• C. 4609 EPUB Disegno di legge presentato il 28 luglio 2017

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Atto a cui si riferisce:
C.4609 Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; d) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; e) Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017


Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge Allegato 1
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4609


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(ALFANO)
di concerto con il ministro dell'interno
(MINNITI)
con il ministro della giustizia
(ORLANDO)
con il ministro della difesa
(PINOTTI)
con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
con il ministro dello sviluppo economico
(CALENDA)
e con il ministro dei beni e delle attivitá culturali e del turismo
(FRANCESCHINI)
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; d) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; e) Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017
Presentato il 28 luglio 2017


      

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Onorevoli Deputati! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica di cinque accordi tra l'Italia e altrettante organizzazioni internazionali, di cui tre presenti nel territorio nazionale.
      Queste tre organizzazioni – l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO), il Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali (ICCROM) e la Multinational Force and Observers (MFO) hanno già la propria sede in Italia in virtù di precedenti intese che si è reso necessario rinegoziare in ragione dei molti anni trascorsi dalla firma e delle mutate esigenze delle organizzazioni stesse, spesso dettate dalla necessità di ampliamento delle attività svolte.
      Il fatto che tali importanti organizzazioni abbiano la propria sede a Roma costituisce un notevole valore aggiunto, in termini di prestigio internazionale, per il nostro Paese e un volàno per il settore della promozione dello Stato di diritto e della giustizia (IDLO), della tutela dei beni culturali (ICCROM), del ruolo dell'Italia nel sostegno alle operazioni di mantenimento della pace (MFO).
      Come ulteriore effetto indiretto della presenza di tali organizzazioni in Italia, vanno altresì menzionati le positive ricadute economiche da esse generate sul territorio e il positivo effetto determinato sull'indotto produttivo sviluppatosi negli anni intorno ad esse.

a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017.

      L'IDLO (International Development Law Organization) è un'organizzazione intergovernativa dedicata alla promozione dello Stato di diritto e delle pratiche di buon governo nei Paesi in via di sviluppo, in transizione economica e nei Paesi in situazione post-belliche.
      Nato nel 1983 come organizzazione internazionale non governativa con sede nei Paesi Bassi, l'originario Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI) si è trasformato nel 1988 (con l'Accordo internazionale per la creazione dell'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo, sottoscritto il 5 febbraio 1988 da otto membri, tra i quali l'Italia) in organizzazione intergovernativa trasferendo la propria sede a Roma.
      Nel 2002 l'IDLI ha cambiato la propria denominazione in IDLO, adottando contestualmente una prima revisione dell'Accordo del 1988. Ulteriori modifiche e integrazioni dell'Accordo istitutivo, approvate dagli Stati membri secondo le procedure previste, sono intervenute nel 2008 e, da ultimo, nel 2012.
      Attualmente i membri dell'IDLO sono 27 (tra gli altri, oltre a numerosi Paesi membri dell'Unione europea, gli Stati Uniti d'America, la Cina, l'Afghanistan, il Kenya, l'Egitto, il Sudan, il Mozambico, le Filippine, e il Salvador).
      Gli organi di governo dell'IDLO (in base all'Accordo istitutivo del 1988, come successivamente emendato) sono:

          l'Assemblea degli Stati membri (Assembly of Parties), che si riunisce annualmente, approva il programma di lavoro e il bilancio per l'anno futuro e il rapporto descrittivo e finanziario delle attività svolte dall'Organizzazione nell'anno precedente nonché adotta raccomandazioni in materia di politica e gestione dell'IDLO;

          il Consiglio consultivo (Board of advisers), che si riunisce almeno una volta l'anno, è costituito da esperti di settore (eletti dall'Assemblea; siedono a titolo personale) che contribuiscono alla preparazione delle decisioni dell'Assemblea e della loro attuazione da parte del Direttore generale,

mediante la formulazione di «opinioni consultive»;

          lo Standing committee, che si riunisce non meno di tre volte l'anno, favorisce il collegamento tra l'Assemblea, il Consiglio consultivo e il Direttore generale, con la funzione di monitoraggio dell'attuazione delle attività di bilancio dell'Organizzazione;

          il Direttore generale (eletto dall'Assemblea per un mandato di quattro anni, rinnovabile una sola volta), che è a capo della struttura esecutiva dell'Organizzazione, assicura l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea e prepara e presenta il bilancio annuale.

Missione e obiettivi dell'IDLO.

      Si tratta dell'unica organizzazione intergovernativa esclusivamente dedicata alla promozione dello Stato di diritto ed è ormai considerata un primario riferimento internazionale nel settore della giustizia.
      L'IDLO svolge attività a sostegno di comunità e Governi nel settore delle riforme legislative e dello sviluppo delle istituzioni al fine di promuovere pace, giustizia, sviluppo sostenibile e opportunità economiche. L'Organizzazione contribuisce allo sviluppo di società stabili e inclusive, nelle quali vi siano opportunità per tutti e dove ciascun individuo possa condurre, senza discriminazioni, un'esistenza libera dal timore e dal bisogno. Si occupa, inoltre, di attività di ricerca nel settore del diritto e sui temi della giustizia.
      Il lavoro svolto dall'Organizzazione integra anche le attività delle altre organizzazioni internazionali, aventi sede a Roma (l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura – FAO, il Programma alimentare mondiale – WFP, il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo – IFAD e Bioversity International), che operano nel campo della sicurezza alimentare e dello sviluppo dell'agricoltura sostenibile. Lo Stato di diritto è infatti essenziale per ottenere uno sviluppo sostenibile. L'IDLO incentiva l'uso sostenibile della terra, l'energia pulita e gli investimenti a basso tenore di carbonio; partecipa alla progettazione di soluzioni per ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici e preservare la biodiversità. L'IDLO offre, inoltre, apprezzati contributi nel settore del diritto con riferimento al tema dell'equo accesso alla terra e alla parità tra i sessi nelle attività rurali.
      Attraverso le proprie rappresentanze permanenti a New York e a Ginevra (l'IDLO ha ottenuto nel 2001 lo status di osservatore presso le Nazioni Unite), l'Organizzazione partecipa alle attività dell'ONU con riferimento sia alle discussioni in corso per la definizione della nuova Agenda dello sviluppo post-2015 sia alle tematiche collegate alla promozione e alla tutela dei diritti umani.
      Nel dicembre 2012, l'IDLO ha adottato un nuovo piano strategico per gli anni 2013-2016. Il piano si propone di promuovere una «cultura della giustizia» a livello internazionale mediante una serie di attività per il raggiungimento di tre obiettivi principali:

          1) rafforzamento della credibilità dei sistemi giudiziari;

          2) promozione e facilitazione dell'accesso alla giustizia;

          3) promozione di approcci legali innovativi per favorire uno sviluppo economico sostenibile.

      L'IDLO ha accumulato un'esperienza di interventi in oltre 170 Paesi attraverso una rete di circa 2.500 esperti e in collaborazione con 47 associazioni indipendenti e ha organizzato corsi di formazione per oltre 20.000 giuristi provenienti da tutto il mondo.
      Le attività dell'IDLO sono in rapida espansione: se nel 2010 gestiva 20 progetti per un valore di poco meno di 19 milioni di dollari (si veda il diagramma allegato), nel 2014 i programmi gestiti sono stati 47 per un valore di oltre 87 milioni di dollari.
      Fondamentali per l'IDLO sono in particolare i contributi unrestricted (core) che consentono una programmazione flessibile e prevedibile delle attività, comprese le spese di funzionamento. L'Italia è tradizionalmente uno dei principali donatori di

risorse core dell'Organizzazione ospitata. Negli ultimi anni, a fronte anche delle minori risorse allocate alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per contributi volontari, sono emersi tra i più importanti donatori di finanziamenti core (si veda la seconda tabella allegata, con le stime complessive per il periodo 2010-2016) gli Stati Uniti d'America (che hanno fatto dell'IDLO, in particolare in Afghanistan, l'agenzia internazionale di riferimento per lo sviluppo del rule of law in situazioni post-conflitto) e i Paesi Bassi (divenuti il principale donatore di risorse «core»). Questi ultimi, anche nel quadro di un tentativo mirato a trasferire la sede dell'ente internazionale all'Aja, si sono impegnati ad erogare ingenti finanziamenti (fino ad un massimo di 17,5 milioni di euro in quattro anni) all'IDLO. L'Italia si è opposta alla proposta olandese di trasferimento, riuscendo a mantenere a Roma il centro dell'Organizzazione; all'Aja è stato invece aperto, nel 2014, un ufficio distaccato.
      La revisione dell'Accordo di sede, che risale al 1992 (con modifiche apportate nel 1993), deriva dall'opportunità, da un canto, di tenere conto del mutato quadro istituzionale interno dell'Organizzazione (che ha mutato anche denominazione) e, dall'altro, di specifiche esigenze segnalate dall'Organizzazione (in particolare alla luce del trattamento concesso dai Paesi Bassi nell'accordo di sede per l'ufficio distaccato dell'Aja), di consolidare la sua presenza in Italia, scongiurando in tal modo il rischio di un possibile trasferimento della stessa in un altro Paese.
      Vanno anche tenuti in considerazione i ritorni economici derivanti dalla presenza dell'IDLO in Italia, in virtù del il fatto che l'Organizzazione acquista beni e servizi necessari per le proprie attività presso fornitori italiani e che una quota rilevante degli stipendi al personale viene spesa in Italia. Numerose sono, inoltre, le collaborazioni con enti e istituzioni italiani consolidate nel tempo dall'IDLO (si veda l'elenco riportato di seguito).

Conclusioni.

