• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.4/17556    da quanto si apprende dalla lettura di alcuni articoli di giornale, nella mattina del 21 luglio 2017, la Guardia di finanza ha perquisito la redazione de La Stampa e la casa di Gianluca...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17556presentato daCOLLETTI Andreatesto diMartedì 1 agosto 2017, seduta n. 846

   COLLETTI, AGOSTINELLI, PESCO, ALBERTI, VILLAROSA, SIBILIA, D'INCÀ, VACCA e SPADONI. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   da quanto si apprende dalla lettura di alcuni articoli di giornale, nella mattina del 21 luglio 2017, la Guardia di finanza ha perquisito la redazione de La Stampa e la casa di Gianluca Paolucci, vicecaporedattore economico che, nella settimana precedente, aveva pubblicato due articoli sulle manovre di Unipol per far presentare ed approvare alcuni emendamenti sul tema dell'assicurazione per la responsabilità civile auto;
   la pronta operazione della Guardia di finanza, è avvenuta, su mandato della procura di Torino, per la presunta ipotesi di rivelazione del segreto istruttorio, a seguito della denuncia fatta, poche ore prima, da Carlo Cimbri, amministratore delegato del gruppo Unipol;
   i finanzieri, intervenuti presso l'abitazione e la redazione giornalistica di Paolucci, avrebbero sequestrato gli strumenti di lavoro dello stesso e parte del materiale privato; sarebbe stata controllata anche la camera dei figli del giornalista;
   la vicenda in esame ha suscitato inquietudine e preoccupazione, non solo nell'ambiente giornalistico, per i possibili riflessi negativi che ne potrebbero scaturire per la tutela della libertà giornalistica e di stampa in generale;
   la libertà di stampa, intesa quale libertà di espressione del giornalista, e diritto della collettività a ricevere informazioni, garantita e riconosciuta sia a livello nazionale che internazionale attraverso gli articoli 21 della Costituzione, 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dovrebbe essere assicurata da ogni Stato di diritto;
   il Consiglio d'Europa ha emanato la raccomandazione n. R (2000) 7, adottata l'8 marzo 2000, sulla tutela delle fonti dei giornalisti (garantite, sul piano interno, dagli articoli 2 della legge n. 69 del 1963; 138 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e 200 del codice di procedura penale), che prescrive come il diritto dei giornalisti di non rivelare le loro fonti faccia parte integrante del loro diritto alla libertà di espressione riconosciuta dall'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
   la Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo – con le decisioni Goodwin e Roemen (v. Goodwin c. Royaume-Uni, 27 marzo 1996; Roemen e Schmit c. Lussemburgo, 25 febbraio 2003) e Görmüs (Görmüs et Autres c. Turquie, 19 gennaio 2016), vincolanti per i giudici nazionali – ha stabilito che la protezione delle fonti giornalistiche è uno dei pilastri della libertà di stampa. L'assenza di una tale protezione potrebbe dissuadere le fonti giornalistiche dall'aiutare la stampa a informare il pubblico su questioni d'interesse generale. Di conseguenza, la stampa potrebbe essere meno in grado di svolgere il suo ruolo indispensabile di «cane da guardia», e il suo atteggiamento nel fornire informazioni precise e affidabili potrebbe risultare ridotto. Pertanto, secondo la Corte la libertà di stampa va salvaguardata in modo effettivo e, quindi, sarebbero incompatibili con il citato articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, misure come le perquisizioni nelle redazioni dei giornali e il sequestro di materiale cartaceo e informatico, disposte dall'autorità giudiziaria e funzionali a individuare la fonte che ha svelato delle notizie al giornalista;
   alla luce di ciò, sarebbe quindi diritto insopprimibile dei giornalisti quello di raccontare quel che accade, ossia fatti e notizie su questioni di interesse generale, e, in materia, la normativa e i giudici nazionali dovrebbero recepire le indicazioni provenienti dalla normativa della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo;
   a parere degli interroganti, sarebbe poi auspicabile chiarire, alla luce del caso in questione, se l'autorità giudiziaria si adoperi così tempestivamente nel caso di una denuncia presentata da parte di un qualsiasi comune cittadino, invece che da parte di un potente manager di una ricca compagnia di assicurazioni –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e se sia possibile sapere, anche dai dati statistici in possesso del ministero, quali siano i tempi entro i quali, generalmente, la procura di Torino si attiva, concretamente, a seguito dell'inoltro di una denuncia, valutando in tale contesto la sussistenza dei presupposti per l'esercizio degli ulteriori poteri di competenza. (4-17556)