Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
S.9/02879/026 nel corso dell'esame del provvedimento di conversione in legge del decreto-legge n. 99 del 2017, recante: "Disposizioni urgenti per la Iiquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di...
Atto Senato
Ordine del Giorno 9/2879/26 presentato da ANNA BONFRISCO
giovedì 27 luglio 2017, seduta n. 867
Il Senato,
nel corso dell'esame del provvedimento di conversione in legge del decreto-legge n. 99 del 2017, recante: "Disposizioni urgenti per la Iiquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A";
ed in particolare l'articolo 5, che disciplina la cessione dei crediti deteriorati delle citate banche, prevedendo la costituzione e il funzionamento di una bad bank in cui far confluire tali crediti ed altre attività relativi agli stessi istituti di credito;
premesso che:
la cessione dei crediti deteriorati ad una bad bank è una modalità di riduzione dell'enorme stock di tali crediti adottata spesso anche sulla base dell'esperienza internazionale;
tale strumento, tuttavia, comporta criticità rilevanti tali da limitarne molto l'efficacia, sia da un punto di vista economico, come la perdita immediata e rilevante del valore dei crediti ceduti, sia da un punto di vista extra economico, come la necessità per il decisore pubblico di ricorrere ad ulteriori strumenti che possono gravare sui risparmiatori, come è accaduto nelle tormentate vicende che hanno portato nel 2015 alla liquidazione di quattro banche di territorio,
considerato che:
è possibile pensare a ad un deconsolidamento dei crediti deteriorati presenti nel sistema creditizio basato su procedure concordate tra istituti creditori e famiglie e imprese debitrici, sempre più in difficoltà, ed attuate in via stragiudiziale, anche al fine superare la lentezza delle "tipiche" procedure di recupero dei crediti;
impegna il Governo,
al fine della massimizzazione del valore dei crediti deteriorati relativi alle citate banche, ad adottare le opportune misure, anche di carattere normativo, volte a prevedere che la cessione disciplinata all'articolo 3 del decreto in questione non operi qualora i commissari liquidatori siano in grado di reperire sul mercato condizioni di migliore realizzazione degli attivi in questione ricorrendo a procedure, anche sostenute da opportune misure di incentivazione fiscale, di cessione a terzi dei crediti in questione, ovvero concordate ed attuate in via stragiudiziale con debitori.
(numerazione resoconto Senato G5.1)
(9/2879/26)
BONFRISCO