      Lo sforzo intrapreso per mantenere a Roma la sede di un polo internazionale così importante (che comprende anche, con l'ospitalità offerta alla FAO, WFP e all'IFAD, il Polo delle Nazioni Unite per la sicurezza alimentare) rende necessario, pur nel complicato momento finanziario, assumere posizioni difensive suggerendo azioni mirate a consolidare, per quanto possibile, la permanenza delle Organizzazioni aventi sede nel nostro Paese. Occorre, infatti, scongiurare (alla luce del tentativo operato dai Paesi Bassi) il rischio di un possibile trasferimento dell'IDLO, in considerazione sia del suo crescente prestigio internazionale nel settore del diritto e della giustizia sia dei benefìci economici – diretti e indotti – derivanti dalla sua presenza nel territorio italiano.
      Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha pertanto negoziato l'aggiornamento dell'Accordo di sede, contenente anche l'impegno (come già fatto dai Paesi Bassi per il personale di nazionalità olandese) di concedere l'esenzione dalla tassazione diretta anche al personale italiano regolarmente impiegato presso l'IDLO.

      Collaborazioni dell'IDLO con partner italiani:

          Avvocatura dello Stato;

          Bioversity International – Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche;

          CIHEAM – Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei;

          Commissione di Venezia – Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto;

          Consiglio di Stato;

          Consiglio superiore della magistratura;

          Corte suprema di cassazione;

          Fondazione Rosselli;

          ICCROM – Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali;

          IIHL – Istituto internazionale di diritto umanitario (Sanremo);

          IILA – Istituto italo-latino americano;

          IPALMO – Istituto per le relazioni tra l'Italia e i paesi dell'Africa, America Latina, Medio Oriente;

          ISICS – Istituto superiore internazionale di scienze criminali (Siracusa);

          Ministero della giustizia;

          Procura generale della Repubblica presso la suprema Corte di cassazione;

          UINL – Union internationale du notariat;

          UNDESA – Dipartimento per lo sviluppo economico e sociale delle Nazioni Unite (Ufficio di Roma);

          UNICRI – Istituto interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalità e la giustizia;

          UNIDROIT – Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato;

          Università degli studi di Trento;

          Università degli studi Roma tre;

          Università telematica UNITELMA Sapienza;

          ASTALDI Spa.

b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017.

      L'International centre for the study of the preservation and the restoration of cultural property (ICCROM) è un'organizzazione intergovernativa alla quale aderiscono attualmente 133 Stati, che promuove a livello internazionale la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio culturale. È stata istituita per decisione della IX Conferenza generale dell'UNESCO nel 1956. A seguito della sottoscrizione dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNESCO del 1957, ratificato con la legge 11 giugno 1960, n. 723, il Centro ha stabilito la propria sede a Roma nel 1959 ed è attualmente ospitato presso un'ala del complesso monumentale di San Michele a Ripa.
      Gli organi di governo dell'ICCROM sono il Segretariato, l'Assemblea generale, in cui sono rappresentati tutti gli Stati membri, e il Consiglio. Quest'ultimo è composto da membri eletti dall'Assemblea generale, nella proporzione di uno ogni cinque Stati membri, da un rappresentante del Governo italiano, un rappresentante dell'Istituto superiore per il restauro e la conservazione, un rappresentante dell'UNESCO, un rappresentante dell'International council of museums (ICOM), un rappresentante dell'International council on monuments and sites (ICOMOS) e un rappresentante dell'International union for the conservation of nature (IUCN). L'attuale Direttore generale dell'ICCROM è il dottor Stefano De Caro, il cui mandato di sei anni scadrà il 31 dicembre 2017. L'Organizzazione ha attualmente in organico 35 dipendenti, di cui 14 di nazionalità italiana (13 strutturati e un consulente esterno).
      L'Italia partecipa al bilancio ordinario dell'Organizzazione con un contributo obbligatorio erogato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – Direzione generale per la promozione del sistema Paese, ufficio VI, pari nel 2014 a 168.000 euro.

Disciplina fiscale.

      Lo Scambio di lettere tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'ICCROM ha l'obiettivo di emendare l'Accordo di sede del 1957 modificando la disciplina relativa alle esenzioni fiscali concesse al personale dell'Organizzazione.
      L'articolo 11 dell'Accordo di sede attualmente vigente prevede che i funzionari dell'ICCROM, con l'esclusione di quelli di nazionalità italiana o di coloro che avevano residenza abituale in Italia prima dell'istituzione del Centro, godano dell'esenzione dalle imposte sugli emolumenti e sulle indennità versate a titolo di remunerazione dall'Organizzazione.
      Per compensare questa differenza di trattamento, nel 1978 il Consiglio dell'ICCROM ha approvato una risoluzione che impegna l'Organizzazione a rimborsare ogni anno i funzionari italiani delle tasse da loro versate allo Stato italiano in relazione al salario percepito dall'ICCROM.
      Di contro, la Convenzione del 1947 sui privilegi e le immunità degli istituti specializzati delle Nazioni Unite, principale fonte normativa a livello multilaterale in questo settore, prevede che tutti i funzionari delle agenzie delle Nazioni Unite debbano beneficiare dell'esenzione fiscale dalle imposte dirette sulle remunerazioni, senza distinzioni basate sulla nazionalità.
      L'Italia ha ratificato la Convenzione in oggetto nel 1985, 28 anni dopo l'Accordo di sede con l'ICCROM, peraltro formulando una riserva all'atto di adesione all'Accordo in base alla quale il Governo italiano si è riservato la facoltà di limitare, in sede di negoziazione di un accordo di sede, l'applicazione dei privilegi fiscali.
      La questione della corretta applicazione dell'articolo 11 dell'Accordo di sede si è posta con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 1992, dell'elenco degli istituti specializzati delle Nazioni Unite nei confronti delle quali si assicurava l'applicazione senza restrizioni della citata Convenzione

del 1947. L'elenco includeva l'ICCROM, che ha pertanto maturato l'aspettativa che nell'applicazione senza restrizioni fosse compresa anche la materia delle esenzioni fiscali.
      Il 17 settembre 2013 l'Agenzia delle entrate, rispondendo a un interpello proposto dall'ICCROM, ha chiarito che l'estensione dell'esenzione fiscale ai funzionari italiani è possibile solo attraverso un emendamento all'articolo 11 dell'Accordo di sede, non potendo essa essere accordata in via interpretativa sulla base di quanto previsto nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 1992.

Opportunità di mantenere la sede dell'ICCROM in Italia.

      Una mancata soluzione negoziata della questione del trattamento fiscale dei funzionari italiani potrebbe riflettersi negativamente sul mantenimento della sede dell'ICCROM in Italia.
      Per l'ICCROM, a partire dal 2013, il costo del rimborso delle tasse ai dipendenti italiani è più elevato del contributo italiano all'Organizzazione. Questo aspetto ha allarmato l'Assemblea generale degli Stati membri dell'ICCROM, riunitasi a Roma nel novembre 2013, poiché la differenza tra il rimborso e il contributo italiano potrà essere coperta solo attingendo al bilancio dell'Organizzazione, cui contribuiscono tutti gli Stati membri. L'Assemblea generale in quell'occasione ha pertanto approvato una mozione, votata all'unanimità e con la sola astensione dell'Italia, che invitava il Direttore generale dell'ICCROM ad avviare un negoziato con il Governo italiano per consentire l'esenzione dei dipendenti italiani dalla tassazione nazionale, in applicazione della Convenzione del 1947 sui privilegi e le immunità degli istituti specializzati delle Nazioni Unite.
      Qualora non si pervenisse a un aggiornamento dell'attuale quadro istituzionale dell'Accordo di sede con l'Italia, l'Organizzazione potrebbe interpellare la comunità degli Stati membri per accogliere altre manifestazioni di interesse ad ospitare la sede dell'Organizzazione, a condizioni più vantaggiose di quelle attualmente offerte dall'Italia.
      L'emendamento dell'articolo 11 dell'Accordo di sede avrà un effetto positivo sulla permanenza dell'ICCROM nel nostro Paese. Si tratta di un'organizzazione intergovernativa tra le prime agenzie della famiglia delle Nazioni Unite ad essere state insediate in Italia, grazie all'indiscusso prestigio di cui il nostro Paese gode nel campo del restauro e della conservazione del patrimonio culturale. Nonostante le ridotte dimensioni, l'ICCROM rappresenta una platea di 133 Stati e svolge da più di mezzo secolo attività nel campo della formazione e della tutela dei beni culturali, settori a cui tradizionalmente l'Italia annette grande rilevanza e che ci offrono visibilità sul piano internazionale. Sotto il profilo economico, la presenza dell'ICCROM nel nostro Paese garantisce inoltre un ritorno collegato sia alle forniture di beni e servizi acquistati da imprese nazionali sia alla quota di reddito disponibile del personale dell'Organizzazione spesa in Italia. Il mantenimento della sede dell'ICCROM in Italia rappresenta pertanto per il nostro Paese un interesse di particolare rilevanza.
      La richiesta dell'ICCROM di estendere ai funzionari italiani i benefìci fiscali appare peraltro coerente con quanto già previsto negli accordi di sede degli istituti specializzati delle Nazioni Unite presenti sul territorio italiano. L'esenzione fiscale sugli emolumenti percepiti per tutti i dipendenti, senza discriminazioni basate sulla nazionalità, è assicurata ai funzionari della FAO [Accordo di sede del 1950 tra la FAO e l'Italia, articolo XIII, sezione 27, lettera d)]; ai funzionari del WFP [Accordo del 1991 tra l'Italia da una parte e le Nazioni Unite e la FAO dall'altra, articolo XIII, lettera e)]; ai funzionari dell'IFAD [Accordo di sede del 1978 fra l'Italia e l'IFAD, articolo XV, sezione 32, lettera e)]; ai funzionari del Centro internazionale di formazione dell'organizzazione internazionale del lavoro (Accordo complementare sui privilegi e le immunità del centro internazionale di formazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro – OIL a Torino del 1993, articolo 10); ai funzionari impiegati nella

base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi [Memorandum d'intesa del 1994 tra l'Italia e le Nazioni Unite sull'uso delle istallazioni militari in Italia, articolo XVII, lettera b)]; ai funzionari dello United nation system staff college UNSSC [Accordo di sede del 2003 tra l'Italia e l'UNSSC, articolo VIII, comma 1, lettera C); ai funzionari dell'Organizzazione mondiale della sanità – OMS (Accordo tra l'Italia e l'OMS del 2001 per l'istituzione dell'ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, articolo 8); ai funzionari del World water assessment programme di Perugia (Accordo di sede del 2012 tra l'Italia e l'UNESCO, articolo 8).
      Lo scambio di lettere prevede inoltre la corresponsione di un milione di euro una tantum a saldo totale delle somme dovute dallo Stato italiano per la manutenzione della sede dell'ICCROM, secondo quanto statuito dall'articolo 2 dell'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957.

c) Scambio di Note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017.

