• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/02169 PIGNEDOLI, GATTI, RUTA, ALBANO, BERTUZZI, SAGGESE, SCALIA - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che: il settore...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-02169 presentata da LEANA PIGNEDOLI
mercoledì 7 maggio 2014, seduta n.242

PIGNEDOLI, GATTI, RUTA, ALBANO, BERTUZZI, SAGGESE, SCALIA - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

il settore dell'agricoltura, in materia di aiuti di Stato, è soggetto al cosiddetto regime de minimis, che implica che lo Stato e le altre amministrazioni pubbliche possano erogare aiuti alle imprese solo nel limite di determinati massimali, fissati in percentuale sugli investimenti, autorizzati espressamente dalla Commissione europea, tanto che ogni progetto di legge contenente una misura agevolativa deve essere notificato alla Commissione stessa;

fanno eccezione (oltre ad alcune categorie di aiuti esentati dalla notifica sulla base di specifici regolamenti di esenzione) gli aiuti di piccola entità, definiti dall'Unione europea de minimis, che si presume che non incidano sulla concorrenza in modo significativo;

lo Stato e le altre amministrazioni pubbliche possono erogare aiuti alle imprese di qualsiasi dimensione, in regime de minimis, senza obbligo di notifica, nel settore della produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato che istitutisce la Comunità europea, nel rispetto delle attuali condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione;

rilevato che:

l'importo massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da un'impresa non può superare, nell'arco di 3 anni, i 15.000 euro;

in sostanza, ciò significa che, per stabilire se un'impresa possa ottenere un'agevolazione in regime de minimis e l'ammontare dell'agevolazione stessa, occorre sommare tutti gli aiuti ottenuti da quell'impresa a qualsiasi titolo (ad esempio, per investimenti, attività di ricerca, promozione all'estero), in regime de minimis, nell'arco di 3 esercizi finanziari;

nel caso in cui un'agevolazione concessa in de minimis superi il massimale individuale a disposizione in quel momento dell'impresa beneficiaria, l'aiuto non potrà essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto;

il cumulo di un'agevolazione de minimis con altri aiuti di Stato esentati o autorizzati è consentito solo se non si superano le intensità di aiuto previste per quell'intervento dalle relative regole comunitarie;

considerato che:

il tetto di 15.000 euro in 3 esercizi finanziari e comprensivo di tutti gli aiuti non può certo essere adeguato qualora si debbano sostituire macchine agricole obsolete o per fare adeguamenti migliorativi sulle stesse che comportano un costo solitamente superiore a tale cifra;

inoltre, qualora lo Stato, per mezzo dell'INAIL, decidesse di erogare aiuti agli agricoltori in tema di revisione delle macchine, questi sarebbero inclusi nel regime de minimis,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di attivarsi nelle sedi di competenza affinché gli aiuti eventualmente concessi per la revisione delle macchine siano considerati al di fuori del regime de minimis e, quindi, siano dichiarati aiuti compatibili, tenuto presente che i regolamenti europei contemplano alcune deroghe in base alle quali una misura che integri le caratteristiche di un aiuto può essere compatibile con il diritto dell'Unione allorché persegua obiettivi di interesse generale chiaramente definiti (articolo 107, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionameno dell'Unione europea);

se non ritengano quindi di doversi attivare presso la Commissione europea per fare in modo che le imprese agricole possano accedere agli incentivi per la revisione eventualmente messi in campo dall'INAIL, che li considera strettamente collegati alla prevenzione degli infortuni in agricoltura, spesso dovuti all'uso di macchine non corrispondenti alle normative vigenti.

(4-02169)