• Testo DDL 2896

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Atto a cui si riferisce:
S.2896 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con annessi, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2896
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (GENTILONI SILVERI)
dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (ALFANO)
e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (GALLETTI)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)
con il Ministro dello sviluppo economico (CALENDA)
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MARTINA)
con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca (FEDELI)
e con il Ministro della salute (LORENZIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 AGOSTO 2017

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con annessi, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013

Onorevoli Senatori. -- Il mercurio è stato riconosciuto come inquinante globale in grado di produrre rilevanti effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. Questa sostanza, presente nell'ambiente sia per effetto di attività umane, sia per effetto di fenomeni naturali, per le sue caratteristiche fisiche e chimiche viene trasportata e, quando emessa in atmosfera, si deposita anche molto lontano dal luogo di emissione, persistendo nell'ambiente. Il mercurio, inoltre, è soggetto a bioaccumulo attraverso la catena alimentare.

Il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) ha promosso una serie di studi scientifici per acquisire ogni possibile informazione circa la pericolosità di questo elemento, giungendo alla conclusione che è necessario disporre di uno strumento globale giuridicamente vincolante a livello internazionale perché singole iniziative di Stati o anche di gruppi di Stati non sono efficaci per contrastare la minaccia rappresentata dal mercurio.

Nel febbraio 2009, il Governing Council dell'UNEP ha deciso di avviare un negoziato per l'adozione di uno strumento legale vincolante a livello globale sul mercurio.

Nel gennaio 2013 il Comitato negoziale intergovernativo, riunito nella sua quinta sessione, ha trovato l'accordo finale sul testo della Convenzione sul mercurio. Tale testo è stato successivamente posto alla firma il 10 ottobre 2013 nella città di Kumamoto in Giappone e, nella stessa data, è stato sottoscritto anche dall'Italia.

L'obiettivo della Convenzione è la protezione della salute e dell'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti del mercurio. Il testo della Convenzione prevede misure per ridurre i livelli di mercurio nell'ambiente, contemperando l'esigenza di armonizzazione con le politiche di sviluppo nazionali. Sono previste altresì misure per lo stoccaggio temporaneo del mercurio, per i rifiuti contenenti mercurio e i siti contaminati.

La Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

La ratifica della Convenzione non comporta impatti significativi sul nostro sistema produttivo ed economico. Infatti, l'Italia nel corso degli anni si è progressivamente adeguata ai regolamenti europei e alle direttive che regolano, in via diretta o indiretta, ambiti specifici ora sistematicamente coperti dalla Convenzione sul mercurio. Pertanto, si ritiene che le prescrizioni della Convenzione possano essere rispettate secondo le modalità e i tempi previsti, senza significativi oneri per il sistema produttivo ed economico del Paese.

La ratifica dell'Italia avviene in concomitanza con la ratifica da parte dell'Unione europea e di tutti gli Stati membri della Convenzione di Minamata. Il processo di ratifica a livello di Unione europea prevede l'adozione di un Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le disposizioni per ottemperare agli obblighi della Convenzione, unitamente ad una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la ratifica della Convenzione stessa da parte dell'Unione europea. Parallelamente, gli Stati membri adottano provvedimenti legislativi di ratifica della stessa secondo i propri ordinamenti.

Il 6 dicembre 2016 è stato raggiunto l'accordo «in prima lettura» sul testo del regolamento che stabilisce le disposizioni per ottemperare agli obblighi della Convenzione di Minamata. Il 16 dicembre 2016 il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri dell'Unione europea ha approvato il citato testo di compromesso.

Il disegno di legge di ratifica della Convenzione di Minamata sul mercurio si compone di cinque articoli.

In particolare, gli articoli 1 e 2 riguardano la ratifica e l'esecuzione della Convenzione di Minamata.

L'articolo 3, comma 1, prevede che le funzioni di amministrazione nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni previste dalla Convenzione, nonché di punto focale per lo scambio delle informazioni ivi previste, sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il comma 2 prevede un apposito decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di ratifica, con il quale sono stabilite le modalità per assicurare il coordinamento delle attività di raccolta dei dati di monitoraggio, relativi alle emissioni di mercurio in atmosfera e ai rilasci nelle altre matrici ambientali, ai fini dell'attività di reporting sullo stato di attuazione della Convenzione, da parte dell'autorità nazionale competente di cui all'articolo 3, comma 1, nei confronti dell'Unione europea e del Segretariato della Convenzione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Tale decreto terrà conto, in particolare, delle nuove disposizioni introdotte dalla legge 28 giugno 2016, n. 132, recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale», volte ad assicurare omogeneità ed efficacia alle attività di controllo della qualità dell'ambiente, anche a tutela della salute pubblica.

L'articolo 4 definisce l'onere finanziario annuo previsto per l'attuazione della Convenzione, sulla base di quanto specificato nella relazione tecnica.

L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore della legge di ratifica.

La Convenzione di Minamata si compone di trentacinque articoli e di cinque annessi che ne costituiscono parte integrante.

Gli articoli 1 e 2 definiscono gli obiettivi e illustrano le definizioni adottate.

L'articolo 3, che riguarda le fonti di approvvigionamento di mercurio ed il commercio, vieta alle Parti di consentire nuove attività estrattive nelle miniere di mercurio a partire dall'entrata in vigore della Convenzione e fissa in quindici anni il termine per le attività in essere nelle miniere pre-esistenti. Inoltre stabilisce che ogni Stato Parte deve impegnarsi a censire ogni deposito di mercurio o di composti di mercurio superiore alle 50 tonnellate metriche. L'articolo fissa anche i criteri per l'esportazione e per l'importazione di mercurio e di composti di mercurio.

L'articolo 4 concerne i prodotti contenenti mercurio e stabilisce che ogni Stato Parte deve prendere misure appropriate per impedire la produzione, l'importazione e l'esportazione dei prodotti contenenti mercurio elencati nella parte I dell'annesso A, con scadenze differenziate nel tempo.

L'articolo 5 regola i processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio e stabilisce che ogni Stato Parte deve prendere misure appropriate per impedire l'uso di mercurio o dei suoi composti nei processi produttivi elencati nell'annesso B, a decorrere dalla data ivi specificata, fatta eccezione per i casi in cui uno Stato Parte abbia ottenuto un'esenzione registrata sulla base delle previsioni dell'articolo 6.

L'articolo 6 determina le esenzioni accordabili su richiesta di una Parte, stabilendo che ciascuno Stato Parte o organizzazione regionale per l'integrazione economica può ottenere una o più esenzioni rispetto alle date limite di messa al bando indicate negli annessi A e B, mediante richiesta scritta e motivata al Segretariato.

L'articolo 7 riguarda l'attività estrattiva dell'oro a livello artigianale e su piccola scala, ove si fa uso di amalgami al mercurio. Ciascuna Parte nel cui territorio si svolge attività estrattiva di oro deve impegnarsi a ridurre, o se possibile eliminare, l'utilizzo di mercurio e dei suoi composti, nonché le emissioni e i rilasci in ambiente derivanti dall'attività estrattiva.

L'articolo 8 è relativo alle emissioni in atmosfera: stabilisce criteri per il loro controllo e, ove possibile, per la riduzione di quelle provenienti dalle fonti indicate nell'annesso D. Per ogni nuova fonte di emissione ciascuna Parte deve mettere in atto il più presto possibile e, comunque entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione per la Parte in questione, le migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali al fine di controllare e ridurre le emissioni.

L'articolo 9 riguarda il controllo e, ove fattibile, la riduzione dei rilasci di mercurio e dei suoi composti nel suolo ed in acqua. Ciascuna Parte deve, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione per la Parte in questione e successivamente con regolarità, identificare le categorie di fonti responsabili dei rilasci di mercurio e dei suoi composti e adottare le migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali, secondo le linee guida stabilite dalla Conferenza delle Parti.

L'articolo 10 regola lo stoccaggio temporaneo del mercurio con esclusione di quello contenuto nei rifiuti. Ogni Stato Parte deve adottare opportune misure per assicurare che lo stoccaggio temporaneo di mercurio e dei suoi composti, per gli usi consentiti da questa Convenzione, sia effettuato in maniera efficace dal punto di vista ambientale, tenuto conto delle specifiche linee guida che saranno adottate dalla Conferenza delle Parti.

L'articolo 11 concerne i rifiuti di mercurio così come definiti dalla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento. Ciascuna Parte deve adottare misure adeguate affinché i rifiuti di mercurio siano gestiti in modo ecologicamente corretto, recuperati, riciclati, rigenerati o direttamente riutilizzati unicamente per un utilizzo consentito dalla Convenzione o per uno smaltimento ecologicamente corretto.

L'articolo 12 fissa le regole relative ai siti contaminati, stabilendo che ogni Stato Parte deve impegnarsi a sviluppare strategie adeguate per identificare e valutare i siti contaminati da mercurio o dai suoi composti. La Conferenza delle Parti svolge un ruolo guida in relazione alla gestione dei siti contaminati.

L'articolo 13 riguarda la gestione delle risorse e il meccanismo finanziario della Convenzione. Ciascuna Parte si impegna a fornire, secondo le proprie capacità, le risorse per le attività da porre in essere a livello nazionale per l'attuazione di questa Convenzione, in accordo con le politiche nazionali, le priorità, la pianificazione e i programmi.

L'articolo 14 tratta lo sviluppo di capacità, l'assistenza tecnica e il trasferimento di tecnologia ai Paesi in via di sviluppo al fine di aiutarli nell'attuazione di questa Convenzione.

L'articolo 15 istituisce un Comitato per promuovere l'attuazione di tutte le disposizioni della Convenzione e verificarne l'osservanza; tale comitato costituisce un organo ausiliario della Conferenza delle Parti.

L'articolo 16 concerne gli aspetti relativi alla tutela della salute e incoraggia le Parti a identificare i rischi e proteggere la popolazione, promuovere programmi educativi e scientifici con finalità preventive, promuovere adeguati servizi di assistenza sanitaria per la prevenzione, la cura e l'assistenza alle persone colpite dall'esposizione al mercurio e ai suoi composti. La Conferenza delle Parti promuove la collaborazione con l'Organizzazione mondiale per la sanità (OMS), l'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) e le altre organizzazioni intergovernative rilevanti.

L'articolo 17 è relativo allo scambio tra le Parti di informazioni di tipo scientifico, tecnico, economico e legale relative al mercurio e ai suoi composti, incluse le informazioni tossicologiche, eco-tossicologiche e sulla sicurezza, nonché sulle alternative praticabili in relazione a prodotti contenenti mercurio e ai processi produttivi in cui vengono utilizzati il mercurio o i suoi composti. Prevede inoltre la designazione di un punto focale nazionale quale referente per l'attività di scambio di informazioni.

L'articolo 18 riguarda l'informazione, la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e le iniziative che le Parti devono attuare nell'ambito del sistema di istruzione per diffondere la conoscenza relativa agli effetti del mercurio e dei suoi composti sulla salute e l'ambiente.

L'articolo 19 richiede alle Parti di cooperare al fine di sviluppare e migliorare i settori della ricerca e sviluppo per ridurre le emissioni e i rilasci antropogenici di mercurio e dei suoi composti, nonché il monitoraggio dei livelli di mercurio e dei suoi composti nelle popolazioni vulnerabili e nell'ambiente.

L'articolo 20 prevede che le Parti possano realizzare, se lo ritengono opportuno e sulla base delle indicazioni fornite dalla Conferenza delle Parti, un piano nazionale di attuazione della Convenzione.

L'articolo 21 concerne l'attività di relazione («reporting»). Ogni Parte deve presentare una relazione periodica alla Conferenza delle Parti, per il tramite del Segretariato, sulle misure adottate per l'attuazione della Convenzione e sull'effettività di tali misure.

L'articolo 22 prevede un meccanismo di valutazione dell'efficacia, stabilendo che entro sei anni dall'entrata in vigore della Convenzione e, successivamente, con periodicità da determinare, la Conferenza delle Parti valuti l'efficacia della Convenzione.

L'articolo 23 istituisce la Conferenza delle Parti, che rappresenta l'organo decisionale ed esecutivo della Convenzione. In occasione della prima riunione decide e adotta per consenso le regole di procedura e le regole finanziarie che hanno valore anche per gli organi sussidiari, nonché le norme per il funzionamento del Segretariato. La Conferenza delle Parti inoltre ha il compito di monitorare e valutare costantemente l'attuazione della Convenzione.