      La Multinational Force and Observers (MFO), che trae origine dal Trattato di pace del 1979 tra l'Egitto e lo Stato di Israele, è un'operazione multinazionale che svolge attività di peacekeeping nella penisola del Sinai, il cui quartier generale ha sede a Roma. È composta da personale proveniente da tredici nazioni e al suo finanziamento contribuiscono, in parti uguali, Egitto, Israele e Stati Uniti d'America e alcune contributing nations. L'Italia è il quarto Paese contributore in termini di uomini con la qualificata partecipazione della Marina militare. La partecipazione italiana è finanziata dalla MFO (esclusi gli stipendi dei militari), senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
      La MFO ha richiesto una nuova modifica del comma 2 dell'articolo 12 dell'Accordo di sede con l'Italia stipulato il 12 giugno 1982 (emendato con un Addendum nel 1995). La modifica è volta a incrementare fino a quattordici il numero massimo di funzionari a cui estendere le immunità e i privilegi concessi in virtù dell'Accordo, con l'esclusione di quelli aventi nazionalità italiana. La MFO richiede inoltre di specificare nel medesimo comma che tali immunità e privilegi sono estesi anche ai rispettivi congiunti.
      Il comma 2, nella sua versione attuale, limita infatti l'attribuzione di immunità e privilegi a sette funzionari. Si tratta dunque di procedere a un necessario aggiornamento di una disposizione non più rispondente all'evoluzione della MFO nel frattempo verificatasi, a causa dell'intensificazione delle sue attività nella penisola del Sinai, in ragione delle peggiorate condizioni di sicurezza della regione.
      I commi 1 e 3 del predetto articolo 12 rimangono invece invariati.

d) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011.

1. Premessa.

      L'istituzione del Forum internazionale dell'energia (International Energy Forum – IEF) è avvenuta in occasione della Conferenza ministeriale straordinaria tenuta a Riad il 22 febbraio 2011, con l'adozione della Carta istitutiva, intesa a definire la missione e a regolare l'organizzazione e le attività del Forum, firmata nell'occasione dai rappresentanti di 85 Paesi, tra cui l'Italia.
      La Conferenza ministeriale straordinaria che istituiva il Forum era stata preparata con una forte azione politica su scala internazionale promossa dal Regno dell'Arabia Saudita che, coadiuvato dal Regno Unito, ha convocato a Gedda una prima riunione ministeriale sull'energia il 22 giugno 2008 (Jeddah energy meeting).
      Tale azione politica si è quindi sviluppata attraverso una serie di incontri negli anni 2009 e 2010. Per mezzo del lavoro del Gruppo di indirizzo ad alto livello dell'IEF (High-Level steering group) e quindi del Gruppo di indirizzo allargato (Extended steering group) sono stati negoziati i contenuti

della Carta istitutiva. L'Italia ha attivamente partecipato e contribuito insieme con i maggiori Stati membri dell'Unione europea e con le principali potenze economiche emergenti.
      L'obiettivo era dare un fondamento certo e condiviso a un precedente accordo intergovernativo informale, approvato durante la Conferenza ministeriale di Osaka nella primavera del 2002, che definiva in via provvisoria l'organizzazione del dialogo tra Paesi produttori e Paesi consumatori di energia e il primo funzionamento del Forum internazionale dell'energia, dotandolo di un Segretariato e di un Segretario generale con sede a Riad.
      Si deve ricordare che l'Italia è stata parte attiva nel dialogo tra Paesi produttori e Paesi consumatori di energia fin dai suoi inizi (Conferenza di Parigi del 1991). Nei giorni 20-22 aprile 2008 l'Italia, come Presidente del Forum internazionale dell'energia, ha organizzato a Roma la decima Conferenza ministeriale del Forum internazionale dell'energia e il terzo Forum internazionale delle imprese dell'energia.

2. Finalità del Forum internazionale dell'energia.

      Finalità generale del Forum internazionale dell'energia è la collaborazione tra i Governi dei Paesi consumatori-importatori di energia, dei Paesi produttori-esportatori e dei Paesi di transito, nel riconoscimento delle interdipendenze che legano le loro economie.
      A motivare l'istituzione del Forum ha concorso in modo determinante la percezione della necessità di costruire una piattaforma globale di dialogo e di confronto focalizzata intorno alle risorse energetiche tradizionali, in particolare sul petrolio e i suoi derivati e sul gas naturale, allo scopo di contribuire a dare stabilità ai mercati e certezza agli investimenti nei grandi progetti di estrazione di idrocarburi e infrastrutturali. L'elevata instabilità e la volatilità dei prezzi registrate sul mercato del petrolio negli anni successivi al 2007 hanno contribuito ad accelerare il processo di consolidamento del Forum internazionale dell'energia.
      A norma della sua Carta istitutiva, il Forum ha gli obiettivi di:

          a) formare una base condivisa di conoscenze e di interessi tra i suoi Stati membri;

          b) promuovere la stabilità e la trasparenza nei mercati dell'energia per lo sviluppo economico, la sicurezza delle forniture e della domanda di energia, l'ampliamento dei commerci su scala globale, la crescita degli investimenti nelle risorse e nelle tecnologie dell'energia;

          c) definire e proporre princìpi e linee guida per migliorare il funzionamento, la stabilità e la sostenibilità del mercato dell'energia;

          d) facilitare le convergenze tra Stati membri produttori, consumatori e di transito con riferimento ai problemi globali dell'energia; promuovere una migliore comprensione delle loro interdipendenze e dei benefìci che possono derivare dal dialogo e dalla mutua cooperazione tra Stati membri, comprese le imprese che operano nel settore;

          e) agevolare lo scambio di opinioni e le analisi con riferimento alle interazioni tra energia, tecnologia, aspetti ambientali, crescita economica e sviluppo;

          f) creare un clima di confidenza e di fiducia reciproca attraverso un migliore scambio di informazioni e di conoscenze tra gli Stati membri;

          g) facilitare la raccolta e la diffusione di dati, di informazioni e di analisi che contribuiscano alla trasparenza, alla stabilità e alla sostenibilità del mercato dell'energia per mezzo del sistema denominato Joint organisations data initiative (JODI).

3. Relazioni con altre organizzazioni internazionali e con le imprese del settore.

      Nell'adempimento della sua missione, il Forum internazionale dell'energia si indirizza essenzialmente verso due gruppi di Paesi: da un lato i Paesi consumatori-importatori di petrolio e di gas, che dispongono

spesso di ampie conoscenze ed esperienze tecnologiche, dall'altro i Paesi produttori-esportatori, in molti casi caratterizzati da limitate dotazioni di risorse tecniche e imprenditoriali.
      Per i primi la partecipazione al Forum internazionale dell'energia è importante per gli investimenti e le collaborazioni che consente, con evidenti vantaggi in termini di economie di scala e di scambi di informazioni e di riduzione dei rischi di approvvigionamento. Per il secondo gruppo di Paesi il Forum internazionale dell'energia, con la sua competenza e autorevolezza, può facilitare l'avvio di programmi di cooperazione e attrarre investimenti privati che altrimenti incontrerebbero ostacoli, soprattutto sul fronte della copertura dei rischi.
      In un contesto in cui il governo globale dell'energia è in evoluzione, occorre segnalare che una delle principali differenze che caratterizzano il Forum internazionale dell'energia rispetto alle altre organizzazioni internazionali di settore – in primo luogo l'Agenzia internazionale dell'energia (International Energy Agency – IEA) nata nel 1974 nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico , in risposta alla crisi petrolifera, con specifica attenzione per le situazioni di emergenza nel settore degli idrocarburi – consiste nella vocazione universale e neutrale del Forum e quindi nell'adesione di tutti i maggiori Paesi della comunità internazionale, su base paritaria.
      Nell'accordarsi sulla costituzione del Forum, i Paesi promotori hanno avuto cura di inserire nel progetto di Carta istitutiva, poi adottata, alcune clausole dirette a renderne l'attività più efficiente e coerente con il contesto multilaterale in vigore.
      Un principio di carattere generale è quello di evitare duplicazioni rispetto all'attività di altre organizzazioni e agenzie internazionali, in modo tale che, nel costituire il proprio sistema di informazioni e nell'impostare le proprie iniziative, il Forum non entri in competizione con altri organismi già attivi e sperimentati nel settore dell'energia, ma semmai ne tragga i vantaggi derivanti da impostazioni cooperative. D'altro lato, proprio al fine di creare efficaci sinergie sono stati definiti accordi di cooperazione tra il Forum, l'IEA e l'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (OPEC).
      Il Forum internazionale dell'energia non persegue finalità dirette di sviluppo industriale. Va tuttavia notato che, in quanto promuovono collaborazioni nel campo dell'energia, gli scambi informativi e le interazioni tra gli Stati membri hanno ricadute positive anche dal punto di vista delle imprese e delle istituzioni finanziarie interessate. È stato costituito un Comitato consultivo dell'industria (Industry advisory committee) che assiste gli organi statutari del Forum con funzioni consultive e di indirizzo e alle cui riunioni partecipano anche imprese italiane. È inoltre prassi convocare prima delle conferenze ministeriali del Forum, che avvengono di norma con cadenza biennale, un Forum delle imprese dell'energia (Energy business forum) in cui i vertici delle imprese dell'energia interagiscono tra loro ed eventualmente con i ministri dell'energia degli Stati membri sui temi emergenti.

