• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/03932 BOCCHINO, PETRAGLIA, VACCIANO, BIGNAMI, MUSSINI, SIMEONI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti: il 30...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-03932 presentata da FABRIZIO BOCCHINO
martedì 1 agosto 2017, seduta n.870

BOCCHINO, PETRAGLIA, VACCIANO, BIGNAMI, MUSSINI, SIMEONI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti:

il 30 settembre 2016 il rappresentante nazionale del personale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e 31 rappresentanti di sezioni e laboratori nazionali dell'ente hanno chiesto con una formale lettera al professor Ferroni, presidente dell'INFN, e per conoscenza a tutte le organizzazioni sindacali di categoria, di attivarsi "sia all'interno che all'esterno dell'Ente con tutte le azioni ed in tutte le forme che possano portare al superamento del rilevamento automatico dell'orario di lavoro";

i firmatari della lettera affermano che "non sussiste alcun obbligo, né contrattuale né di legge, di controllare l'orario di lavoro di ricercatori e tecnologi col cartellino" e che "pertanto l'imposizione di tale obbligo risulta illegittima, a contratto vigente", affermano altresì che "una non trascurabile frazione di colleghi ritiene in ogni caso che il cartellino sia una grave violazione della propria autonomia, sia nella forma che nella sostanza, oltre che una fonte di continui problemi nella rendicontazione dei progetti" e che la maggioranza dei colleghi, invece, "pur ritenendo che le attuali modalità di utilizzo del cartellino non costituiscano un serio problema nello svolgimento della propria attività, esprime preoccupazione per l'evoluzione che il controllo dell'orario di lavoro potrebbe avere nel nuovo quadro normativo e contrattuale, con conseguenze negative sul proprio lavoro di ricerca";

infatti l'art. 58, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro della ricerca, sottoscritto il 21 febbraio 2002, testualmente recita: "I ricercatori e tecnologi hanno l'autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro". Ciò è ulteriormente confermato da una pluralità di pronunce giurisprudenziali di legittimità e amministrative che unanimemente ritengono che "per i dipendenti pubblici l'obbligo di adempiere alle formalità prescritte per il controllo dell'orario di lavoro deve discendere da apposita fonte normativa legale o contrattuale" (Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenze n. 3298 dell'8 aprile 1994 e n. 11025 del 12 maggio 2006, nonché numerose sentenze del TAR, non ultima la sentenza n. 250 del 2 febbraio 1995 del TAR del Lazio) e che non è sufficiente una norma di tipo generale, quale l'art. 22 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, per introdurre tale obbligo. Di particolare rilevanza è l'ultima pronuncia su tale materia della Corte d'Appello di Bologna (n. 435/2015 del 29 luglio 2015) che, nel valutare il ricorso dell'Istituto del CNR contro la precedente sentenza di primo grado, ha affermato che "deve ritenersi non solo che i ricercatori e tecnologi abbiano l'autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro ma che sia, correlativamente, esclusa l'introduzione di forme di disciplina dell'orario di lavoro e di controllo sull'osservanza dello stesso, salve le eventuali determinazioni di una costituenda commissione paritetica" prevista a livello di intero comparto Ricerca. Di conseguenza, afferma la Corte, "il sistema di rilevazione a badge previsto (...) per verificare i tempi di presenza in sede è palesemente in contrasto con la disciplina contrattuale";

tenuto conto che:

la lettera menzionata non ha avuto nessun riscontro da parte della presidenza dell'INFN, tanto che un numeroso gruppo di ricercatori e tecnologi hanno ritenuto doveroso rivolgersi ad alcuni avvocati giuslavoristi per richiedere un parere ed eventualmente adire le competenti autorità per la cessazione di quelli che ritengono veri e propri abusi;

i legali consultati hanno espresso la convinzione che la questione presenti svariati profili di illegittimità, anche in considerazione della giurisprudenza formatasi, e hanno convenuto di procedere prioritariamente con una formale diffida, al fine di richiedere la cessazione immediata dell'obbligo della marcatura segnatempo tramite cartellino;

la diffida richiede, altresì, il ricalcolo dell'errata attribuzione dei buoni pasto che l'INFN attribuisce ai ricercatori e tecnologici, tenendo conto solo delle ore di lavoro giornaliere svolte presso la sede e non sulla base dell'intero orario di lavoro ordinario, dato dalla somma dell'orario svolto in sede e di quello svolto fuori sede (ai sensi del comma 3 dell'art. 58 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 febbraio 2002). Ad ulteriore riprova di ciò, si evidenzia che l'art 5 del CCNL del 21 febbraio 2002 stabilisce, al comma 2, che "il buono pasto (...) viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa" e al comma 6 che "Al personale dei livelli III-I la consegna dei buoni pasto avviene sulla base di apposite dichiarazioni del dipendente di effettuare l'orario di lavoro di cui al comma 2";

anche la disciplina che regolamenta l'attribuzione dei buoni pasto ai ricercatori e ai tecnologi, quindi, non fa alcuna menzione di sistemi automatici per la rilevazione dell'orario di lavoro ordinario, ma si basa solamente sulla dichiarazione del personale;

considerato che:

l'obbligo per i ricercatori e tecnologi di utilizzare il marcatore segnatempo risulta essere un unicum nel mondo della ricerca internazionale e di fatto penalizza e mortifica l'organizzazione del lavoro ancora una volta vincolata a inutili rituali, che certamente non migliorano la produttività e la qualità della ricerca;

agli interroganti appare quantomeno contraddittorio l'obbligo di utilizzo del marcatore segnatempo con la definizione di ricercatore presente nella sezione 3 della carta del ricercatore: "definizione tratta dal manuale di Frascati" accettata a livello internazionale. I ricercatori sono descritti come «Professionisti impegnati nella concezione o nella creazione di nuove conoscenze, prodotti, processi, metodi e sistemi nuovi e nella gestione dei progetti interessati», un lavoro dunque di tipo intellettuale e creativo, che è in antitesi con rigidi schemi orari e con la delimitazione temporale della prestazione lavorativa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non intenda, nell'ambito dei poteri di vigilanza e legislativi ad esso afferenti o finanche di indirizzo in sede di contrattazione, intervenire tempestivamente al fine di chiarire che non sussiste obbligo di rilevamento automatico dell'orario di lavoro dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca e di liberare la ricerca da inutili lacciuoli, volti solo a parere degli interroganti a comprimere la libertà di ricerca costituzionalmente garantita;

se non voglia intervenire per ristabilire gli spazi di autonomia degli enti pubblici di ricerca, attivando un'indagine conoscitiva volta ad appurare la presenza di illegittime imposizioni al personale ricercatore e tecnologo.

(3-03932)