• Relazione 560, 51, 784, 1433, 1674 e 2393-A

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Atto a cui si riferisce:
S.1674 Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 560, 51, 784, 1433, 1674 E 2393-A

Relazione Orale

Relatori Palermo e Pegorer

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 1ª E 3ª RIUNITE
(1ª - AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE
DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(3ª - AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 3 agosto 2017

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali
o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

d'iniziativa dei senatori PALERMO, GIANNINI, LAI, PAGLIARI, COLLINA, DE MONTE, DE PIN e LO GIUDICE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 2013

CON ANNESSI TESTI DEI
DISEGNI DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali
o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (n. 51)

d'iniziativa dei senatori ZELLER, BERGER, FRAVEZZI e PANIZZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali
o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (n. 784)

d'iniziativa del senatore STUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2013

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali
o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (n. 1433)

d'iniziativa dei senatori PEGORER, CUCCA e LAI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2014

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali
o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (n. 1674)

d'iniziativa dei senatori URAS, DE PETRIS, FLORIS e COTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 2014

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali
o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (n. 2393)

d’iniziativa del senatore CONSIGLIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 2016

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 560

NONCHÉ DEL

Voto (n. 52) della regione Sardegna attinente ai suddetti
disegni di legge

E DELLE
PETIZIONI

dei signori Samo PAHOR e Anton FERI (n. 1306)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 2014

del signor Alberto SIEGA (n. 1409)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 2015

e del signor Michele GHILARDELLI (n. 1492)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 2015

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Laniece)

su testo ed emendamenti

20 giugno 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che tutte le attività da svolgersi nelle lingue regionali o minoritarie, ai sensi degli articoli 3 e 4 nonché dell'allegato ivi richiamato, siano già previste e finanziate dalla legislazione vigente, con particolare riferimento alla legge n. 482 del 1999.

In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.1 (testo 2), 3.1 (testo 3), 3.3, 3.4 e 3.6.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: senatore Laniece)

25 marzo 2017

La Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge,

rilevato che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato a norma dell’articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione;

considerato che gli obiettivi perseguiti dalla Carta europea, che attengono alla protezione e valorizzazione delle lingue regionali e minoritarie storicamente radicate, quale esigenza di mantenere e sviluppare le tradizioni ed il patrimonio culturale dell'Europa, sono attuati impegnando le Parti contraenti ad attivare misure tese ad una ampia diffusione delle lingue regionali o minoritarie nell'ambito della vita privata e pubblica, nell'insegnamento nella giustizia, nell’attività della pubblica amministrazione;

evidenziata l'esigenza che, in sede di applicazione della Carta europea, si tenga conto dei profili di competenza regionale, ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione, in ordine alle previsioni della Carta medesima;

valutata favorevolmente la disposizione contenuta nell’articolo 5 che reca la clausola di salvaguardia delle disposizioni nazionali vigenti di maggior favore e ricordato, a tale proposito, che l'articolo 13 della legge n. 482 del 1999 fa salve – rispetto all'applicazione della normativa statale – le disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni più favorevoli per le minoranze linguistiche e che l'articolo 18 della medesima legge mantiene ferme le norme di tutela esistenti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione l'opportunità di prevedere che le regioni interessate dalla presenza di lingue regionali o minoritarie richiamate dalla Carta recepiscano nei rispettivi statuti la normativa recata dal disegno di legge in esame.

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

D’iniziativa dei senatori Palermo ed altri

Testo proposto dalle Commissioni riunite

Art. 1.Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, di seguito denominata: «Carta».

Identico

Art. 2.Art. 2.
(Ordine di esecuzione)(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Carta, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Carta stessa.

Identico

Art. 3.Art. 3.
(Ambito di applicazione)(Ambito di applicazione)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, e dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni ivi contenute si applicano, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, alle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nonché, per quanto applicabili, alle lingue delle minoranze rom e sinti, secondo quanto contenuto nell'Allegato alla presente legge.

Identico

(Si vedano le modifiche all’Allegato)

Art. 4.
(Competenza per l’attuazione della Carta)

1. La competenza relativa all'attuazione della Carta è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con le regioni e con i Ministeri interessati.

Art. 4.Art. 5.
(Programmazione radiotelevisiva)(Programmazione radiotelevisiva)

1. In applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della Carta, nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono introdotte misure dirette ad assicurare la diffusione di programmi radiotelevisivi nelle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 3 della presente legge, conformemente a quanto disposto dall'articolo 12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

1. In applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della Carta, nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono introdotte misure dirette ad assicurare la produzione e la diffusione di programmi radiotelevisivi nelle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 3 della presente legge, conformemente a quanto disposto dall'articolo 12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nonché, in collaborazione con le università, la programmazione e la trasmissione di corsi di formazione di lingua e cultura delle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

Art. 6.
(Monitoraggio degli interventi previsti
dalla Carta)

1. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Ministero dell'interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, svolge un'apposita attività di monitoraggio degli interventi previsti dalla Carta e dalla presente legge. Il documento contenente i risultati del monitoraggio è trasmesso alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, anche al fine di favorire l'eventuale adozione di misure di adeguamento degli interventi, in linea con quanto previsto dalla Carta.

Art. 5.Art. 7.
(Norma di salvaguardia)(Norma di salvaguardia)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 della Carta, sono comunque fatte salve eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli.

Identico

Art. 6.Art. 8.
(Entrata in vigore)(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico

Allegato
(Articolo 3)

Allegato
(Articolo 3)

DISPOSIZIONI DELLA CARTA EUROPEA
DELLE LINGUE REGIONALI O MINORITARIE

DISPOSIZIONI DELLA CARTA EUROPEA
DELLE LINGUE REGIONALI O MINORITARIE

Articolo 8, paragrafo 1:

Identico:

a(i): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti, e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

a(i): identica;

b(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene;

b(i): identica;

b(ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;

b(ii): identica;

b(iii): lingua delle popolazioni parlanti il ladino;

b(iii): identica;

b(iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige/Südtirol), greche, croate, rom e sinti e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;

b(iv): identica;

c(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene;

c(i): identica;

c(ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;

c(ii): identica;

c(iii): lingua delle popolazioni parlanti il ladino;

c(iii): identica;

c(iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige/Südtirol), greche, croate, rom e sinti e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;

c(iv): identica;

d(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene;

d(i): identica;

d(ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;

d(ii): identica;

d(iii): lingua delle popolazioni parlanti il ladino;

d(iii): identica;

d(iv): lingue delle popolazioni parlanti il friulano e il sardo;

e(iii): lingue delle popolazioni parlanti il friulano e il sardo;

f(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

f(ii): identica;

f(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

f(iii): identica;

g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friuliano, il ladino, l'occitano e il sardo;

g: identica;

h: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

h: identica;

i: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

i: identica.

Articolo 9, paragrafo 1:

Identico.

a(i): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;

a(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

a(iii): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene;

a(iv): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;

b(i): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige/Südtirol;

b(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

c(i): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige/Südtirol;

c(ii): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;

c(iii): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige/Südtirol;

d: lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige/Südtirol.

Articolo 9, paragrafo 2:

Identico:

c: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino.

c: lingue delle popolazioni germaniche dell’Alto Adige/Südtirol, slo-vene e di quelle parlanti il francese, il ladino, il friulano e il sardo.

Articolo 10, paragrafo 1:

Identico:

a(i): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;

a(i): identica;

a(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

a(ii): identica;

a(iii): lingue delle popolazioni slovene e di quelle parlanti il ladino;

a(iii): identica;

a(iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige/Südtirol), greche, croate, rom e sinti e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;

a(iv): identica;

b: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino;

b: identica;

c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

c: identica.

Articolo 10, paragrafo 2:

Identico:

a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

a: identica;

b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b: identica;

c: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e di quelle parlanti il francese;

c: lingue delle popolazioni germaniche dell’Alto Adige/Südtirol e di quelle parlanti il francese, il friulano e il sardo;

d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

d: identica;

e: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

e: identica;

f: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

f: identica;

g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

g: identica.

Articolo 10, paragrafo 3:

Identico:

a: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e di quelle parlanti il francese;

a: identica;

b: lingue delle popolazioni slovene e di quelle parlanti il ladino.

b: lingue delle popolazioni slovene e di quelle parlanti il ladino, il friulano e il sardo.

Articolo 10, paragrafo 4:

Identico.

a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b: lingue delle-popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, i1 ladino, l'occitano e il sardo;

c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 10, paragrafo 5:

Identico.

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 11, paragrafo 1:

Identico.

a(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino;

a(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige/Südtirol), greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

c(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

e(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino;

e(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige/Südtirol), greche, croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 11, paragrafo 2:

Identico.

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 11, paragrafo 3:

Identico.

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 12, paragrafo 1:

Identico.

a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

e: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;

f: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

h: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 12, paragrafo 3:

Identico.

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 13, paragrafo 1:

Identico.

c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 13, paragrafo 2:

Identico:

a: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;

a: lingue delle popolazioni germaniche dell’Alto Adige/Südtirol e di quelle parlanti il friulano e il sardo;

b: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;

b: identica;

c: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;

c: lingue delle popolazioni germaniche dell’Alto Adige/Südtirol e di quelle parlanti il friulano e il sardo;

d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

d: identica;

e: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol.

e: identica.

Articolo 14:

Identico.

a: lingue delle popolazioni slovene e croate, rom e sinti;

b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

DISEGNO DI LEGGE N. 51

D'iniziativa dei senatori Zeller ed altri

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubbliea è autorizzato a ratificare la Carta europea delle lingue regionali minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, di seguito denominata: «Carta».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Carta, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Carta stessa.

Art. 3.

(Ambito di applicazione)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, e dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni ivi contenute si applicano, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, alle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, secondo quanto contenuto nell'allegato A annesso alla presente legge.

Art. 4.

(Programmazione radiotelevisiva)

1. In applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della Carta, nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono introdotte misure dirette ad assicurare la diffusione di programmi radiotelevisivi nelle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 3 della presente legge, conformemente quanto disposto dell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

Art. 5.

(Norma di salvaguardia)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 deIla Carta, sono comunque fatte salve eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE N. 784

D'iniziativa del senatore Stucchi

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.

Art. 2.

1. Al fine di tutelare le minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, piena e intera esecuzione è data alla Carta di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Carta stessa.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, la legislazione in materia di lingue regionali o minoritarie è uniformata ai princìpi della Carta di cui all'articolo 1.

Art. 3.

1. La competenza relativa all'attuazione della Carta di cui all'articolo 1 è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, d'intesa con le regioni e con i Ministeri interessati.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 51.645 euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 1433

D'iniziativa dei senatori Pegorer ed altri

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, di seguito denominata: «Carta».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Carta, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Carta stessa.

Art. 3.

(Ambito di applicazione)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, e dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni ivi contenute si applicano, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, alle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nonché, per quanto applicabili, alle lingue delle minoranze dei Rom e dei Sinti, secondo quanto contenuto nell'allegato A annesso alla presente legge.

Art. 4.

(Programmazione radiotelevisiva)

1. In applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della Carta, nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono introdotte misure dirette ad assicurare la diffusione di programmi radiotelevisivi nelle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 3 della presente legge, conformemente a quanto disposto dell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nonché, in collaborazione con le Università, la programmazione e trasmissione di corsi di formazione di lingua e cultura delle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

Art. 5.

(Monitoraggio dell'attuazione della Carta)

1. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione -- Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, del Ministero dell'interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, svolge un'apposita attività di monitoraggio finalizzato a verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla Carta e dalla presente legge. Il documento contenente i risultati del monitoraggio è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dall'anno 2016, anche al fine di favorire l'eventuale adozione di misure di adeguamento degli interventi in linea con quanto previsto dalla Carta.

Art. 6.

(Norma di salvaguardia)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 della Carta, sono comunque fatte salve eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello ella sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE N. 1674

D'iniziativa dei senatori Uras ed altri

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, di seguito denominata: «Carta».

Art. 2.

1. Al fine di tutelare le minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e successive modificazioni, piena e intera esecuzione, è data alla Carta di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Carta stessa.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, la legislazione in materia di lingue regionali o minoritarie è uniformata ai princìpi della Carta di cui all'articolo 1.

Art. 3.

1. Sono lingue regionali o minoritarie, tutte quelle così definite nell’articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (albanese, catalano, germanico, greco, sloveno, croato, francese, franco-provenzale, friulano, ladino, occitano e il sardo).

Art. 4.

1. La competenza relativa all'attuazione della Carta di cui all'articolo 1 è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, d'intesa con le regioni e con i Ministeri interessati.

Art. 5.

1. In applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della Carta, nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono introdotte misure dirette ad assicurare la diffusione di programmi radiotelevisivi nelle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 3 della presente legge, conformemente a quanto disposto dall'articolo 12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nonché, in collaborazione con le Università, la programmazione e trasmissione di corsi di formazione di lingua e cultura delle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 3 della presente legge.

Art. 6.

1. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, del Ministero dell'interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, svolge un'apposita attività di monitoraggio finalizzato a verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla Carta e dalla presente legge. Il documento contenente i risultati del monitoraggio è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dall'anno 2016, anche al fine di favorire l'eventuale adozione di misure di adeguamento degli interventi in linea con quanto previsto dalla Carta.

Art. 7.

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 della Carta, sono comunque fatte salve eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE N. 2393

D'iniziativa del senatore Consiglio

Art. 1.

1. Il Presidente delIa Repubblica è autorizzato a ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, di seguito denominata «Carta».

Art. 2.

1. Al fine di tutelare le minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, piena e intera esecuzione è data alla Carta, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Carta stessa.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, la legislazione in materia di lingue regionali o minoritarie è uniformata ai princìpi della Carta di cui all'articolo 1.

Art. 3.

1. La competenza relativa all'attuazione della Carta è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento per gli affari regionali, d'intesa con le regioni e con i Ministeri interessati.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Voto (n. 52) della regione Sardegna

Approvato nella seduta del 10 marzo 2015

Il Consiglio regionale della Sardegna,

premesso che:

-- in data 5 novembre 1992, è stato stipulato a Strasburgo, nell'ambito del Consiglio europeo, il trattato internazionale meglio noto come Carta europea delle lingue regionali o minoritarie;

-- tale trattato prevede la protezione e la promozione delle lingue storiche regionali e di minoranza al fine della conservazione e dello sviluppo delle tradizioni e del patrimonio culturale europeo, nel rispetto del diritto imprescrittibile e universalmente riconosciuto di usare una lingua regionale o di una minoranza nella vita privata e pubblica;

-- la Carta indica gli obiettivi e i princìpi che le parti si impegnano ad applicare a tutte le lingue regionali o di minoranza esistenti sul loro territorio, impegna gli Stati aderenti alla loro promozione, ne incoraggia l'utilizzo scritto ed orale nella vita pubblica e privata attraverso adeguati mezzi di insegnamento e di studio;

-- essa indica, inoltre, una serie di misure per agevolare l'uso delle lingue regionali o di minoranza in settori cruciali della vita pubblica quali l'insegnamento, la giustizia, le autorità amministrative ed i servizi pubblici, i media, le attività e le strutture culturali, la vita economica e sociale e gli scambi transfrontalieri;

considerato che:

-- la Carta suddetta è entrata in vigore in data 1º marzo 1998, a seguito della ratifica da parte di almeno 5 Stati contraenti;

-- allo stato attuale, essa è stata ratificata da 25 paesi, tra i quali i principali partners del processo di costruzione dell'Unione europea come Germania, Paesi Bassi, Austria, Danimarca, Finlandia, Gran Bretagna, Spagna e Portogallo;

-- l'Italia ha firmato la Carta il 27 giugno 2000, ma dopo quasi 15 anni non ha ancora provveduto alla sua ratifica, sebbene siano state depositate in Parlamento diverse proposte di legge in merito;

considerato, altresì, che:

-- il trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 ha rafforzato l'obiettivo della salvaguardia e della promozione del patrimonio culturale e linguistico dell'Unione europea in tutte le sue diversità;

-- la convenzione Unesco del 2005 sulle diversità culturali impone agli Stati membri l'adozione di misure appropriate a tutela della cultura, comprese quelle inerenti le diversità linguistiche;

-- la diversità linguistica e culturale è oramai un principio fondamentale dell'Unione europea, anche ai sensi degli articoli 21-22 della Carta dei diritti fondamentali;

-- il rispetto delle diversità linguistiche contribuisce positivamente alla coesione sociale rafforzando la comprensione reciproca, l'autostima e la larghezza di vedute, oltre a favorire l'accesso alla cultura e contribuire alla creatività e alla acquisizione di competenze interculturali, favorendo la cooperazione tra popoli;

-- secondo l'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'Unesco, una lingua rischia di scomparire in assenza, tra l'altro, dei seguenti requisiti: numero assoluto di parlanti, trasmissione della lingua tra generazioni, utilizzo della lingua in ambito pubblico, esistenza di materiale di apprendimento e di insegnamento della lingua e politiche linguistiche a livello governativo;

tenuto conto:

-- che, ai sensi della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna), la Regione assume come bene fondamentale da valorizzare la lingua sarda, riconoscendole pari dignità rispetto alla lingua italiana, cosi come la lingua catalana di Alghero;

