• Testo DDL 2877

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Atto a cui si riferisce:
S.2877 Disposizioni recanti incentivi per lo sviluppo del settore librario


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2877
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del senatore LIUZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2017

Disposizioni recanti incentivi per lo sviluppo del settore librario

Onorevoli Senatori. -- Che la lettura sia un'attività fondamentale non solo per l'individuo, ma anche per la società, un'attività dalla quale dipende sia la crescita intellettuale del Paese, sia quella economica, non è soltanto un semplice convincimento, ma una concreta realtà, accreditata da molteplici studi.

È un dato ormai consolidato la stretta relazione proporzionale esistente tra il numero delle infrastrutture culturali ed il numero di lettori, tra questi ultimi e la capacità di sviluppo economico e il conseguente aumento del PIL.

Ora, se nel variegato panorama europeo l'Italia si presenta, anche in ragione di uno stato di crisi che perdura ormai da quasi due lustri, tra i Paesi più colpiti dal calo di fatturato nel mercato dell'editoria, ed in particolare di quello dei libri, la situazione interna presenta aspetti di ulteriore problematicità.

Una recente indagine condotta dall'Associazione italiana editori (AIE) ci ha consegnato un dato più che allarmante, evidenziando come nel nostro Paese oggi vi sia una significativa percentuale di cittadini, circa 13 milioni, che vivono in comuni sprovvisti di una libreria.

Per dirla in cifre, sono poco meno di 700 i comuni sopra i diecimila abitanti, circa l'otto per cento del totale, che non hanno una libreria.

Sud e isole presentano i picchi più negativi, con più del 33 per cento di comuni con più di diecimila abitanti senza una sola libreria.

Parallelamente all'assenza di librerie si registra un calo di lettori che aumenta col diminuire delle dimensioni del territorio municipale: da un meno 9 per cento rilevato nei comuni con popolazione da duemilauno a diecimila abitanti, si giunge a circa un meno 15 per cento in quelli sino a duemila.

Da qui la necessità di un intervento normativo che supporti tali attività, schiacciate, da un lato, dalle note difficoltà economiche di carattere generale e da un mercato innegabilmente non trascinante e, dall'altro, dalla concorrenza dei colossi del mercato del libro on line.

Seppure con modalità e tempistiche diverse, tutti i Paesi industrializzati hanno elaborato politiche e progetti per diffondere l'abitudine alla lettura e per tutelare il mercato del libro, ma ovunque questa tipologia d'intervento è ideata quale strategia d'investimento per il futuro.

Ed è in quest'ottica che si pone questo disegno di legge, prevedendo incentivi all'apertura di librerie nelle aree urbane che ne sono prive.

Al contempo, considerando la concorrenza sleale attuata dai colossi del web che, dietro il paravento della libera concorrenza e della tutela dei consumatori, tramite prassi di ottimizzazione fiscale, realizzata tramite lo stabilimento della propria sede legale in «paradisi fiscali», pratiche di dumping e gratuità, apparente, di servizi, di fatto stanno via via realizzando una condizione di dominio assai vicina a quella del monopolista.

Alla base della proposta contenuta nell'articolo 4 dell'articolato, vi è l'idea, peraltro già recepita in maniera bipartisan dal Parlamento francese, che i prodotti legati alla cultura, ed in particolare i libri, non si debbono considerare al pari di un qualsiasi altro prodotto.

Al di là dell'ideologia, tali operatori, forti dei mastodontici volumi di vendita in tutto il mondo, sono generalmente in grado di offrire ad un prezzo inferiore il medesimo libro, contribuendo ad una sempre maggiore marginalizzazione dei «tradizionali» canali di vendita ed al conseguente impauperimento dell'economia del nostro Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Le disposizioni contenute nella presente legge sono finalizzate allo sviluppo del settore librario mediante incentivi in favore di soggetti che intraprendono attività economiche aventi ad oggetto la vendita di libri nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, che ne siano sprovvisti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Soggetti destinatari)

1. Sono destinatari degli incentivi di cui all'articolo 3 le persone fisiche, le microimprese e le piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e gli altri enti associativi che svolgono un'attività economica avente ad oggetto esclusivo o prevalente la vendita al dettaglio di libri nei territori dei comuni di cui all'articolo 1.

2. Sono altresì destinatari degli incentivi di cui all'articolo 3 i soggetti, di cui al comma 1, che nei locali adibiti alla vendita al dettaglio di libri svolgono altre attività ad essa accessorie o di supporto.

Art. 3.

(Incentivi)

1. Le nuove iniziative commerciali, intraprese nei territori di cui all'articolo 1 nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019, sono esentate dal pagamento delle imposte sui redditi per il periodo di imposta di inizio dell'attività e per i tre periodi successivi.

2. I soggetti che intendono avvalersi dell’esenzione di cui al comma 1 devono acquisire presso gli uffici competenti idonea certificazione attestante l'assenza, nel territorio del comune ove intendono intraprendere le attività commerciali di cui all’articolo 2, di analoghe attività alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I beneficiari degli incentivi di cui alla presente legge che, al di fuori dei casi di insolvenza, cessano l'attività nei sei anni successivi alla sua apertura, o che, nel medesimo periodo, ne mutano l'oggetto esclusivo o rendono prevalente quello accessorio e di supporto, restituiscono le somme non pagate per le imposte sui redditi, maggiorate degli interessi legali.

4. Gli incentivi di cui al presente articolo sono cumulabili, ove compatibili, con ulteriori agevolazioni previste da disposizioni di carattere europeo, nazionale, regionale e locale.

Art. 4.

(Divieto di cumulo di sconti e agevolazioni per l'acquisto di libri on line)

1. Ai soggetti che esercitano attività di commercio on line di libri è vietato il cumulo degli eventuali sconti previsti dalla normativa vigente con altre agevolazioni commerciali connesse agli usi commerciali del settore.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019, 15 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.