpito il risparmio e gli investimenti dei propri clienti;
il provvedimento in esame, approvato senza modifiche in prima lettura, non contiene misure in tema di responsabilità degli amministratori e dei dirigenti che hanno prodotto il dissesto economico degli enti creditizi sottoposti alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
alla luce dei fatti accaduti risulta urgente una sistematica valutazione delle disposizioni vigenti in materia di azioni di responsabilità e sanzioni a carico degli amministratori di enti creditizi sottoposti alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, e sul loro grado di efficacia,
rilevato, inoltre, che:
il management incaricato di guidare le banche poste in liquidazione ha operato per facilitare una soluzione di mercato che, una volta ceduti i crediti deteriorati, potesse garantire la continuità aziendale; e che, preso atto degli ostacoli normativi e finanziari frapposti a tale opzione, ha condotto alla soluzione adottata della liquidazione prevista dal decreto-legge;
tutto ciò premesso,
impegna il Governo:
ad adottare con urgenza, nei prossimi provvedimenti utili, misure finalizzate a rafforzare gli interventi dì ristoro in favore degli investitori di cui all'articolo 6, con particolare riferimento all'opportunità della riconsiderazione del termine del 12 giugno 2014 quale data limite per la sottoscrizione o l'acquisto di strumenti finanziari di debito subordinato suscettibili dell'applicazione degli interventi di solidarietà di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo richiamato;
a valutare l'opportunità di prevedere misure finalizzate a tutelare i piccoli risparmiatori che sono divenuti azionisti degli istituti di credito di cui in premessa a seguito di operazioni di collocamento e di esecuzione degli ordini di vendita di azioni messe in atto nei loro confronti, con scarsa trasparenza e senza le necessarie informazioni sul grado di rischio, dai suddetti istituti;
ad adottare con urgenza, attraverso ulteriori provvedimenti normativi, disposizioni recanti - a fronte dell'esercizio da parte dei commissari liquidatori dell'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2394-bis del codice civile e dell'accoglimento da parte del giudice della domanda nei confronti degli amministratori delle banche - la previsione che detti amministratori siano sempre condannati all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ed all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. In tale ambito, a valutare l'opportunità di adottare misure volte ad escludere la responsabilità nei confronti degli amministratori di banche poste in liquidazione per atti e comportamenti posti in essere successivamente alla data del 17 marzo 2017, e porre il carico esclusivamente sugli istituti di credito;
a prevedere, inoltre, che la liquidazione non comporti il venir meno dei requisiti di onorabilità, professionalità, competenza e correttezza richiesti a coloro che all'entrata in vigore del decreto svolgevano tali funzioni.
(0/2879/16/6)
GIANLUCA ROSSI, GIACOBBE, LUCHERINI, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, SUSTA, TURANO, MARAN, PUPPATO