L'articolo 24 istituisce il Segretariato della Convenzione e ne definisce le funzioni.

L'articolo 25 definisce le modalità per la risoluzione delle controversie.

Gli articoli 26 e 27 regolano rispettivamente le proposte di emendamento del testo della Convenzione e degli annessi.

L'articolo 28 disciplina l'esercizio del diritto di voto.

L'articolo 29 stabilisce le modalità dì firma della Convenzione.

L'articolo 30 concerne le modalità di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla Convenzione.

L'articolo 31 stabilisce che la Convenzione entrerà in vigore novanta giorni dopo la data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

L'articolo 32 sancisce che la Convenzione non può essere oggetto di riserve.

L'articolo 33 definisce le modalità per una Parte di recedere dalla Convenzione.

L'articolo 34 individua nel Segretario generale delle Nazioni Unite il depositario della Convenzione.

L'articolo 35 definisce come paritariamente autentici i testi della Convenzione nelle sei lingue ufficiali delle Nazioni Unite conservati presso il depositario.

Di seguito si elencano gli annessi che formano parte integrante della Convenzione di Minamata:

L'annesso A (Prodotti che contengono mercurio) indica quali prodotti non sono soggetti a limitazioni, ad esempio quelli essenziali per usi della protezione civile o militari, o quelli destinati alla ricerca. Nella prima parte dell'annesso, viene fissato al 2020 il termine oltre il quale non potranno essere fabbricati, importati o esportati prodotti come batterie, dispositivi elettronici, lampade, cosmetici, pesticidi, strumenti di misura, etc. contenenti mercurio al di sopra di un determinato valore. Nella seconda parte viene indicata una lista di nove misure riguardanti l'amalgama dentale contenente mercurio, due delle quali dovranno essere adottate obbligatoriamente da ciascuna Parte.

L'annesso B (Processi produttivi in cui si utilizza mercurio o i suoi composti), nella prima parte, fissa le date entro le quali dovranno essere eliminate le tecnologie che prevedono l'uso di mercurio per la produzione di cloro-alcali (2025) e di acetaldeide (2018). Nella seconda parte, sono indicati i limiti per i processi produttivi del monocloruro di vinile, dell'etilato e del metilato di sodio e di potassio, nonché del poliuretano, ove siano adottate tecnologie che prevedono l'utilizzo di mercurio.

L'annesso C (Attività estrattiva dell'oro a livello artigianale e su piccola scala) fornisce prescrizioni per le Parti sul cui territorio viene svolta attività significativa di estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala, al fine di ridurre e progressivamente eliminare l'uso di mercurio nel processo di estrazione.

L'annesso D (Lista delle fonti puntuali di emissioni di mercurio e di composti del mercurio in atmosfera) elenca le cinque categorie di impianti individuate quali principali responsabili delle emissioni di mercurio in atmosfera (centrali elettriche alimentate a carbone, caldaie industriali a carbone, processi di fusione e arrostimento per la produzione di metalli non ferrosi, impianti per l'incenerimento dei rifiuti, impianti per la produzione di clinker da cemento) per le quali saranno fissati limiti di emissione.

L'annesso E (Arbitrato e procedure di conciliazione) definisce la procedura di arbitrato e quella di conciliazione in caso di controversie tra le Parti.

Relazione tecnica

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Analisi tecnico-normativa

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Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di Minamata sul mercurio, con annessi, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo 31 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Designazione dell'autorità nazionale competente e del punto focale)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è designato quale autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni stabilite dalla Convenzione, nonché quale punto di contatto nazionale per lo scambio delle informazioni, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, della Convenzione.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità per assicurare il coordinamento delle attività di raccolta dei dati di monitoraggio, ai fini della piena ed efficace attuazione della Convenzione.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari ad euro 482.660 per il 2017, ad euro 440.000 a decorrere dal 2018 ad anni alterni e ad euro 452.660 a decorrere dal 2019 ad anni alterni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le eventuali risorse a beneficio dei Paesi in via di sviluppo ai sensi e per l'attuazione dell'articolo 14, paragrafo 3, della Convenzione, sono destinate nei limiti di quanto disponibile a legislazione vigente sul pertinente capitolo di spesa del bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale finalizzato ad iniziative di cooperazione allo sviluppo.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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