4. Organi di governo del Forum internazionale dell'energia.

      Per adempiere alla sua missione, il Forum internazionale dell'energia dispone di cinque organi statutari: la Conferenza dei ministri, il Consiglio esecutivo, il Gruppo internazionale di supporto, il Comitato consultivo dell'industria, il Segretario generale. Eventuali altri organi sussidiari o temporanei possono essere costituiti con decisione della Conferenza dei ministri o con delibera del Consiglio esecutivo:

          a) la Conferenza (biennale) dei ministri viene convocata di norma ogni due anni con la presidenza di uno degli Stati membri, che provvede alla sua organizzazione, assistito in generale da altri due Stati membri con ruolo di co-presidenti. La Conferenza dei ministri ha l'obiettivo di discutere i temi di interesse politico generale, di definire priorità e indirizzi, di modificare o interpretare la Carta istitutiva del Forum. Per far fronte a situazioni eccezionali o a problemi di interesse urgente possono anche

essere convocate, su richiesta di almeno cinque Stati membri, Conferenze dei ministri straordinarie;

          b) il Consiglio esecutivo è l'organo di governo amministrativo del Forum ed è costituito dai delegati di 31 Stati membri, 23 dei quali sono delegati permanenti. L'Italia è delegato permanente, a causa della sua posizione tra i Paesi consumatori-importatori di energia. I Segretariati dell'IEA e dell'OPEC partecipano alle riunioni come osservatori senza diritto di voto;

          c) il Gruppo internazionale di supporto è l'organo consultivo di cui si avvalgono il Consiglio esecutivo e il Segretario generale per mantenere efficaci relazioni con i rappresentanti degli Stati membri e assicurarne il coinvolgimento;

          d) il Comitato consultivo dell'industria, già citato in precedenza, è un organo consultivo di cui si avvalgono il Consiglio esecutivo e il Segretario generale per lo scambio di informazioni e per i rapporti con le imprese del settore dell'energia e con le loro associazioni. L'Italia è rappresentata nel Comitato dalle sue maggiori imprese impegnate nei settori del petrolio e del gas naturale;

          e) Il Segretario generale (General secretary) dispone di un Segretariato (Secretariat) con un organico di circa 10 addetti (che comprende funzionari e personale esecutivo). Il Segretario generale assiste gli altri organi statutari nello svolgimento delle loro attività; predispone il progetto di bilancio, il programma di lavoro e il rapporto consuntivo di fine esercizio; gestisce le comunicazioni tra il Forum e gli Stati membri, ne coordina indirizza e gestisce in generale l'attività in attuazione del programma di lavoro adottato e delle decisioni degli organi statutari.

      Con l'adozione della Carta istitutiva è stata deliberata in modo definitivo la scelta di Riad come sede permanente del Segretariato del Forum. Il Governo del Regno dell'Arabia Saudita ha provveduto e provvede a mettere a disposizione, senza oneri per gli altri Stati membri, lo spazio per gli uffici e le infrastrutture essenziali necessarie per il funzionamento del Segretariato.

e) Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017.

      Il Consiglio d'Europa (CdE) ha sede a Strasburgo. L'Organizzazione si avvale altresì di uffici periferici per agevolare l'attuazione delle proprie attività e programmi. Uffici periferici del CdE sono attivi sia in Stati membri dell'Organizzazione (Turchia, Azerbaigian, Serbia, Romania, Repubblica di Moldova, Ucraina, Federazione russa, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Repubblica di Macedonia, Georgia, Armenia) sia in Paesi terzi (Kosovo, Marocco e Tunisia). Ulteriori uffici del CdE per il coordinamento con altre organizzazioni internazionali (Unione europea, Organizzazione delle Nazioni Unite – ONU, Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa – OSCE e Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani – OSCE/ODIHR) sono presenti anche a Bruxelles, Ginevra, Vienna e Varsavia.
      Il Memorandum qui illustrato è volto ad attribuire all'unità già informalmente operante a Venezia lo status giuridico internazionale di Ufficio del CdE che sarà dedicato alla gestione di attività di cooperazione euro-mediterranea nel settore della promozione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto promosse dal CdE, anche in sinergia con iniziative dell'Unione europea. L'istituzione di un Ufficio periferico del CdE a Venezia permetterà infine al locale capo della struttura di agire per conto del Segretario generale del CdE, consentendo una più agevole gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio.
      La conclusione di un Memorandum d'intesa per l'istituzione di un Ufficio periferico del CdE a Venezia è stata proposta dal Segretariato del CdE nel 2014. Il testo è stato negoziato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e recepisce le osservazioni via via trasmesse dalle amministrazioni interessate. Il testo è

stato condiviso anche con il comune di Venezia e con la regione Veneto.
      Il testo del Memorandum si compone di 30 paragrafi.
      Nelle premesse sono richiamate le disposizioni dell'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (GAPI), fatto a Parigi il 2 settembre 1949 e ratificato dall'Italia ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1578, e della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res(2010)5, adottata il 7 luglio 2010, relativa allo status giuridico degli Uffici periferici del Consiglio d'Europa.
      Il paragrafo 1 istituisce l'Ufficio di Venezia al fine di promuovere i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto nel Mediterraneo del Sud. Il paragrafo 2 definisce gli obiettivi dell'Ufficio.
      I paragrafi da 3 a 6 specificano le tipologie di personale di cui sarà dotato l'Ufficio (funzionari del CdE, compreso il personale assunto localmente, e funzionari distaccati), definiscono l'obbligo, a carico del CdE, di notificare al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il personale in servizio presso l'Ufficio e il Capo dell'Ufficio, nominato dal Segretario generale del CdE, e sanciscono l'applicazione delle disposizioni del GAPI all'Ufficio e ai suoi funzionari.
      Il paragrafo 7 riconosce all'Ufficio l'esercizio della capacità giuridica del CdE. I paragrafi da 8 a 12 precisano le immunità e i privilegi di cui gode l'Ufficio. In particolare, il paragrafo 8 sancisce l'immunità dalla giurisdizione, salvi i casi in cui il Comitato dei Ministri vi abbia espressamente rinunciato; il paragrafo 8, secondo comma, richiama inoltre l'obbligo del CdE di offrire un meccanismo interno di risoluzione delle controversie per i suoi impiegati in caso di controversie di lavoro. Il paragrafo 9 definisce l'inviolabilità degli edifici e della sede dell'Ufficio. Il paragrafo 10 riguarda l'inviolabilità dell'archivio dell'Ufficio e, in generale, di tutti i documenti ivi contenuti. Il paragrafo 11 precisa l'ambito dell'autonomia finanziaria e valutaria di cui gode l'Ufficio. Il paragrafo 12 regola l'esenzione dell'Ufficio, dei suoi averi, redditi e altri beni da ogni imposta diretta, nonché dai dazi doganali e dalle proibizioni e restrizioni all'importazione e all'esportazione per gli articoli ad uso ufficiale e per le pubblicazioni dell'Ufficio. Il sotto-paragrafo 12(a) precisa che l'esenzione non si applica a tariffe, tasse o diritti dovuti per pagamenti di servizi di pubblica utilità.
      Il paragrafo 13 riguarda le comunicazioni e la corrispondenza (anche privata) dei funzionari dell'Ufficio e l'uso da parte dell'Ufficio dei mezzi di comunicazione.
      Il paragrafo 14 indica le immunità e i privilegi concessi ai funzionari dell'Ufficio, ad eccezione del personale assunto localmente, anche di nazionalità italiana (cui si applica il paragrafo 15) e dei funzionari distaccati (cui si applica il paragrafo 16). Il paragrafo 17 precisa che tali immunità e privilegi sono riconosciuti nell'interesse del CdE e non per il beneficio individuale dei singoli funzionari e che il Segretario generale può agire per revocare tali immunità.
      Ai sensi del paragrafo 14, al personale dell'Ufficio, con l'eccezione del personale assunto localmente e dei funzionari distaccati, sono riconosciuti: a) l'immunità dalla giurisdizione per le parole pronunciate e scritte e per tutti gli atti da essi compiuti ufficialmente e nel limite delle loro competenze; b) l'esenzione da ogni tassazione sugli stipendi e sugli emolumenti pagati dal CdE; c) la non applicazione, ad essi e ai loro coniugi e congiunti a loro carico, delle disposizioni limitanti l'immigrazione e di quelle sulla registrazione degli stranieri; d) il godimento, quanto alle facilitazioni di cambio, degli stessi privilegi concessi ai funzionari di grado equivalente delle missioni diplomatiche accreditate in Italia; e) le facilitazioni per il rimpatrio concesse agli inviati diplomatici in tempo di crisi internazionale; f) il diritto d'importare in franchigia la loro mobilia e le loro masserizie in occasione dell'assunzione delle loro mansioni in Italia e di riesportarle in franchigia nel loro Paese di domicilio.
      Ai sensi del paragrafo, al personale assunto localmente, anche di nazionalità italiana, sono riconosciute: a) l'immunità dalla giurisdizione per le parole pronunciate e scritte e per tutti gli atti da essi compiuti ufficialmente e nel limite delle loro competenze; b) l'esenzione da ogni tassazione sugli stipendi ed emolumenti pagati dal CdE. Tale disposizione è conforme all'articolo 4-bis della regola n. 1234 del 15 dicembre 2005 con cui il Segretario generale del CdE, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 del GAPI, ha regolato le condizioni di impiego del personale assunto localmente presso gli Uffici periferici del CdE.
      Il paragrafo 16 riconosce ai funzionari distaccati tutti i privilegi e le immunità di cui al paragrafo 14, ad eccezione dell'esenzione dalla tassazione sugli stipendi e sugli emolumenti.
      Il paragrafo 18 sancisce che l'Ufficio sarà finanziato con risorse del bilancio ordinario del CdE e con risorse extra-bilancio, ove previsto, per l'attuazione di programmi di cooperazione.
      Il paragrafo 19 autorizza l'uso delle insegne del Consiglio d'Europa presso la sede dell'Ufficio e sui suoi mezzi di trasporto. Il paragrafo 20 regola l'esenzione da accise, dazi e tasse sull'acquisto di beni e di servizi ad uso ufficiale.
      Il paragrafo 21 stabilisce l'esenzione dall'applicazione della legislazione italiana sulla previdenza sociale, sempre che i funzionari appartengano ad uno schema di sicurezza sociale fornito dal Consiglio d'Europa, che copra tutti i rischi menzionati nella legislazione italiana. Ai funzionari, ai loro coniugi e congiunti a loro carico, è riconosciuto il permesso di soggiorno per la durata della loro assegnazione in Italia.
      Il paragrafo 22 regola l'immatricolazione con targa diplomatica dei veicoli dell'Ufficio, opportunamente assicurati con assicurazione per la responsabilità nei riguardi di terzi.
      Il paragrafo 23 sancisce l'obbligo del rispetto delle leggi locali da parte dei funzionari dell'Ufficio.
      Il paragrafo 24 chiarisce che i fornitori di servizi e i consulenti assunti in loco dall'Ufficio rimarranno soggetti alle leggi e ai regolamenti locali.
      Il paragrafo 25 stabilisce che le controversie tra le parti sull'interpretazione o l'applicazione del Memorandum saranno risolte per via diplomatica.
      I paragrafi da 26 a 30 definiscono regole e procedure per l'entrata in vigore, la durata e l'eventuale rinnovo o interruzione della validità del Memorandum. In particolare, il paragrafo 26 stabilisce che l'Ufficio sarà istituito per un periodo iniziale di tre anni, al termine dei quali il Comitato dei Ministri deciderà se rinnovarne i termini di riferimento. Il paragrafo 27 precisa che il Memorandum entrerà in vigore alla data di ricezione della nota verbale con la quale l'Italia notificherà al CdE l'avvenuto completamento delle procedure interne di ratifica e rimarrà in vigore per un periodo di tre anni. Ai sensi dal paragrafo 28, a seguito della decisione del Comitato dei Ministri del CdE di rinnovare i termini di riferimento dell'Ufficio prima del termine di tre anni, il Memorandum continua a rimanere valido fino alla data in cui l'Italia e il CdE concluderanno un Protocollo per rinnovare o modificare il Memorandum. I paragrafi 29 e 30 fanno salva in favore dell'Italia la possibilità di decidere in qualsiasi momento di porre termine all'efficacia del Memorandum, il quale cesserà di produrre effetti al termine dei primi tre anni o, in caso di proroga automatica della sua validità, due mesi dopo la ricezione della nota verbale con cui l'Italia notificherà la decisione al CdE.
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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).


