• Testo DDL 2857

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Atto a cui si riferisce:
S.2857 Disposizioni in materia di uniformità di trattamenti pensionistici, di abolizione dei vitalizi e delega al Governo per la disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2857
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore Luigi MARINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 2017

Disposizioni in materia di uniformità di trattamenti pensionistici, di abolizione dei vitalizi e delega al Governo per la disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge è un progetto ambizioso finalizzato ad uniformare i trattamenti pensionistici: non più un Paese di categorie di lavoratori, ma un Paese di eguali davanti al sistema previdenziale.

La proposta mira ad uniformare il sistema pensionistico italiano secondo il calcolo contributivo senza più distinzioni o eccezioni. Tutti i cittadini riceveranno la pensione sulla base di quanto hanno versato: dagli operai agli impiegati, dai dirigenti privati alle più alte cariche dello Stato, dai politici al mondo delle imprese e delle istituzioni.

Tale principio verrà applicato naturalmente anche ai politici, parlamentari e consiglieri regionali, i cui privilegi in verità hanno già trovato giustizia da qualche anno.

Molti, infatti, forse troppi, fanno finta di non sapere che sono già state portate importanti modifiche al sistema previgente dei vitalizi sempre più insostenibile -- anche e soprattutto -- sul piano etico. È, o dovrebbe essere, noto a tutti che nell'autunno del 2011 il Ministro Elsa Fornero -- pur nell'ambito dell'autonomia costituzionale del Parlamento -- chiese che i deputati e i senatori mandassero un chiaro segnale nella medesima direzione della riforma che prese il suo nome. E fu così che prima la Camera e poi il Senato deliberarono il superamento, a partire dalla legislatura successiva, dell'assegno vitalizio e la sua sostituzione con un regime pensionistico simile a quello operante nel mondo del lavoro.

Dal 2012 i vitalizi, dunque, ricordiamolo, non esistono più. Non si può peraltro negare che esistono tutt'oggi casi che urtano il comune sentire e possono far gridare allo scandalo. C'è chi, infatti, percepisce pensioni eccessivamente alte rispetto ai contributi versati grazie al calcolo secondo il sistema pro-rata, elaborato per salvaguardare i vantaggi di chi lavorava già prima della riforma Dini del 1995.

Il presente disegno di legge prevede, dunque, l'introduzione erga omnes di un sistema previdenziale uguale a quello vigente per tutti i lavoratori dipendenti.

Come noto, la legge n. 335 del 1995 (riforma Dini) introdusse per tutti il sistema contributivo; per garantire, però, condizioni non peggiorative dell'assegno pensionistico rispetto alla riforma approvata fu previsto che, per i lavoratori con meno di 18 anni di contributi, la pensione sarebbe stata calcolata pro-rata (sistema retributivo più sistema contributivo) mentre per i lavoratori con almeno 18 anni di contributi la pensione sarebbe stata interamente liquidata secondo il sistema retributivo. La riforma Fornero del 2011 riportò -- dal primo gennaio 2012 -- tutte le pensioni sotto il calcolo contributivo.

L'articolo 1 del disegno di legge che si propone abroga i commi 12 e 13 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (la cosiddetta riforma Dini), e il comma 2 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetta riforma Fornero), e prevede il ricalcolo delle pensioni secondo il sistema contributivo a decorrere dal primo gennaio 1996 (e non più dal 2012 come invece stabilito oggi). Il successivo comma 4 specifica che gli effetti del ricalcolo decorrono dalla data di entrata in vigore della legge. Il comma 3 esclude dal ricalcolo gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità.

L'articolo 2 abolisce il privilegio dei sindacalisti alla doppia contribuzione abrogando il diritto alla contribuzione figurativa per i periodi non retribuiti di aspettativa sindacale. I sindacalisti, infatti, qualora abbiano un incarico a livello provinciale o nazionale, possono essere collocati in aspettativa per motivi sindacali. Tale aspettativa può essere retribuita o meno. Nel caso in cui sia retribuita, il datore di lavoro è obbligato a pagare lo stipendio ed a versare la contribuzione al lavoratore sindacalista. L'aspettativa non retribuita invece dà luogo a una sospensione del rapporto di lavoro: il dipendente non deve più prestare la propria attività, ed il datore non deve erogare la retribuzione. È l'organizzazione sindacale a retribuire il lavoratore. Tuttavia, nonostante il rapporto lavorativo sia sospeso, al lavoratore sono accreditati i contributi figurativi in misura piena (cioè sia la contribuzione a carico del dipendente che quella a carico dell'azienda). Il sindacalista in aspettativa sindacale non retribuita si trova quindi una doppia contribuzione (figurativa e aggiuntiva), che ha effetti diretti sull'ammontare della pensione. L'INPS ha calcolato che la pensione lorda effettivamente percepita dai sindacalisti con la doppia contribuzione è mediamente più alta del 27 per cento rispetto alla pensione a cui avrebbero avuto diritto senza la doppia contribuzione. A fronte di una tale media il picco di differenza arriva al 66 per cento. L'articolo 2 mira, pertanto, ad eliminare la doppia contribuzione al fine di armonizzare anche il sistema previdenziale dei sindacalisti al sistema vigente per tutti gli altri cittadini.

