• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/07959 DI BIAGIO - Ai Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Premesso che: a seguito del processo di riorganizzazione...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-07959 presentata da ALDO DI BIAGIO
mercoledì 2 agosto 2017, seduta n.871

DI BIAGIO - Ai Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Premesso che:

a seguito del processo di riorganizzazione della Croce rossa italiana (CRI) ai sensi del decreto legislativo n. 178 del 2012, gli autisti soccorritori, che hanno prestato servizio per oltre 15 anni nel circuito dell'emergenza-urgenza nell'ambito della struttura CRI ed afferenti al sistema del 118, sono stati interessati da un processo di mobilità che è stato avviato in data 1° gennaio 2017;

l'articolo 1, comma 397, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) è intervenuta sul portato del decreto legislativo n. 178 del 2012 in particolare per quanto attiene alla disciplina della mobilità degli operatori: nello specifico dispone che "Gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte a piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi dell'Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni";

dagli uffici competenti dell'Ente strumentale alla Croce rossa italiana (Esacri), attuale configurazione della già CRI ed ultimo step riorganizzativo ai sensi del citato decreto legislativo, risulta essere stato comunicato che al momento sarebbe in corso l'aggiornamento dell'elenco provvisorio del personale che dovrebbe essere collocato nell'ambito del sistema sanitario regionale ai sensi della normativa con relativo ammontare di risorse da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

si evidenzia che il decreto ministeriale 26 gennaio 2017, "Assegnazione delle risorse finanziarie, a valere sul finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2017, all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, all'Associazione della Croce Rossa Italiana e alle Regioni", ha stanziato ed erogato per il primo semestre 2017 le seguenti risorse: 48.097.079,88 euro in favore dell'Esacri, ente pubblico in vigore fino al 31 dicembre 2017, 12.006.064,94 euro in favore dell'associazione Croce rossa italiana (privata) e 5.782.589,08 euro in favore delle Regioni ove presteranno servizio i soccorritori ex CRI;

risulta all'interrogante che in questi giorni sarebbero oggetto di discussione le quote di erogazione per il secondo semestre 2017, suddivise in 42.673.657,60 euro in favore di Esacri (annuale 90.770.737,48 euro fino al 31 dicembre 2017), 12.671.330,44 euro in favore dell'associazione privata (annuale 24.677.395,38 euro) ed in favore delle Regioni ove presteranno servizio i soccorritori ex CRI 10.594.334,44 euro (annuale 16.323.334,94);

considerando che nella determinazione della Corte dei conti, sezione del controllo sugli enti, del 2 febbraio 2016, n. 4, "Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Associazione Croce Rossa Italiana" si sottolinea come "le spese per il personale civile, pari a euro 96.126.609,23, fanno registrare un aumento di circa euro 22 milioni, essenzialmente da ricondurre a spese per esecuzione di provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari (le spese per il personale militare, pari a euro 49.166.363,53, registrano una diminuzione di circa euro 18,8 milioni)";

nella determinazione del 6 dicembre 2016, n. 124, è previsto tra l'altro che "le spese per il personale civile, pari a € 76.492.498,64 , fanno registrare una diminuzione di € 20.647.518,20, essenzialmente da ricondurre ai minori impegni assunti sul capitolo 59/U - spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari; le spese per il personale militare, pari a € 49.585.365,83, registrano un lieve incremento di € 419.002,30";

si legge ulteriormente che "Dal 31.12.2013 (ultimo biennio) il personale di Croce Rossa si è ridotto in maniera significativa: al 31.12.2015 risultano 1.543 unità in meno, nonostante gli inquadramenti in ruolo (stabilizzazioni), in adempimento a sentenze, pari a n. 329 unità";

si legge inoltre che "a fronte della consistenza organica complessiva (31 dicembre 2015), n. 737 unità risultavano in servizio presso i privatizzati Comitati locali e provinciali, ai sensi dell'art. 1-bis del d.lgs. n. 178/2012 e del decreto del Ministro della Salute del 16 aprile 2014" e che "Taluni Comitati regionali hanno fatto ricorso ai servizi di soggetti (società) in regime di somministrazione lavoro (in particolare, con riferimento a rapporti convenzionali, quale l'attività connessa al trasporto infermi)" ed ulteriormente "Il processo di stabilizzazione posto in essere dalla CRI, oltre ad incidere sugli aspetti relativi a situazioni di eccedenza/esubero, ha avuto un forte impatto finanziario sul bilancio dell'ente, con un aumento degli oneri connessi al personale";

