• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/02085-B/011 in sede d'esame del disegno di legge A.S. 2085-B recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/2085-B/11 presentato da PIETRO LANGELLA
mercoledì 2 agosto 2017, seduta n. 871

Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge A.S. 2085-B recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati,
premesso che:
il suddetto provvedimento rafforza l'ammodernamento del mercato dei beni e dei servizi e contiene norme relative a vari settori dell'economia, anche in applicazione dei princìpi del diritto dell'Unione europea;
il provvedimento introduce all'articolo 1 commi 189 e 190 un sistema nazionale di monitoraggio del trasporto delle merci e prevede che siano definiti standard di protocolli di comunicazione e di trasmissione dei dati, nonché i requisiti per l'identificazione e l'accesso veloce degli autotrasportatori ai nodi;
in materia di autotrasporto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 disciplina il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori che opera in posizione di autonomia contabile e finanziaria nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
tra i componenti effettivi del suddetto Comitato sono presenti un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori nonché un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente che abbiano dei precisi requisiti;
considerato che:
ai fini dell'implementazione dei nuovo sistema di monitoraggio del trasporto merci risulta indispensabile un'attività di coordinamento a livello territoriale tra il più ampio numero di associazioni di categoria degli autotrasportatori, nonché di associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente,
che dimostrino un alto grado di rappresentatività direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderiscono;
l'articolo 10 comma 1 lettera f) n. 5) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, stabilisce che le associazioni di categoria e le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente per far parte del Comitato Centrale dell'Albo devono avere un'organizzazione periferica con proprie sedi in almeno 20 circoscrizioni provinciali;
è opportuno che il suddetto requisito di rappresentanza territoriale possa essere fatto valere in alternativa anche attraverso la rappresentanza in almeno il 50 per cento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura presenti sul territorio nazionale, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderiscono le Associazioni di categoria dell'autotrasporto;
impegna il Governo:
a valutare le opportune iniziative affinché l'articolo 10 comma 1), lettera f), n. 5) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 preveda che le associazioni di categoria dell'autotrasporto e le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente debbano avere un'organizzazione periferica con proprie sedi in almeno 20 circoscrizioni provinciali, ovvero in alternativa debbano essere presenti, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderiscono, in almeno il 50 per cento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del territorio nazionale.
(numerazione resoconto Senato G1.11)
(9/2085-B/11)
LANGELLA, GAMBARO