L'articolo 3 estende erga omnes il metodo del sistema contributivo introdotto nell'articolo 1, inclusi i parlamentari, i consiglieri regionali, i componenti delle Authority, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili nonché i membri della Corte costituzionale. Sono pertanto aboliti i vitalizi in essere e trasformati in pensioni sulla base del ricalcolo dei contributi versati secondo le regole disposte per i pubblici dipendenti.

L'articolo 4 mira ad armonizzare la normativa delle casse privatizzate dei liberi professionisti alle disposizioni indicate negli articoli precedenti. Il mondo delle casse privatizzate è infatti ancora fortemente frammentato. Vi sono casse che hanno il regime retributivo, altre che si sono aperte al modello contributivo; altre ancora (ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996) che hanno scelto una forma a capitalizzazione pura con una modesta aliquota di finanziamento. Perdura, poi, un forte ritardo nell'avviare forme collettive di previdenza complementare a favore dei liberi professionisti, i quali sono stati costretti ad avvalersi in massa dei piani individuali. Il presente articolo introduce dunque -- anche per le casse privatizzate -- una normativa omogenea.

L'articolo 5 prevede la delega al Governo ad adottare, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi contenenti norme di armonizzazione, coordinamento e revisione dei trattamenti previdenziali vigenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Abrogazione del sistema pro-rata e ricalcolo dei trattamenti pensionistici)

1. I commi 12 e 13 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il comma 2 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i trattamenti pensionistici di natura previdenziale vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa sono ricalcolati, per il periodo decorrente dal 1º gennaio 1996, secondo il sistema contributivo come disposto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, nei limiti del massimale previsto dal comma 18 dell'articolo 2 della medesima legge n. 335 del 1995, come aggiornato alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono esclusi da quanto disposto dal comma 2 gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità.

4. Gli effetti del ricalcolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Abrogazione del diritto alla contribuzione figurativa per i periodi non retribuiti di aspettativa sindacale)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il secondo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e il comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, relativi al diritto alla contribuzione figurativa per i periodi non retribuiti di aspettativa per cariche sindacali, sono abrogati.

Art. 3.

(Estensione del sistema contributivo)

1. Le disposizioni dell’articolo 1 si applicano anche ai membri del Parlamento e ai consiglieri regionali, ai componenti delle Autorità indipendenti, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili nonché ai membri della Corte costituzionale. I vitalizi in essere sono pertanto aboliti e trasformati in pensioni sulla base del ricalcolo dei contributi versati secondo le regole disposte per i pubblici dipendenti.

Art. 4.

(Casse privatizzate dei liberi professionisti)

1. Le casse privatizzate dei liberi professionisti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, con decorrenza degli effetti economici dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Nel caso in cui, trascorso il periodo di cui al comma 1, gli organi statutari delle casse di cui al medesimo comma 1 non provvedano a quanto disposto dallo stesso comma 1, il Governo nomina dei commissari ad acta.

Art. 5.

(Delega al Governo per la disciplina ed il ricalcolo dei trattamenti pensionistici)

1. Il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme di armonizzazione, coordinamento e, ove necessario, revisione dei trattamenti previdenziali vigenti secondo quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 4.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) garantire la parità dei trattamenti previdenziali, abolendo le sperequazioni tra le diverse categorie di lavoratori;

b) assicurare che dalla riforma non derivi una riduzione delle pensioni uguali o inferiori a 30.000 euro annui lordi complessivi;

c) rideterminare i trattamenti pensionistici dei soggetti di cui all'articolo 3 tenendo conto dei seguenti parametri:

1) il ricalcolo si effettua sulla posizione pensionistica dei soggetti interessati con decorrenza dal 1° gennaio 1996;

2) il requisito contributivo minimo è pari a cinque anni di mandato anche non ininterrotto. Le ulteriori frazioni di mesi si calcolano in dodicesimi;

3) l'età per l’accesso alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata è quella prevista, di volta in volta, per i pubblici dipendenti secondo quanto stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

4) le norme per i trattamenti ai superstiti si uniformano a quelle vigenti per i pubblici dipendenti;

5) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è costituita una gestione separata i cui organi amministrativi sono regolati secondo criteri di efficienza e di rappresentatività.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Lo schema di ciascun decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, è successivamente trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Qualora la proroga sia concessa, il termine per l'emanazione dei decreti legislativi è prorogato di venti giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti. In applicazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione della complessità della materia trattata nell'ambito della delega di cui al comma 1 del presente articolo e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega medesima, la relativa quantificazione è effettuata al momento dell'adozione di ciascun decreto legislativo. Qualora eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti da un decreto legislativo non trovino compensazione nell'ambito del medesimo decreto, quest'ultimo è emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore di un provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie.