• C. 4562 EPUB Proposta di legge presentata il 23 giugno 2017

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Atto a cui si riferisce:
C.4562 Istituzione del luogo elettivo di nascita


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4562


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
PRESTIGIACOMO, CARFAGNA, BIANCOFIORE, CENTEMERO, LUIGI CESARO, FABRIZIO DI STEFANO, LABRIOLA, LAFFRANCO, MILANATO, PALMIZIO, POLVERINI, ROTONDI, RUSSO, SANDRA SAVINO, SECCO, VELLA
Istituzione del luogo elettivo di nascita
Presentata il 23 giugno 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — È oramai noto a tutti il triste fenomeno della «sparizione» delle nascite nei piccoli comuni in quanto, essendo ormai del tutto scomparsa l'assistenza alla puerpera presso il proprio domicilio, si assiste alla nascita dei bambini nei soli comuni in cui è presente una struttura sanitaria, pubblica o privata, che eroga servizi sanitari di assistenza al parto e che, generalmente, rappresentano realtà geografiche medio-grandi.
      Ciò produce, conseguentemente, l'annullamento delle proprie origini, dovuto al fatto che un gran numero di cittadini nasce in un luogo completamente diverso dal comune di origine dei genitori e che risulta, nei fatti, estraneo alle proprie tradizioni familiari.
      Negli ultimi anni si sono registrati in numerose regioni molti accorpamenti dei punti nascita, scatenando da più parti grandi proteste, nella convinzione che il percorso «nascita» debba essere assicurato all'interno del territorio anche sulla base delle caratteristiche della popolazione di riferimento e non solo sulla base dei parti annui.
      Emblematico è il caso della regione Sicilia che, negli ultimi sei anni, ha assistito alla chiusura di ben diciassette punti nascita, mentre altri sette corrono il rischio di smettere le attività. In aggiunta, medesima sorte hanno subìto addirittura anche realtà comunali di dimensioni medio-grandi, come Augusta, comune in provincia di Siracusa che si è visto chiudere il reparto di maternità nel 2012, con un conseguente aggravio per le donne cittadine del comune che, ora, sono costrette a partorire a Lentini, comune più piccolo ma nel cui ospedale è stata mantenuta la sala parto del punto nascita.
      In passato si è tentato più volte di porre all'attenzione del Parlamento questa rilevante problematica, attraverso alcuni progetti di legge finalizzati a porre rimedio alla drastica diminuzione del numero di nascite che vengono registrate presso gli uffici dell'anagrafe dei piccoli comuni, prevedendo che sia consentito ai genitori, o in taluni casi a uno soltanto di essi, di registrare il proprio figlio non già nel comune di nascita ma in quello di residenza dei genitori, ancorché diverso dal primo.
      Tuttavia, queste iniziative parlamentari non hanno avuto seguito: di qui la volontà di proporre nuovamente con forza e decisione la questione per valorizzare il ruolo dei piccoli comuni e il legame che sussiste tra il nuovo nato e il luogo, nonché la comunità di appartenenza della famiglia di origine.
      Alla luce di ciò, la presente proposta di legge, intervenendo in materia di anagrafe e di ordinamento civile – disciplinata in gran parte dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 – introduce nel sistema giuridico l'istituto del luogo elettivo di nascita, con lo scopo di salvaguardare le antiche tradizioni e la memoria storica delle collettività locali. Essa si compone di un solo articolo, all'interno del quale è previsto che sia attribuita a entrambi o a uno solo dei genitori la facoltà di indicare nella dichiarazione di nascita del figlio un luogo elettivo invece di quello effettivo in cui la nascita è avvenuta, con lo scopo di tutelare il diritto della persona al riconoscimento del luogo di origine della propria famiglia.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al fine di tutelare il diritto del nuovo nato al riconoscimento del luogo di origine della propria famiglia, è attribuita ai genitori, previo accordo di entrambi, ovvero alla madre quando il padre sia deceduto o non risulti conosciuto, la facoltà di indicare nella dichiarazione di nascita, da rendere all'ufficiale di stato civile, il luogo elettivo di nascita del figlio in alternativa al luogo effettivo di nascita.
      2. Il luogo elettivo di nascita deve coincidere con il luogo di residenza di entrambi o di uno solo dei genitori.
      3. In caso di mancato accordo dei genitori sull'indicazione del luogo elettivo di nascita è registrato il luogo di nascita effettivo del nuovo nato.