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ANALISI TECNICO-NORMATIVA
Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017.

Parte I – Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

      La revisione dell'Accordo di sede, che risale al 1992, tiene conto del mutato quadro istituzionale interno dell'Organizzazione (che ha cambiato anche denominazione) e, tenendo altresì conto di specifiche esigenze segnalate dall'Organizzazione (in particolare alla luce del trattamento concesso dai Paesi Bassi nell'accordo di sede per l'Ufficio distaccato dell'Aja), di consolidare la sua presenza in Italia, scongiurando in tal modo il rischio di un possibile trasferimento della sede in un altro Paese.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

      Con la legge 28 ottobre 1994, n. 638, l'Italia ha ratificato e dato esecuzione all'Accordo sulla sede dell'IDLO, fatto a Roma il 28 marzo 1992, e al successivo Scambio di note del 19 luglio 1993.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

      Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

      Non risultano elementi di incompatibilità con i princìpi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

      Non risultano elementi di incompatibilità con le competenze e funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

      Non emergono profili di incompatibilità.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

      La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

      Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

      Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

Parte II – Contesto normativo dell'unione europea e internazionale.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

      Non risultano elementi di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

      Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti alla materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

      La ratifica dell'Accordo non presenta profili di incompatibilità con gli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

      Allo stato attuale non risultano giudizi presso la Corte di giustizia dell'Unione europea pendenti relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

      Non risultano indirizzi giurisprudenziali né pendenza di giudizi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

      Non risultano analoghi accordi stipulati da altri Stati membri dell'Unione europea.

Parte III – Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

      L'Accordo modifica il precedente già ratificato ai sensi della legge 28 ottobre 1994, n. 638.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

      La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

      Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

      Non sussistenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

      Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

      Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

      Il provvedimento non necessita di atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

      Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.

Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017.

Parte I – Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

      Lo Scambio di lettere tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l’International Centre for the Study of the Preservation and the Restoration of Cultural Property (ICCROM) sull'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'UNESCO del 1957 ha l'obiettivo di riconoscere ai funzionari di nazionalità italiana dell'Organizzazione internazionale il medesimo regime fiscale che il Governo già accorda alle Agenzie delle Nazioni Unite presenti sul territorio nazionale, scongiurando in tal modo il rischio di un possibile trasferimento della sede in un altro Paese.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

      Ai sensi della legge 11 giugno 1960, n. 723, l'Italia ha ratificato lo Statuto del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il

restauro dei beni culturali (ICCROM), adottato a New Delhi il 5 dicembre 1956, nonché l'Accordo di sede tra Italia e UNESCO, firmato a Parigi del 27 aprile 1957.
      Lo Scambio di note tra il Governo italiano e l'UNESCO per l'integrazione dell'articolo 11 dell'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 è stato ratificato dall'Italia ai sensi della legge 19 maggio 1965, n. 593.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

      Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

      Non risultano elementi di incompatibilità con i princìpi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

      Non risultano elementi di incompatibilità con le competenze e funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

      Non emergono profili di incompatibilità.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

      La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

      Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

      Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

Parte II – Contesto normativo dell'unione europea e internazionale.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

      Non risultano elementi di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

      Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti alla materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

      La ratifica dell'atto non presenta profili di incompatibilità con gli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

      Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

      Non risultano indirizzi giurisprudenziali né pendenza di giudizi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

      Non risultano analoghi atti stipulati da altri Stati membri dell'Unione europea.

Parte III – Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

      L'atto modifica il precedente già ratificato ai sensi della legge 11 giugno 1960, n. 723, e della legge 19 maggio 1965, n. 593.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

      La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

      Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

      Non sussistenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

      Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

      Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

      Il provvedimento non necessita di atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

      Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.

Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017.

Parte I – Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

      L'emendamento all'Accordo con la MFO si inserisce nel più ampio progetto governativo di valorizzazione della presenza in Italia di prestigiose organizzazioni internazionali, rafforzando l'immagine internazionale dell'Italia.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

      Ai sensi della legge 29 dicembre 1982, n. 968, l'Italia ha ratificato e dato esecuzione all'Accordo sullo stabilimento del Quartier generale della MFO in Roma.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

      Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

      Non risultano elementi di incompatibilità con i princìpi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

      Non risultano elementi di incompatibilità con le competenze e funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

      Non emergono profili di incompatibilità.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

      La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

      Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

      Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

Parte II – Contesto normativo dell'unione europea e internazionale.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

      Non risultano elementi di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

      Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti la materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

      La ratifica dell'atto non presenta profili di incompatibilità con gli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

      Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

      Non risultano indirizzi giurisprudenziali né pendenza di giudizi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

      Non risultano analoghi atti stipulati da altri Stati membri dell'Unione europea.

Parte III – Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

      L'atto emenda l'Accordo del 1982, già ratificato ai sensi della legge 29 dicembre 1982, n. 968.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

      La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

      Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

      Non sussistenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

      Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

      Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

      Il provvedimento non necessita di atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

      Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.

Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011.

Parte I – Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

      L'energia è un fattore produttivo fondamentale per la crescita economica dell'Italia: è necessario disporre di energia in condizioni di sicurezza degli approvvigionamenti, con costi bassi, con limitato impatto ambientale ed elevato livello di qualità dei servizi di distribuzione e vendita.
      Nell'anno 2015 il 78 per cento del fabbisogno primario di energia italiano era coperto dalle importazioni, con una produzione nazionale di fonti rinnovabili, gas naturale e petrolio che copriva rispettivamente solo il 13 per cento, il 4 per cento e il 3 per cento della domanda primaria interna. Il dato relativo alle importazioni si confronta con un livello di importazioni di energia medio nell'Unione europea a 28 Stati membri che nello stesso anno era significativamente più basso, pari al 51 per cento. La dipendenza energetica ha gravi conseguenze per il Paese sotto il profilo macroeconomico: la fattura energetica per le importazioni nette di energia, che nel 2014 era di 62 miliardi di euro, ed è stata pari a 43 miliardi di euro nel 2015; si tratta di valori che incidono in modo fortemente negativo sulla bilancia dei pagamenti e sulla competitività delle imprese.
      Ai fini della sicurezza e della riduzione dei costi degli approvvigionamenti energetici, a parità di altre condizioni (livello di domanda e mix di fonti energetiche), l'Italia deve puntare sulla diversificazione e flessibilità delle forniture, su nuove reti e infrastrutture di accesso, sull'integrazione del sistema-mercato nazionale del petrolio e del gas nel sistema europeo e sullo sfruttamento delle risorse nazionali di idrocarburi. Queste linee di azione sono state seguite nelle politiche energetiche degli ultimi anni e sono descritte nella Strategia energetica nazionale: per un'energia più competitiva e sostenibile, documento che il Governo ha proposto per la consultazione pubblica nell'autunno del 2012 e ha emanato nel marzo 2013.
      Il quadro delineato rende evidente l'importanza delle relazioni di interdipendenza e di collaborazione che l'Italia deve mantenere segnatamente con i Paesi produttori-esportatori e di materie prime energetiche e con i Paesi di transito. Le interdipendenze e le collaborazioni riguardano gli investimenti, le relazioni di partenariato industriale, il trasferimento di tecnologie nel campo dell'energia, ma anche in altri campi al fine di aiutare i Paesi produttori-esportatori di materie prime

energetiche a diversificare a loro volta le loro economie e a renderle meno dipendenti dalle sole esportazioni di energia.
      La politica di interdipendenze e di collaborazioni è continuata nel corso degli anni come componente essenziale dei programmi e delle relazioni internazionali bilaterali e multilaterali dell'Italia verso i Paesi produttori di materie prime energetiche e di transito. Pertanto il nostro Paese è stato fin dagli inizi uno dei principali promotori del dialogo tra Paesi produttori e Paesi consumatori di energia, dialogo che è oggi rappresentato e attuato attraverso il Forum internazionale dell'energia (International Energy Forum).