-- che la lingua sarda rappresenta la lingua minoritaria più diffusa d'Italia;

-- del significato storico, culturale e simbolico che la lingua sarda riveste all'interno del percorso millenario di formazione della comunità e del tessuto sociale della Sardegna;

-- della fondamentale importanza per il futuro sociale ed economico dell'Isola della sopravvivenza della lingua sarda, anche a fini di conservazione dell'immenso patrimonio artistico avente specifiche peculiarità, quali l'arte dell'improvvisazione poetica, del canto a tenore e più in generale delle forme di poesia orale della Sardegna;

-- che la lingua sarda è stata dichiarata, unitamente al catalano di Alghero, dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), lingua di minoranza storica e quindi oggetto di specifica tutela;

-- che tale legge sancisce il diritto dei sardi e dei parlanti la lingua catalana di Alghero a godere dell'insegnamento della loro lingua nelle scuole dell'infanzia e in quelle primarie;

valutata, inoltre:

-- la grave tendenza all'abbandono del sardo e del catalano di Alghero come lingue vive, così come certificato dalla ricerca sociologica denominata «La lingua dei sardi», commissionata dalla Regione e pubblicata nel 2006 e dall'inchiesta socio-linguistica commissionata dalla Generalitat di Catalunya;

-- l'insufficienza delle misure di tutela finora messe in atto, le quali non hanno garantito l'insegnamento regolare e sistematico nelle istituzioni scolastiche;

considerato che:

-- l'effettivo insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado della lingua sarda rappresenta il volano per preservare e diffondere la stessa e per perseguire la strada del bilinguismo completo; sarebbe fondamentale per la Sardegna disporre di mezzi di informazione in lingua sarda e ciò andrebbe garantito attraverso la possibilità di istituire una stazione radiofonica e una rete televisiva, tenuto conto dei bassi costi di attivazione e gestione;

tenuto conto che:

-- il disegno di legge C 2084 attualmente all'esame del Parlamento dovrebbe elevare il livello di tutela della lingua sarda, in particolare in due settori strategici per la salvaguardia della stessa quali l'istruzione e l'informazione;

dato atto che:

-- il Consiglio regionale ha già approvato, nel corso della XIV legislatura, la mozione n. 196 sulla formulazione di un ordine del giorno per un voto al Parlamento per garantire adeguati livelli di tutela della lingua sarda in sede di ratifica della Carta europea per le lingue minoritarie, così come previsto dall'articolo 51 dello Statuto sardo;

-- nella mozione succitata si evidenzia puntualmente come, nell'ambito dei princìpi fondamentali fissati dalla Carta, gli stati aderenti sono liberi, in sede di ratifica, di individuare le lingue oggetto di tutela, le misure di salvaguardia e, in ultima analisi, il «grado di protezione» che si vuole attribuire alla singola lingua regionale o minoritaria;

-- la ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie rappresenterebbe uno strumento immediatamente cogente e di straordinario impatto normativo ai fini della tutela e della valorizzazione della lingua sarda;

-- l'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 26 del 1997, riconosce la valenza, con riferimento al territorio interessato, del tabarkino delle isole del Sulcis, nonché dei dialetti sassarese e gallurese,

chiede al Parlamento

1) di garantire un'effettiva salvaguardia delle lingua sarda e del catalano di Alghero prevedendo, all'interno della Carta, un innalzamento del livello di tutela in particolare nei settori dell'insegnamento e dell'informazione;

2) di procedere con ogni consentita urgenza a completare l'iter parlamentare per la ratifica da parte dell'Italia della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie.

PETIZIONE N. 1306

Presentata dai signori Samo Pahor e Anton Feri

Chiedono provvedimenti atti a garantire a tutte le minoranze linguistiche riconosciute la tutela sancita dall’articolo 6 della Costituzione, come definita dalla sentenza n. 62 del 1992 della Corte costituzionale.

PETIZIONE N. 1409

Presentata dal signor Alberto Siega

Chiede la modifica della vigente normativa in materia di minoranze linguistiche della regione Friuli Venezia Giulia, ai fini del riconoscimento e della tutela specifica dell’identità culturale e linguistica resiana.

PETIZIONE N. 1492

Presentata dal signor Michele Ghilardelli

Chiede l’approvazione di un progetto di legge finalizzato alla ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie e l’estensione della sua applicazione alle lingue regionali attualmente escluse dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, concernente la tutela della minoranze linguistiche storiche.