rilevato inoltre che all'interno del rendiconto generale della Croce rossa si legge che "Le entrate correnti accertate derivano, prevalentemente, dalla erogazione dei contributi di funzionamento da parte dello Stato, registrati sul capitolo 5/E, per un importo di €. 162.947.358,09 come di seguito specificato: - Ministero della Salute € 9.786.317,00 - Ministero dell'Economia e delle Finanze € 142.003.350,00 - Ministero della Difesa (contributo ordinario) € 11.157.691,09" e che nell'ambito delle uscite è stata rendicontata la voce "Oneri per il personale pari a 135.906.809,50 €";

risulta all'interrogante che i dati forniti da Esacri in molte regioni (Lombardia, Abruzzo, Piemonte, Emilia-Romagna eccetera) necessitano di integrazione in quanto risultano imprecisi ed incompleti in assenza di specificazione circa i termini e le modalità di impiego del personale che possano acclarare e definire il valore di riferimento del costo;

in alcune regioni i soccorritori hanno svolto nell'ultimo biennio attività diverse da quelle effettuate nell'ultimo biennio come evidenziato in numerosi atti parlamentari;

si tenga conto che le modifiche apportate dall'art. 1, comma 397, citato al decreto legislativo n. 178 del 2012 prevedono che "Tali assunzioni sono disposte senza apportare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica in quanto finanziate con il trasferimento delle risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla CRI e quindi all'Ente. Le spese per il trattamento economico del personale trasferito al Servizio sanitario nazionale non sono considerate ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli enti e alle aziende sopradette è fatto divieto di assunzione del personale corrispondente fino al totale assorbimento del personale della CRI ovvero dell'Ente sopradetto";

in assenza di normativa di riferimento riguardante la configurazione operativa e funzionale del profilo professionale del "soccorritore", risulta difficilmente attuabile il transito di questa figura professionale all'interno dei sistemi sanitari regionali, pertanto si evidenzia come in molte Regioni siffatto vuoto normativo abbia legittimato una complessa quanto variegata applicazione della normativa relativa all'inquadramento dei soccorritori con conseguente disparità di trattamento e frammentazione della disciplina applicata;

si ritiene opportuno sottolineare che i fondi erogati dal Ministero dell'economia risultano esigui per una completa attuazione dell'inquadramento e retribuzione di tutti gli operatori soccorritori già operanti nella CRI transitati successivamente nel sistema sanitario regionale, pertanto risulta all'interrogante che alcune Regioni si sono attivate per richiedere un'integrazione;

considerando che nell'originaria ratio del processo di riordino della CRI doveva essere operato un risparmio per l'erario, alla luce di quanto evidenziato risultano di difficile comprensione le motivazioni che hanno condotto, nel corso del 2017, ad un incremento delle erogazioni ad Esacri (che cesserà in data 31 dicembre 2017) pari a 90.770.737,48 euro ed all'associazione CRI privata una quota di 24.677.395,38 euro;

dalle rendicontazioni si evince come il costo del personale sia la voce di spesa maggiormente significativa e, dunque, anche a fronte della mobilità presso altri enti attraverso il portale del Dipartimento della funzione pubblica, non è chiaro perché alle Regioni venga erogato solamente un fondo annuale totale pari a 16.323.334,94 euro,

si chiede di sapere:

quali siano la modalità di quantificazione economica del fondo relativo al trattamento economico completo indicato da Esacri e gli anni ai quali i dati trasmessi fanno riferimento, considerando che allo stato attuale presso alcune Regioni i fondi risultano limitati ed esigui per erogare le competenze stipendiali al personale collocato all'interno dei sistemi sanitari regionali;

se si intenda provvedere all'integrazione del fondo stanziato dal Ministero dell'economia a garanzia della continuità dell'attività prestata presso gli enti del SSN da parte degli operatori soccorritori ex CRI, al fine di garantire un efficace impiego delle risorse umane a garanzia di un servizio sicuro, efficiente e di qualità;

se si intenda definire un intervento normativo al fine di provvedere al riconoscimento della figura professionale del soccorritore con annesso e conseguente inquadramento contrattuale, in quanto elemento essenziale del sistema di emergenza-urgenza italiano del quale i professionisti ex CRI sono attualmente parte attiva ed inderogabile.

(4-07959)