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

      Il quadro normativo di riferimento per quanto concerne le collaborazioni internazionali in materia di rapporti fra Paesi consumatori e produttori di energia e di approvvigionamenti energetici è molto ampio, riguardando sia atti legislativi, sia dichiarazioni e programmi proposti dal Governo e dal Parlamento in diverse occasioni.
      Tra gli atti legislativi più recenti si citano: la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico; il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico (titolo II, capo III, energia); la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»; la «Strategia energetica nazionale per un'energia più competitiva e sostenibile», emanata nel 2013.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

      Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

      Non risultano elementi di incompatibilità con i princìpi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

      Non risultano elementi di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

      Non emergono profili di incompatibilità.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

      La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

      Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

      Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

Parte II – Contesto normativo dell'unione europea e internazionale.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

      Tutti gli Stati membri dell'Unione europea hanno partecipato alla Conferenza ministeriale di Riad del 22 febbraio 2011 che ha istituito il Forum internazionale dell'energia e hanno espresso la loro intenzione di ratificare la Carta istitutiva. La Commissione europea ha partecipato come osservatore.
      Non vi è alcuna incompatibilità o conflitto di interessi tra la posizione di Stato membro dell'Unione europea e la posizione di Stato membro del Forum: i programmi e le attività del Forum sono discussi dagli Stati membri negli organi di governo dell'Unione europea per definire eventualmente posizioni comuni.
      Ai sensi dello Statuto del Forum internazionale dell'energia, sia l'Agenzia internazionale dell'energia sia l'OPEC sono membri del Consiglio esecutivo senza diritto di voto e prendono parte ai lavori degli organi consultivi e agli eventi organizzati dal Forum. Altre organizzazioni internazionali, come la Commissione europea, possono essere invitate, ma nessuna decisione formale è stata fino ad oggi presa al riguardo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

      Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti alla materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

      La ratifica della Carta non presenta profili di incompatibilità con gli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

      Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

      Non risultano indirizzi giurisprudenziali né pendenza di giudizi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

      La Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia è già stata ratificata da altri Stati membri dell'Unione europea.

Parte III – Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

      Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

      La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

      Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

      Non sussistenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

      Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

      Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

      Il provvedimento non necessita di atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

      Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.

Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017.

Parte I – Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

      Il Memorandum è inteso ad attribuire all'unità del Consiglio d'Europa (CdE) già operante a Venezia lo status giuridico internazionale di Ufficio periferico e permetterà la gestione di attività di cooperazione euro-mediterranea nel settore della promozione dei diritti umani, finanziate dal CdE anche in sinergia con iniziative dell'Unione europea.
      La necessità della ratifica del Memorandum, a norma dell'articolo 80 della Costituzione, è da ricondurre in particolare al riconoscimento all'Ufficio e al suo personale di privilegi e immunità, in conformità all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (GAPI) fatto a Parigi il 2 settembre 1949 e ratificato dall'Italia ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1578.
      L'Italia, con la ratifica del Memorandum, potrà consolidare la presenza di un'importante organizzazione internazionale nel Paese, coerentemente con la linea politica di governo intesa a sostenere il ruolo del CdE nella promozione della democrazia, dei diritti umani e

dello Stato di diritto in Europa e nei Paesi della sponda sud del Mediterraneo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

      L'Italia ha aderito al CdE con la legge 23 luglio 1949, n. 433.
      Con legge 27 ottobre 1951, n. 1578, l'Italia ha ratificato e dato esecuzione all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (GAPI), fatto a Parigi il 2 settembre 1949.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

      Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

      Non risultano elementi di incompatibilità con i princìpi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

      Non risultano elementi di incompatibilità con le competenze e funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. L'articolo 9 del Memorandum stabilisce che la sede dell'Ufficio è messa a disposizione dal comune di Venezia, sulla base di un accordo tra quest'ultimo e il CdE. La disposizione tiene conto dell'attuale situazione di fatto concernente la sede dell'unità del CdE informalmente operante a Venezia e fa salve successive diverse decisioni delle due Parti interessate.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

      Non emergono profili di incompatibilità.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

      La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

      Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

      Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

Parte II – Contesto normativo dell'unione europea e internazionale.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

      Non risultano elementi di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

      Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti alla materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

      La ratifica del Memorandum non presenta profili di incompatibilità con gli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

      Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

      Non risultano indirizzi giurisprudenziali né pendenza di giudizi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

      Il testo del Memorandum è stato negoziato a partire da un modello usato dal CdE per la definizione degli accordi di sede con gli altri Paesi in cui sono presenti Uffici periferici del CdE, tra cui la Romania.

Parte III – Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

      Il testo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

      La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

      Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

      Non sussistenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

      Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

      Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

      Il provvedimento non necessita di atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

      Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.


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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017.

SEZIONE 1 – CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

      L'IDLO (International Development Law Organization) è un'organizzazione intergovernativa dedicata alla promozione dello Stato di diritto e delle pratiche di buon governo nei Paesi in via di sviluppo, in transizione economica e nei Paesi in situazione post-bellica. L'Italia è storicamente il principale contributore dell'IDLO (con finanziamenti complessivi per 47 milioni di euro dalla sua istituzione).
      L'Accordo di sede tra l'IDLO e il Governo italiano, fatto a Roma il 28 marzo 1992 e con scambio di lettere modificativo del 19 luglio 1993, ha avuto esecuzione con la legge 28 ottobre 1994, n. 638. In base ad esso l'Organizzazione beneficia dell'esenzione dalla tassazione diretta solo per i membri del personale che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti. Esiste peraltro, secondo una prassi consolidata a livello internazionale, la possibilità per i Paesi ospitanti (come fatto dai Paesi Bassi nell'accordo di sede stipulato firmato nel dicembre 2013 con l'IDLO per l'apertura di un Ufficio distaccato all'Aja) di assicurare alle organizzazioni internazionali una forma di esenzione fiscale per tutto il personale, ivi compreso quello residente stabilmente o cittadino dello Stato ospitante.
      La situazione descritta potrebbe indurre l'IDLO a trasferire la propria sede altrove fuori dell'Italia. L'IDLO ritiene infatti svantaggioso per il proprio personale, di fronte alle esenzioni concesse dai Paesi Bassi, in particolare il mantenimento dell'attuale articolo XV, sezione 21, lettera e.
      La stipula di un nuovo Accordo con l'IDLO persegue l'obiettivo di assicurare all'Organizzazione migliori condizioni di ospitalità che possano favorirne la permanenza in Italia, consentendo al contempo un potenziamento delle attività nel nostro Paese.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

      La revisione dell'Accordo in parola punta a scongiurare il rischio di un possibile trasferimento di un'importante organizzazione internazionale avente sede in Italia in un altro Paese.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

      Il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati potrà essere verificato con il permanere dell'IDLO nel nostro Paese e attraverso il consolidamento della situazione finanziaria e quindi delle attività complessivamente realizzate dall'Organizzazione.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

      A beneficiare dell'Accordo sarà l'Organizzazione, estendendo al proprio personale di nazionalità italiana l'esenzione fiscale di cui attualmente beneficiano i dipendenti stranieri; l'Italia, in quanto Paese ospite dell'IDLO, nella misura in cui l'Organizzazione consoliderà la propria presenza nel nostro Paese, con tutti i benefìci che ne derivano in termini di positive ricadute economiche, politiche e di prestigio internazionale; la comunità scientifico – accademica impegnata nel settore dello sviluppo del rule of law, poiché l'IDLO potrà così sviluppare al meglio le proprie attività istituzionali.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO.

      Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e i rappresentanti designati dall'IDLO nel negoziato hanno appurato i margini di accoglimento delle proposte da parte dell'IDLO sul piano sia giuridico che finanziario e hanno conseguentemente definito il testo dell'Accordo.

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO).

      L'opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo dell'Italia e della città di Roma quale sede di importanti organizzazioni internazionali. Ciò in particolare ove l'IDLO optasse, a causa dell'insoddisfazione rispetto al trattamento assicurato dall'Italia in qualità di Paese ospite, di trasferire altrove la propria sede.

SEZIONE 4 – OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO.

      Per le specifiche finalità dell'intervento, a livello internazionale, non sono state ravvisate scelte alternative, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.
      La stipulazione di detto Accordo è stata pertanto ritenuta la soluzione ottimale al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE.

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

      Non sussistono svantaggi, tranne l'onere quantificato all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, che consentirà, comunque, di consolidare la presenza in Italia di un'importante organizzazione internazionale, con tutte le positive ricadute anche in termini economici.
      Si prevedono anche benefìci concreti sulla formazione di esperienze nel settore della ricerca scientifica.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

      Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

      Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tenere conto per l'attuazione.

      Non sussistono condizioni o fattori esterni attualmente prevedibili che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. L'Accordo non produrrà impatto sull'organizzazione dell'amministrazione, in quanto le materie e gli istituti in esso previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi internazionali competenti alla sua esecuzione.
      Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo sono specificamente indicati nell'articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge di ratifica.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE.

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell'Accordo.

SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

      Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale della Repubblica italiana.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

      All'Accordo sarà data pubblicità tramite il sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

      Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo con la verifica diretta, tramite i propri uffici interessati, delle attività svolte.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

      L'Accordo potrà essere emendato con il consenso reciproco delle Parti. Sulla base degli ottimi e frequenti contatti con la controparte, si valuteranno i risultati conseguiti ed eventualmente si individueranno, laddove necessari, i correttivi per migliorare l'efficacia della cooperazione.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

      A cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si procederà alla relazione di verifica dell'impatto regolatorio che terrà conto, prioritariamente, del consolidamento della situazione finanziaria e delle attività complessivamente realizzate dall'IDLO, nonché degli effetti diretti sul territorio italiano dovuto ai contributi scientifici alle istituzioni italiane e all'indotto economico determinato dalla presenza dei funzionari.

Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017.

SEZIONE 1 – CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE.

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

      Lo scambio di lettere tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'ICCROM ha l'obiettivo di emendare l'articolo 11 dell'Accordo di sede del 1957 estendendo anche al personale dell'Organizzazione di nazionalità italiana il regime di esenzione fiscale, attualmente previsto solo a beneficio dei dipendenti di nazionalità straniera.
      La Convenzione sui privilegi e immunità degli istituti specializzati delle Nazioni Unite del 1947, ratificata dall'Italia nel 1985, prevede che tutti i funzionari delle agenzie delle Nazioni Unite debbano beneficiare dell'esenzione fiscale dalle imposte dirette sulle remunerazioni, senza distinzioni basate sulla nazionalità.
      La Gazzetta Ufficiale n. 115 del 1992 riporta l'elenco delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite presenti sul territorio italiano nei confronti delle quali si assicura l'applicazione senza restrizioni della citata Convenzione del 1947. Tale elenco include anche l'ICCROM.
      La ratifica dello scambio di lettere permetterà all'ICCROM, tra le prime Agenzie della famiglia delle Nazioni Unite a essere insediate in Italia, di svolgere al meglio le proprie attività istituzionali e costituirà per il nostro Paese un'opportunità per rafforzare il rapporto di collaborazione con un'organizzazione attiva nel campo della tutela, valorizzazione e restauro del patrimonio culturale.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

      Lo scambio di lettere ha l'obiettivo di rendere pienamente operativo quanto disposto dall'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 1992, laddove è prevista l'inclusione dell'ICCROM nell'elenco delle istituzioni delle Nazioni Unite cui è garantita l'applicazione integrale delle disposizioni della Convenzione sui privilegi e immunità degli istituti specializzati delle Nazioni Unite del 1947. Lo scambio di lettere consoliderebbe altresì il legame tra l'Italia e l'ICCROM, favorendo il mantenimento della sua sede sul territorio nazionale.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

      Il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati potrà essere verificato con il permanere dell'ICCROM nel nostro Paese e attraverso

il consolidamento della situazione finanziaria e quindi delle attività complessivamente realizzate dall'Organizzazione.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

      A beneficiare dello scambio di lettere sarà l'Organizzazione, nella misura in cui la stessa potrà contare su una maggiore stabilità finanziaria e maggiori risorse per la realizzazione delle attività statutarie; l'Italia, in quanto Paese ospite dell'ICCROM, nella misura in cui l'Organizzazione consoliderà la propria presenza nel nostro Paese, con tutti i benefìci che ne derivano in termini di positive ricadute economiche, politiche e di prestigio internazionale; la comunità scientifico-accademica poiché l'ICCROM potrà così sviluppare al meglio le proprie attività istituzionali.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO.

      Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – Direzione enerale per la promozione del sistema paese, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle finanze, con la partecipazione del Segretariato dell'ICCROM, hanno valutato positivamente i margini di accoglimento della proposta di estensione delle esenzioni fiscali al personale italiano dell'ICCROM sul piano sia giuridico sia finanziario, definendo conseguentemente il testo dello scambio di lettere.

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO).

      L'opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sulle prospettive di mantenimento della sede dell'ICCROM in Italia. Qualora non si pervenisse a un aggiornamento dell'attuale quadro istituzionale dell'Accordo di sede, l'Organizzazione potrebbe interpellare la comunità degli Stati membri per valutare altre manifestazioni di interesse a ospitare la sede dell'Organizzazione, a condizioni più vantaggiose di quelle attualmente offerte dal nostro Paese.

SEZIONE 4 – OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO.

      Per le specifiche finalità dell'intervento, a livello internazionale, non sono state ravvisate scelte alternative, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.
      La stipula dell'atto è stata, pertanto, ritenuta la soluzione ottimale al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE.

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

      Non sussistono svantaggi, tranne l'onere di cui all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, che, comunque, consentirà di consolidare la presenza in Italia di un'importante organizzazione internazionale, con tutte le positive ricadute anche in termini economici, ivi inclusi l'acquisto di beni e servizi presso fornitori italiani e il pagamento degli stipendi al personale, di cui una quota rilevante è verosimilmente spesa in Italia.
      Si prevedono anche benefìci concreti sulla formazione di esperienze nel settore di ricerca sulle relazioni internazionali.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

      Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

      Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tenere conto per l'attuazione.

      Non sussistono condizioni o fattori esterni attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. L'atto non produrrà impatto sull'organizzazione dell'amministrazione, in quanto le materie e gli istituti in esso previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi internazionali competenti alla sua esecuzione.
      Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'atto sono specificamente indicati nell'articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge di ratifica.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE.

      Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell'atto.

SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

      Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale della Repubblica italiana.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

      All'atto sarà data pubblicità tramite il sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

      Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo seguiranno l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo con la verifica diretta, tramite i propri uffici interessati, delle attività svolte.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

      L'atto potrà essere emendato con il consenso reciproco delle Parti. Sulla base degli ottimi e frequenti contatti con la controparte, si valuteranno i risultati conseguiti ed eventualmente si individueranno, laddove necessari, i correttivi per migliorare l'efficacia della cooperazione.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

      A cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si procederà alla relazione di verifica dell'impatto regolatorio, che terrà conto, prioritariamente, del consolidamento della situazione finanziaria e quindi delle attività complessivamente realizzate dall'ICCROM, nonché degli effetti diretti sul territorio italiano dovuti ai contributi culturali alle istituzioni italiane e all'indotto economico determinato dalla presenza dei funzionari.

Scambio di note tra il Governo della Repubblica Italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017.

SEZIONE 1 – CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE.

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

      La Multinational Force and Observers (MFO), che trae origine al Trattato di pace del 1979 tra l'Egitto e lo Stato di Israele, è un'operazione

multinazionale che svolge attività di peacekeeping nella penisola del Sinai, il cui quartier generale è ubicato a Roma. È composta da personale proveniente da 13 nazioni e al suo finanziamento contribuiscono, in parti uguali, Egitto, Israele e Stati Uniti d'America e alcune contributing nations. L'Italia è il quarto Paese contributore in termini di uomini con la qualificata partecipazione della Marina militare.
      La MFO ha richiesto una nuova modifica del comma 2 dell'articolo 12 dell'Accordo di sede con l'Italia stipulato il 12 giugno 1982 (emendato con un Addendum nel 1995). La modifica è diretta a incrementare fino a 14 il numero massimo di funzionari a cui estendere le immunità e i privilegi concessi in virtù dell'Accordo, con l'esclusione di quelli aventi nazionalità italiana. La MFO richiede inoltre di specificare nel medesimo comma che tali immunità e privilegi vengono estesi anche ai rispettivi congiunti.
      L'emendamento persegue l'obiettivo di assicurare a MFO migliori condizioni di ospitalità, consentendone al contempo una razionalizzazione delle attività.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

      La revisione dell'Accordo in parola punta a migliorare l'operatività della MFO.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

      Il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati potrà essere verificato con la migliore organizzazione delle attività realizzate dalla MFO.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

      A beneficiare della revisione dell'Accordo sarà la MFO; l'Italia in quanto Paese ospite della MFO, in termini di positive ricadute economiche, politiche e di prestigio internazionale.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO.

      Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e i rappresentanti della MFO hanno appurato i margini di accoglimento delle proposte da parte della MFO sul piano sia giuridico che finanziario e hanno conseguentemente definito il testo revisionato dell'Accordo.

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO).

      L'opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo dell'Italia e della città di Roma quale sede di importanti organizzazioni internazionali.

SEZIONE 4 – OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO.

      Per le specifiche finalità dell'intervento, a livello internazionale, non sono state ravvisate scelte alternative, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.
      La stipula della revisione dell'Accordo è stata, pertanto, ritenuta la soluzione ottimale al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE.

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

      Non sussistono svantaggi, tranne l'onere quantificato all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, che consentirà, comunque, di consolidare la presenza in Italia di un'importante organizzazione internazionale, con tutte le positive ricadute anche in termini economici.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

      Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

      Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tenere conto per l'attuazione.

      Non sussistono condizioni o fattori esterni attualmente prevedibili che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. L'Accordo revisionato non produrrà impatto sull'organizzazione dell'amministrazione, in quanto le materie e gli istituti in esso previsti

rientrano nelle normali attribuzioni degli organi internazionali competenti alla sua esecuzione.
      Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo revisionato sono specificamente indicati nell'articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge di ratifica.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE.

      Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell'Accordo revisionato.

SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

      Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale della Repubblica italiana.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

      All'Accordo revisionato sarà data pubblicità tramite il sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

      Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo revisionato con la verifica diretta, tramite i propri uffici interessati, delle attività svolte.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

      L'Accordo revisionato potrà essere emendato con il consenso reciproco delle Parti. Sulla base degli ottimi e frequenti contatti con la controparte, si valuteranno i risultati conseguiti ed eventualmente si individueranno, laddove necessari, i correttivi per migliorare l'efficacia della cooperazione.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

      A cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si procederà alla relazione di verifica dell'impatto regolatorio che terrà conto, prioritariamente, del consolidamento delle attività complessivamente realizzate dalla MFO, nonché dell'indotto economico determinato dalla presenza dei funzionari.

Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011.

SEZIONE 1 – CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE.

