• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.3/03950 MANDELLI, RIZZOTTI, ZUFFADA, SERAFINI, CALIENDO, AURICCHIO, RAZZI, PICCINELLI, FLORIS, SCOMA, Giovanni MAURO, GASPARRI, BOCCARDI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-03950 presentata da ANDREA MANDELLI
mercoledì 2 agosto 2017, seduta n.871

MANDELLI, RIZZOTTI, ZUFFADA, SERAFINI, CALIENDO, AURICCHIO, RAZZI, PICCINELLI, FLORIS, SCOMA, Giovanni MAURO, GASPARRI, BOCCARDI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

l'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 prevede che i versamenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario (30 giugno) di versamento del saldo e del primo acconto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, siano maggiorati delle 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie generale, n. 169 del 21 luglio 2017, ha disposto il differimento al 20 luglio del termine ordinario di versamento delle sole imposte sui redditi (e non anche dell'imposta regionale sulle attività produttive e degli altri tributi e contributi dovuti in base alla dichiarazione dei redditi), con riferimento peraltro ai soli titolari di reddito d'impresa (e non anche dei professionisti e dei lavoratori autonomi);

con il comunicato stampa n. 131 del 26 luglio 2017, il Ministero in indirizzo ha ufficializzato la deliberazione di un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di estendere la predetta proroga al 20 luglio a tutti i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto con riferimento a tutti gli imprenditori e lavoratori autonomi;

considerato che:

ad oggi, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri modificativo del precedente decreto del 21 luglio 2017 non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale;

la proroga al 20 luglio del termine di versamento (scadente originariamente al 30 giugno) è stata ufficializzata il successivo 21 luglio e quindi soltanto dopo la scadenza del termine prorogato;

l'estensione della predetta proroga ai tributi e contributi diversi dalle imposte sui redditi e a tutti i lavoratori autonomi non ha ancora ricevuto riconoscimento normativo, pur essendo il termine prorogato del 20 luglio ormai scaduto da ben 12 giorni;

la proroga, che è ancora in via di predisposizione, risulta pertanto palesemente tardiva;

per effetto di detta tardività, sia i titolari di reddito di impresa che i titolari di reddito di lavoro autonomo non hanno avuto la possibilità di effettuare i versamenti senza dover corrispondere la maggiorazione dello 0,40 per cento di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435;

l'effetto della proroga è stato dunque soltanto quello di differire al 20 agosto i predetti versamenti, fermo restando l'obbligo di corrispondere la maggiorazione dello 0,40 per cento;

il descritto quadro normativo si pone a parere degli interroganti in contrasto con i principi generali dello statuto dei diritti del contribuente,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei profili problematici derivanti da tale quadro normativo e quali utili e tempestive iniziative intenda adottare per evitare la descritta ingiusta penalizzazione, in caso disponendo, per garantire la corretta applicazione dei principi generali dello statuto dei diritti del contribuente, la restituzione della maggiorazione dello 0,40 per cento agli imprenditori e ai professionisti, che abbiano effettuato i versamenti in oggetto entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la proroga in loro favore del termine di versamento.

(3-03950)