• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/DOC.VIII,N ... valutato il progetto di bilancio interno per il 2017, premesso che: l'articolo 69 della Costituzione dispone che i membri del Parlamento ricevano esclusivamente un'indennità stabilita dalla...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/DOC.VIII,N.9-10/20 presentato da ENRICO CAPPELLETTI
martedì 1 agosto 2017, seduta n. 870

Il Senato,
valutato il progetto di bilancio interno per il 2017, premesso che:
l'articolo 69 della Costituzione dispone che i membri del Parlamento ricevano esclusivamente un'indennità stabilita dalla legge. Ciononostante, attraverso l'adozione di regolamenti interni delle Camere, si è istituito altresì un regime speciale di tipo previdenziale per i deputati ed i senatori;
l'opera di razionalizzazione dei costi di funzionamento del Senato della Repubblica non solo si rivela urgente sotto il profilo strettamente "contabile", ma si rende assolutamente necessaria per tentare di riavvicinare i cittadini alla istituzione parlamentare, in armonia con l'andamento economico del Paese;
considerato che:
il vitalizio parlamentare, non connesso alla somma contributiva versata da ciascun senatore cessato dalla carica, risulta un privilegio non più sostenibile dalla finanza pubblica: sia in termini economico-finanziari, sia in termini di etica pubblica e di equità sociale;
per quanto concerne il capitolo riferito al "Trattamento dei Senatori cessati dal mandato", il bilancio di previsione prevede una spesa di ben 83 milioni di euro per l'anno 2017, perfettamente invariata rispetto all'anno precedente;
la giurisprudenza prevalente ha raggiunto una assestata conclusione in ordine alla "natura non previdenziale" degli emolumenti erogati agli ex componenti di assemblee elettive (Corte conti sez. Lombardia 24 giugno 2015, n. 117),
impegna, per quanto di rispettiva competenza, il Collegio dei Senatori Questori e il Consiglio di Presidenza,
a voler disporre, a decorrere dalla data di approvazione del presente atto di indirizzo, che gli assegni vitalizi a favore dei senatori cessati dal mandato, ivi compresi quelli di reversibilità, siano - in ogni caso - erogati esclusivamente sulla base del metodo di calcolo previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, oltreché dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
a voler disporre la non cumulabilità degli assegni vitalizi a favore dei senatori cessati dal mandato, ivi compresi quelli di reversibilità, con redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici o da emolumenti direttamente erogabili da altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale a coloro che ne sono stati componenti, ad esclusione della Camera dei deputati;
a voler destinare i risparmi derivanti dal presente atto di indirizzo all'entrata del bilancio dello Stato.
(numerazione resoconto Senato G21)
(9/Doc. VIII, n. 9-10/20)
CAPPELLETTI, PUGLIA, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BUCCARELLA, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA