• Relazione 2772-A

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Atto a cui si riferisce:
S.2772 Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF) , fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014
approvato con il nuovo titolo
"Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011"


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2772-A

Relazione Orale

Relatore Sangalli

TESTO PROPOSTO DALLA 3a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 3 agosto 2017

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all’esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014

presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
con il Ministro dello sviluppo economico
e con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2017

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge

(Estensore: Collina)

16 maggio 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su emendamento

(Estensore: Palermo)

18 luglio 2017

La Commissione, esaminato l'emendamento 1.1 riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parete non ostativo.

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Laniece)

27 luglio 2017

La Commissione, esaminato il testo del disegno di legge e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Orellana)

17 maggio 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, che prevede la ratifica e l'esecuzione di due atti internazionali;

considerato che:

– il primo atto in ratifica riguarda il progetto «European XFEL» (European X-Ray Free Electron Laser), finalizzato alla realizzazione di una grande infrastruttura europea di ricerca - dal costo di oltre 1,2 miliardi di euro - per la produzione di raggi X ultracorti, coerenti e ad elevata brillanza, destinati a aprire nuove possibilità di ricerca negli ambiti della fisica dello stato solido, della geofisica, della chimica, della scienza dei materiali, delle nanotecnologie, della medicina e della microbiologia strutturale. Indicato dall'ESFRI (European Strategy Forum on Research lnfrastructures) come uno dei progetti più importanti, porrà l'Europa all'avanguardia in campo internazionale, aprendo nuove strade per lo sviluppo delle conoscenze scientifiche fondamentali e per le loro applicazioni in campo biologico, medicale e dei nuovi materiali. Le tredici Parti contraenti (Danimarca, Grecia, Francia, Germania, Italia, Polonia, Regno Unito, Russia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria) hanno convenuto di affidare la costruzione e l'esercizio dell'impianto a una società a responsabilità limitata soggetta alla legge tedesca e di contribuire direttamente ai costi di costruzione, nei siti di Amburgo e Schenefeld, con impegni di spesa variabili che vanno dai 580 milioni di euro della Germania, ai 33 milioni di euro dell'Italia, ai 4 milioni di euro della Grecia (prezzi del 2005);

– il secondo atto in ratifica consiste nel Protocollo di adesione della Russia alla Convenzione del 1988 sulla costruzione e la gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF). Il laboratorio, realizzato a Grenoble, è un'infrastruttura dedicata alla produzione di raggi X per ricerche e applicazioni anche industriali e rappresenta uno dei centri di ricerca più importanti al mondo nell'ambito della fisica della materia condensata, della biologia molecolare e della scienza dei materiali. A seguito dell'interesse della Federazione russa all'utilizzo dell'ESRF, nel giugno 2014 è stato ufficialmente approvato da tutti i Paesi membri il suo accesso alla Convenzione con un contributo una tantum di dieci milioni di euro, come indennità per i costi di costruzione dell’ESRF, e con una cessione di una quota proprietaria del 6 per cento della società. Le quote proprietarie dell'ESRF vengono, quindi, ridefinite e il corrispondente contributo annuale all'organismo da parte di alcuni Paesi, tra cui l'Italia, che dal 15 per cento è ridotto al 13,2 per cento in termini percentuali e una conseguente riduzione del contributo italiano al budget annuale da 13,6 milioni a circa 12 milioni di euro, con un risparmio di 1,6 milioni di euro per il bilancio dello Stato;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

Testo d’iniziativa del Governo

Testo proposto dalla Commissione

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all’esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all’esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011

Art. 1.Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti trattati:

1. Identico:

a) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009;

a) identica;

b) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014.

b) identica;

c) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011.

Art. 2.Art. 2.
(Ordine di esecuzione)(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 13 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 5 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

1. Piena ed intera esecuzione è data ai trattati di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall’articolo 13 della Convenzione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), dall’articolo 5 del Protocollo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), e dall'articolo 3 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).

Art. 3.Art. 3.
(Partecipazione alla società per la costruzione e l'esercizio dell'impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X)(Partecipazione alla società per la costruzione e l'esercizio dell'impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X)

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) sono autorizzati a sottoscrivere quote della società per la costruzione e l'esercizio dell'impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X in misura rispettivamente pari a due terzi e a un terzo della partecipazione italiana alla medesima società.

Identico

Art. 4.Art. 4.
(Copertura finanziaria)(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), pari a euro 3.042.751 per il 2017, e ai maggiori oneri di cui all'articolo 3 e all'articolo 5, paragrafo 5, della medesima Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), pari a euro 1.701.623 per l'anno 2017, a euro 3.431.038 per l'anno 2018 e a euro 3.495.247 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Identico

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dell'articolo 12 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si provvede con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.Art. 5.
(Entrata in vigore)(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico

Allegato

(Articolo 1, comma 1, lettera c))

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