• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/04601/098    premesso che:     l'articolo 3 del provvedimento in esame detta disposizioni per consentire ai comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04601/098presentato daLATRONICO Cosimotesto diMartedì 1 agosto 2017, seduta n. 846

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del provvedimento in esame detta disposizioni per consentire ai comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di dare in concessione o in affitto ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni terreni e aree edificate in stato di abbandono, che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni;
    nel caso di terreni e aree edificate appartenenti a privati i richiedenti devono presentare una manifestazione di interesse. Il Comune pubblica in una apposita sezione il progetto ricevuto ed informa il proprietario dell'interesse manifestato, proponendogli una proposta irrevocabile di contratto di affitto. In caso di assenso del proprietario, il Comune dà il via libera all'esecuzione del progetto;
    secondo una ricerca del Cescat-Centro studi casa ambiente e territorio di Assoedilizia, in Italia esistono oltre 2 milioni di case abbandonate e disabitate. Molte sono diroccate o cadenti. Esse sono ubicate nei comuni in via di spopolamento delle aree interne o montane del Paese, soprattutto nelle aree meridionali, ma anche in grandi città come Roma o Milano. Spesso si tratta di proprietà lasciate a più eredi o con atti di cessione dal dubbio valore legale, nella forma tipica della scrittura privata, la cui validità deve essere confermata in via giudiziaria;
    molti immobili abbandonati sono iscritti nel catasto e, in caso di permanenza dell'abbandono, soprattutto per quelli non in condominio, dovrebbero essere stralciate dallo stesso. Tra l'altro ciò è motivo della discrepanza tra il numero delle abitazioni risultanti al catasto (31,5 milioni) e quello viceversa rilevato dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) in occasione dell'ultimo censimento (28,5 milioni);
    nel 2015 il Consiglio nazionale del notariato, che ha diffuso una sorta di guida per applicare la possibilità offerta dal codice di civile di liberarsi di immobili per i quali la proprietà costituisce un peso. Al fine di dismettere la proprietà immobiliare occorre un formale negozio di rinunzia, il quale richiede la forma scritta ed è soggetto a trascrizione. L'ordinamento, inoltre, non consente che lo stesso possa acquisire la qualifica di res nullius, essendo pertanto previsto l'acquisto in capo allo Stato. Semplificando, l'immobile dopo la rinuncia entra obbligatoriamente a far parte del patrimonio pubblico. Confedilizia ha calcolato che, per un immobile con rendita catastale di 250 euro e una base imponibile di 31.500 euro, si dovrebbero sborsare da 3.000 a 3.500 euro se si applicano le imposte di registro piuttosto che l'imposta sulle successioni e donazioni, oltre alle imposte ipotecarie e catastali;
    da quanto sopra esposto si deduce l'esistenza di un vasto patrimonio immobiliare inutilizzato, ma soprattutto bloccato. Non è infrequente il caso, soprattutto nei borghi e nei piccoli comuni, di acquirenti interessati ad immobili abbandonati, ma impossibilitati nell'acquisto da atti catastali non aggiornati o incompleti o dalla presenza (o meglio: dalla assenza) di molteplici proprietari, talvolta irreperibili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di integrare, con un successivo provvedimento, le disposizioni dell'articolo 3 del provvedimento in esame, prevedendo misure volte a consentire la ricomposizione immobiliare e l'adozione di procedure volte a favorire la possibilità per i comuni di riutilizzare gli immobili abitativi abbandonati presenti sul proprio territorio.
9/4601/98. (Testo modificato nel corso della seduta) Latronico.