• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/DOC.VIII,N ...    premesso che:     la Camera dei Deputati ha avviato ormai da alcuni anni un percorso di equiparazione dello status giuridico ed economico dei consiglieri parlamentari alla...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/Doc. VIII, n. 10/073presentato daBERNARDO Mauriziotesto diMercoledì 2 agosto 2017, seduta n. 847

   La Camera,
   premesso che:
    la Camera dei Deputati ha avviato ormai da alcuni anni un percorso di equiparazione dello status giuridico ed economico dei consiglieri parlamentari alla dirigenza delle amministrazioni centrali dello Stato;
    in particolare sono stati introdotti limiti retributivi e ulteriori modifiche allo status giuridico ed economico dei consiglieri parlamentari mediante la deliberazione n. 1102 del 30 settembre 2014 dell'Ufficio di Presidenza, cui ha fatto seguito il decreto Presidenziale n. 824 del 6 ottobre successivo;
    la sostanziale equiparazione promossa in queste sedi risulta tuttavia incompleta e parziale, non comprendendo anche le opportunità di crescita professionale e aggiornamento – da tempo riconosciute per le figure professionali omologhe, come appunto i dirigenti delle Amministrazioni centrali dello Stato – costituite dalla possibilità di accedere a periodi di aspettativa non retribuiti al fine di compiere esperienze al di fuori dell'amministrazione parlamentare, senza oneri per il bilancio interno,

invita l'Ufficio di Presidenza

a valutare l'opportunità di intraprendere un percorso volto alla trasposizione nelle norme interne relative allo status giuridico ed economico dei consiglieri parlamentari delle disposizioni già esistenti nell'ordinamento generale e relative alla dirigenza delle amministrazioni centrali dello Stato, con particolare riferimento all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 in materia di mobilità pubblico-privato, al fine di consentire – senza costi per l'Amministrazione della Camera – significative esperienze per coloro che risultassero idonei anche in organismi internazionali o privati.
9/Doc. VIII, n. 10/73. Bernardo.