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

      L'istituzione del Forum internazionale dell'energia (IEF) è avvenuta in occasione della Conferenza ministeriale straordinaria tenuta a Riad il 22 febbraio 2011, con l'adozione della Carta istitutiva, intesa a definire la missione e a regolare l'organizzazione e le attività del Forum, firmata nell'occasione dai rappresentanti di 85 Paesi, tra cui l'Italia.
      Finalità generale del Forum internazionale dell'energia è la collaborazione tra Governi dei Paesi consumatori-importatori di energia, dei Paesi produttori-esportatori e dei Paesi di transito, nel riconoscimento delle interdipendenze che legano le loro economie.
      A motivare l'istituzione del Forum ha concorso in modo determinante la percezione della necessità di costruire una piattaforma globale di dialogo e di confronto focalizzata intorno alle risorse energetiche tradizionali, in particolare sul petrolio e sui suoi derivati e sul gas naturale, allo scopo di contribuire a dare stabilità ai mercati e certezza agli investimenti nei grandi progetti di estrazione di idrocarburi e infrastrutturali. L'elevata instabilità e la volatilità dei prezzi registrate sul mercato del petrolio negli anni successivi al 2007 hanno contribuito ad accelerare il processo di consolidamento del Forum internazionale dell'energia.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

      Finalità generale del Forum internazionale dell'energia è facilitare il dialogo e la collaborazione fra Paesi consumatori-importatori di energia, Paesi produttori-esportatori e Paesi di transito dell'energia, riconoscendo le interdipendenze che legano le loro economie.
      Più specificamente, ai sensi della sua Carta istitutiva, il Forum intende: promuovere la stabilità, la trasparenza e la sostenibilità dei mercati dell'energia; facilitare le convergenze tra Stati membri creando un clima di fiducia reciproca che aiuti gli investimenti e le relazioni tra le imprese dell'energia; agevolare la raccolta e la diffusione di dati e di informazioni e le analisi sui mercati dell'energia, segnatamente sui mercati del petrolio e del gas naturale.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

      Il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati ha riscontro nelle attività del Forum internazionale dell'energia. Tra queste sono da

segnalare: il programma di attività annuale predisposto dal Segretario generale del Segretariato del Forum; il sistema globale JODI per la raccolta e la diffusione di dati su produzione, commercio e domanda di petrolio e suoi derivati e del gas naturale e in prospettiva del carbone e di altre fonti di energia, a cui gli Stati membri contribuiscono e hanno accesso; i seminari e le conferenze su temi di interesse generale come le misure per contenere la volatilità dei prezzi sui mercati delle materie prime energetiche; i rapporti tra imprese (nazionali) di Paesi produttori di energia e imprese internazionali (di diritto privato) dell'energia; i programmi di accesso alle fonti commerciali di energia e in particolare all'energia elettrica per la parte di popolazione del pianeta che vive in stato di povertà; le iniziative per lo sviluppo tecnologico e di risorse umane.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

      A beneficiare dell'intervento saranno le amministrazioni statali interessate, le autorità di garanzia e di regolazione, le amministrazioni pubbliche locali, gli operatori economici e finanziari del settore, i Governi di Stati esteri e le organizzazioni internazionali che hanno ratificato la Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO.

      La negoziazione è avvenuta coinvolgendo le amministrazioni competenti, in particolare il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dello sviluppo economico. Le due amministrazioni ministeriali hanno a loro volta tenuto in considerazione le esigenze rappresentate dai settori produttivi interessati.

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO).

      L'opzione di non intervento non risulta percorribile alla luce della normativa vigente e in particolare dell'articolo 80 della Costituzione. Inoltre essa, configurandosi quale mancato adempimento dell'obbligazione politica assunta sul piano internazionale, determinerebbe un deterioramento dei rapporti internazionali che avrebbe una sicura ricaduta negativa sull'immagine del Paese, minandone la credibilità sul piano internazionale.

SEZIONE 4 – OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO.

      Per le specifiche finalità dell'intervento, a livello internazionale, non sono state ravvisate scelte alternative, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato.
      La stipulazione della Carta è stata, pertanto, ritenuta la soluzione ottimale al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE.

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

      Il provvedimento normativo non presenta svantaggi, salvo l'onere indicato all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica. Di converso il provvedimento consente un rafforzamento degli strumenti di dialogo e cooperazione internazionale nel settore dell'energia, offre nuove opportunità per potenziare le collaborazioni bilaterali e multilaterali tra amministrazioni nazionali e corrispondenti amministrazioni di altri Stati interessate nel rispetto del contesto e delle procedure correnti.
      Il provvedimento contribuisce inoltre a rendere più efficace la partecipazione italiana al Forum internazionale dell'energia, acquisendo maggiore influenza e incisività per quanto concerne la formulazione dei programmi di attività e le iniziative entro un contesto internazionale di scambi e di forniture di energia dinamico e poco prevedibile nei suoi sviluppi futuri.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

      Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

      Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tenere conto per l'attuazione.

      Non sussistono condizioni o fattori esterni attualmente prevedibili che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. La Carta non produrrà impatto sull'organizzazione delle amministrazioni, in quanto le materie e gli istituti in esso previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi competenti alla sua esecuzione.
      Gli oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento sono specificamente indicati nell'articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge di ratifica.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE.

      Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti della Carta.

SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

      Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dello sviluppo economico.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

      Alla Carta sarà data pubblicità tramite il sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

      Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dello sviluppo economico seguiranno l'esecuzione e l'effettiva attuazione della Carta con la verifica diretta, tramite i propri uffici interessati, delle attività svolte.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

      La Carta potrà essere rivista in base alle indicazioni degli Stati membri del Forum internazionale dell'energia secondo quanto previsto nella sezione XV.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

      A cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si procederà alla relazione di verifica dell'impatto regolatorio che terrà conto, prioritariamente, del consolidamento della situazione finanziaria e delle attività complessivamente realizzate dal Forum internazionale dell'energia.

Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017.

SEZIONE 1 – CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE.

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

      Il Memorandum d'intesa regola l'istituzione di un Ufficio periferico del Consiglio d'Europa (CdE) a Venezia, in particolare al fine di promuovere i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto nel Mediterraneo del sud, attraverso attività di cooperazione e assistenza tecnica.
      L'Italia è Paese fondatore del CdE e grande contributore al bilancio complessivo dell'Organizzazione (i grandi contributori sono Francia, Germania, Italia – con quasi 35 milioni di euro –, Russia, Turchia e Regno Unito). Il nostro Paese sostiene il ruolo e le attività del CdE quale principale strumento per una graduale armonizzazione nel nostro continente degli standard in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti umani, con proiezioni anche nei confronti della sponda sud del Mediterraneo. L'istituzione a Venezia di un Ufficio periferico del CdE è pienamente in linea con il ruolo del nostro Paese nell'organizzazione di Strasburgo e sul piano internazionale.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

      La stipula del Memorandum persegue l'obiettivo di attribuire all'unità già operante a Venezia lo status giuridico internazionale di Ufficio del CdE e di consentire al contempo un potenziamento delle attività del CdE, con particolare riferimento alle attività di cooperazione euro-mediterranea nel settore della promozione dei diritti umani.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

      Il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati potrà essere verificato con il consolidamento della presenza e quindi delle attività complessivamente realizzate dal CdE in Italia.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

      A beneficiare del Memorandum sarà il CdE, nella misura in cui esso favorisce una più agevole gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio di Venezia; l'Italia in quanto Paese ospitante, in relazione ai benefìci che derivano da una presenza strutturata e organica di

un'organizzazione internazionale in termini di positive ricadute economiche, politiche e di prestigio internazionale; gli attori pubblici e privati dei Paesi dell'area euro-mediterranea in cui avranno luogo i progetti di cooperazione promossi dall'Ufficio.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO.

      Il testo è stato negoziato da rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con rappresentanti del Segretariato del CdE sulla base di un regolare coordinamento del Ministero stesso con le amministrazioni nazionali interessate.

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO).

      L'opzione di non intervento non risulta percorribile alla luce della normativa vigente e in particolare dell'articolo 80 della Costituzione.

SEZIONE 4 – OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO.

      Per le specifiche finalità dell'intervento, a livello internazionale, non sono state ravvisate scelte alternative, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.
      La stipula del Memorandum è stata pertanto ritenuta la soluzione ottimale al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE.

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

      Non sussistono svantaggi, ad eccezione del minore gettito fiscale derivante dall'applicazione delle disposizioni relative ai privilegi e alle immunità riconosciute all'Ufficio e al suo personale (peraltro limitato nel numero), che comunque consentirà di consolidare la presenza in Italia di un'importante organizzazione internazionale, con tutte le positive ricadute ad esso associate in termini di acquisto di beni e servizi sul territorio nazionale.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

      Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

      Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tenere conto per l'attuazione.

      Non sussistono condizioni o fattori esterni attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. Il Memorandum non produrrà impatto sull'organizzazione dell'amministrazione, in quanto le materie e gli istituti in esso previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi internazionali competenti alla sua esecuzione.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE.

      Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti del Memorandum.

SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

      Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale della Repubblica italiana.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

      Al Memorandum sarà data pubblicità tramite il sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

      Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione del Memorandum con la verifica diretta, tramite i propri uffici interessati, delle attività svolte.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

      Il Memorandum potrà essere emendato con il consenso reciproco delle Parti, secondo le procedure previste agli articoli 26-30 dello stesso. Sulla base contatti con la controparte, si valuteranno i risultati conseguiti ed eventualmente si individueranno, laddove necessari, i correttivi per migliorare l'efficacia della cooperazione.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

      A cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si procederà alla relazione di verifica dell'impatto regolatorio che terrà conto, prioritariamente, degli effetti diretti sul territorio italiano dell'indotto economico determinato dalla presenza dei funzionari del CdE.


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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi:

          a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017;

          b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017;

          c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica Italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017;

          d) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011;

          e) Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo XVIII dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dallo Scambio di lettere di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), dallo Scambio di note

di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), dalla sezione XVI della Carta di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e dal paragrafo 27 del Memorandum d'intesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e).
Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è valutato un onere di 242.032 euro annui a decorrere dall'anno 2017.
      2. Per lo Scambio di lettere di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2017 e valutato un onere di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017.
      3. Per lo Scambio di note di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), è valutato un onere di 42.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017.
      4. Per la Carta di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa di 51.920 euro annui a decorrere dall'anno 2017 e valutato un onere di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017.
      5. Per il Memorandum d'intesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), è valutato un onere di 40.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017.
      6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a 1.051.920 euro per l'anno 2017 e a 51.920 euro annui a decorrere dall'anno 2018 e valutati complessivamente in 924.032 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
      7. Agli oneri valutati di cui al comma 6 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.


      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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