• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/DOC.VIII,N ...    premesso che:     ciascuna Camera è dotata di autonomia costituzionale garantita, tramite i rispettivi Regolamenti, dall'articolo 64 della Costituzione. I Regolamenti...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/Doc. VIII, n. 10/039presentato daFRACCARO Riccardotesto diMercoledì 2 agosto 2017, seduta n. 847

   La Camera,
   premesso che:
    ciascuna Camera è dotata di autonomia costituzionale garantita, tramite i rispettivi Regolamenti, dall'articolo 64 della Costituzione. I Regolamenti assegnano agli organi delle Camere il compito di preservare la funzionalità di ciascuna di esse, nella cornice costituzionale, anche provvedendo alla propria organizzazione in modo autonomo. Ciò presuppone che debbano esistere due Amministrazioni indipendenti che concorrano a supportare l'autonomia di ciascuna Camera, che in assenza sarebbe pregiudicata sotto il profilo funzionale. Pertanto, gli Uffici di presidenza delle Camere non possono legittimamente compiere atti in contraddizione con l'autonomia costituzionale di ciascuna di esse;
    in attuazione dell'articolo 64 della Costituzione, l'articolo 12 del Regolamento della Camera attribuisce alla competenza dell'Ufficio di Presidenza la disciplina dello stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza e la disciplina dei dipendenti della Camera, ivi compresi i doveri relativi al segreto d'ufficio. Le attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza sono richiamate dall'articolo 2 del Regolamento dei Servizi e del Personale della Camera. Il medesimo Regolamento, all'articolo 4, stabilisce che il Comitato per gli affari del personale, sulla base degli indirizzi fissati dall'Ufficio di Presidenza, esamina i problemi dello stato giuridico ed economico dei dipendenti, conduce le relative trattative con le organizzazioni sindacali, sottopone le proposte conclusive alle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza;
    con la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 219 del 10 maggio 2017, è stato approvato l'Accordo concernente l'Istituzione del Ruolo unico e lo Statuto unico dei dipendenti del Parlamento, con i relativi documenti allegati. Analoga deliberazione è stata adottata, in pari data, dal Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica;
    l'Accordo concernente il Ruolo unico è volto a disciplinare in maniera unitaria per i due rami del Parlamento il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti, nonché il sistema di valutazione e le relazioni sindacali;
    sulla base di tale Accordo, i due Uffici di Presidenza, in tali materie, pur rimanendo formalmente distinti nella fase deliberativa, non lo sono nella fase dell'istruttoria e della negoziazione con le organizzazioni sindacali, con riferimento alle quali si prevede che le Rappresentanze politiche per il personale esistenti presso ciascun ramo del Parlamento di norma operino congiuntamente e che le risultanze della contrattazione siano sottoposte ai due Uffici di Presidenza, per l'approvazione, sulla base di un unico documento sottoscritto dalle parti;
    la necessità di addivenire all'approvazione di un unico documento non solo lede l'autonomia costituzionalmente garantita alla Camera dei deputati, ma potrebbe altresì portare all'impossibilità di decidere nel caso in cui non si riesca ad addivenire ad un accordo di analogo contenuto tra i due rami del Parlamento, ipotesi che potrebbe verificarsi soprattutto nel caso in cui, in futuro, vi fossero maggioranze parlamentari diversificate alla Camera e al Senato;
    ciò potrebbe determinare, a titolo esemplificativo, l'impossibilità di procedere all'indizione di procedure concorsuali, anche nel caso in cui ciò sia necessario per la funzionalità dell'Istituzione parlamentare, con conseguente impossibilità di garantire il buon funzionamento amministrativo, ovvero potrebbe comportare l'impossibilità di procedere a doverose misure di contenimento dei costi mediante revisione delle retribuzioni dei dipendenti, qualora ciò fosse necessario per esigenze di bilancio (che ben possono essere diverse per ciascun ramo del Parlamento);
    l'Accordo approvato in Ufficio di Presidenza differisce rispetto al testo su cui è stato espresso il consenso delle organizzazioni sindacali, in quanto significativamente modificato con riferimento alla maggioranza sindacale necessaria per la sottoscrizione degli accordi, con conseguente illegittimità del medesimo,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità coerentemente con l'articolo 64 della Costituzione e con l'articolo 12 del Regolamento della Camera, di disporre in merito all'abrogazione dell'Accordo concernente l'Istituzione del Ruolo unico e lo Statuto unico dei dipendenti del Parlamento, con i relativi documenti allegati.
9/Doc. VIII, n. 10/39. Fraccaro, Luigi Di Maio.