• C. 338-339-521-1124-4419 e 4421-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 2 agosto 2017); AGOSTINI Luciano, Relatore

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Atto a cui si riferisce:
C.521 Interventi per il settore ittico
approvato con il nuovo titolo
"Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale"


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 338-339-521-1124-4419-4421-A


PROPOSTE DI LEGGE
338
d'iniziativa del deputato CATANOSO GENOESE
Disposizioni concernenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici
nonché in materia di titoli professionali marittimi
Presentata il 19 marzo 2013
339
d'iniziativa del deputato CATANOSO GENOESE
Modifica delle disposizioni concernenti i limiti di distanza
dalla costa per l'esercizio della pesca marittima ravvicinata
Presentata il 19 marzo 2013
521
d'iniziativa dei deputati
OLIVERIO, CAUSIN, VENITTELLI
Interventi per il settore ittico
Presentata il 25 marzo 2013
1124
d'iniziativa dei deputati
CAON, MATTEO BRAGANTINI, ALLASIA, ATTAGUILE,
CAPARINI, GRIMOLDI, MARCOLIN, GIANLUCA PINI
Disposizioni per il sostegno del settore
della pesca e dell'acquacoltura
Presentata il 31 maggio 2013
4419
d'iniziativa dei deputati
VENITTELLI, CRIVELLARI, D'INCECCO
Interventi per il settore ittico nonché deleghe al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca e acquacoltura e per il sostegno dei lavoratori addetti alla pesca professionale
Presentata il 7 aprile 2017
4421
d'iniziativa dei deputati
RAMPELLI, CIRIELLI, LA RUSSA, GIORGIA MELONI, MURGIA,
NASTRI, PETRENGA, RIZZETTO, TAGLIALATELA, TOTARO
Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in materia
di sanzioni applicabili alle attività della pesca e dell'acquacoltura
Presentata il 10 aprile 2017
(Relatore: LUCIANO AGOSTINI)

NOTA: La XIII Commissione permanente (Agricoltura), il 2 agosto 2017, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge, si vedano i relativi stampati.
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

      Il Comitato per la legislazione,

          esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 338 e abbinate e rilevato che:

          sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

              il testo unificato delle proposte di legge all'esame reca un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo, in quanto interviene con un complesso organico di misure sul settore della pesca e dell'acquacoltura;

              sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione e dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:

              con riferimento alla formulazione delle disposizioni di delega contenute agli articoli 2 e 14, esse sono in via generale ben strutturate e individuano chiaramente l'oggetto, le procedure, i principi e i criteri direttivi di delega;

              quanto invece alla norma contenuta all'articolo 13 – che delega il Governo a modificare il regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, al fine di adeguarlo all'articolo 17 del regolamento CE n. 1967/2006 – essa reca una disposizione di cui andrebbe valutata la coerenza con il sistema delle fonti del diritto e che potrebbe essere riformulata in termini di autorizzazione al Governo ad adottare un regolamento modificativo di quello vigente;

              in relazione ai termini per l'esercizio delle deleghe, tutte e tre le succitate disposizioni recano, al comma 3, un'identica previsione volta a prevedere che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di sessanta giorni, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta «tecnica dello scorrimento», che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si segnala che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha sempre segnalato che «appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunziando alla “tecnica dello scorrimento”» e che, in numerose recenti circostanze, a seguito dell'espressione di rilievi in tal senso, sono stati approvati emendamenti volti a prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi, pena l'inefficacia della delega e l'invalidità dei decreti adottati;

              sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto, l'articolo 8, comma 1, demanda al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il compito di adeguare, entro tre mesi dalla data

di entrata in vigore della legge, «la regolamentazione vigente in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo», dettando una serie di indirizzi e definizioni che fanno sistema con l'articolo 2 del decreto legislativo n. 4 del 2012, sul quale si potrebbe dunque preferibilmente intervenire, prevedendo contestualmente che a tale articolo si dia esecuzione con un regolamento ministeriale;

              inoltre, l'articolo 12, al comma 2, dispone che «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque intenda effettuare attività di pesca sportiva in mare è tenuto a darne comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le modalità stabilite dal medesimo Ministero», senza indicare con quale strumento il Ministero provvederà a definire le modalità della comunicazione;

              infine, l'articolo 4, capoverso 4, comma 2 e l'articolo 5, comma 3 demandano la loro attuazione a decreti ministeriali senza fissare un termine per la loro adozione;

              infine, sul piano della formulazione del testo, all'articolo 5, sono presenti tre clausole di invarianza finanziaria di cui andrebbe valutato l'accorpamento; al medesimo articolo, al comma 4, è inoltre presente un richiamo al «rispetto delle norme che disciplinano la riserva di legge in favore delle professioni», di cui andrebbe valutata la portata normativa;

          ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

              per quanto detto in premessa, si riformuli l'articolo 8, comma 1, in termini di novella all'articolo 2 del decreto legislativo n. 4 del 2012, prevedendo che, a quest'ultimo, come modificato, si dia esecuzione con un regolamento ministeriale;

              all'articolo 13 – che delega il Governo a modificare il regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, al fine di adeguarlo all'articolo 17 del regolamento CE n. 1967/2006 – si provveda a riformulare la disposizione in oggetto, in coerenza con il sistema delle fonti del diritto, non in termini di delega ma di autorizzazione al Governo ad adottare un regolamento modificativo di quello vigente;

          sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              per quanto detto in premessa, agli articoli 2, comma 3, e 14, comma 3, si valuti la soppressione del terzo periodo, che consente il ricorso alla «tecnica dello scorrimento» del termine per l'esercizio della delega, contestualmente individuando in modo univoco, al comma 1, il termine ultimo per il suo esercizio.

      Il Comitato osserva altresì quanto segue:

          sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              si dovrebbe valutare l'opportunità di riformulare l'articolo 5 al fine di anteporre la definizione e l'istituzione dei centri di assistenza

per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura – contenute al comma 2 – alla previsione contenuta al comma 1, relativa alla possibilità di apposita convenzione tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e gli stessi centri, tenendo conto delle realtà già esistenti e valutando l'opportunità di sostituire il richiamo, contenuto al comma 4, al «rispetto delle norme che disciplinano la riserva di legge in favore delle professioni» con quello, più appropriato, al «rispetto delle norme vigenti in materia di esercizio delle professioni»; al medesimo articolo, che contiene, al comma 1, al comma 4 e al comma 5-bis, tre clausole di invarianza finanziaria, andrebbe infine valutata l'opportunità di sopprimere le prime due e di mantenere l'ultima, che ha valenza generale per l'intero articolo;

              all'articolo 12, comma 2, si dovrebbe chiarire con quale strumento il Ministero provvederà a definire le modalità della comunicazione.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

      Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

          esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 338 Catanoso ed abb., recante «Interventi per il settore ittico»;

          considerato che il provvedimento mira ad incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche, a sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale nonché l'acquacoltura nelle acque marittime salmastre, a semplificare il riassetto della normativa vigente in materia di pesca e acquacoltura;

          rilevato che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, secondo la giurisprudenza costituzionale, sulla materia della pesca, considerata oggetto della potestà legislativa residuale delle regioni, si giustifica l'intervento statale in considerazione della complessità e della rilevanza delle attività in cui essa si estrinseca, ai fini di una generale promozione della funzione di razionalizzazione del sistema ittico (sentenza n. 213 del 2006);

          preso atto che peculiare rilievo, pertanto, assume l'applicazione del principio di prevalenza tra le materie interessate e di quello, fondamentale, di leale collaborazione, che si sostanzia in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale;

          valutati favorevolmente, in tal senso, gli articoli 2 (comma 3), 6 (commi 1 e 2), 7 (comma 3), 23 (comma 3), i quali – in materia di delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa del settore pesca e acquacoltura, individuazione e gestione dei distretti ittici e determinazione delle modalità di istituzione e di funzionamento

dei Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura, delega al Governo per il riordino degli attrezzi consentiti per la pesca ricreativa e sportiva – prevedono opportunamente il coinvolgimento delle regioni nell'adozione dei necessari provvedimenti legislativi e normativi;

          rilevato che l'articolo 3, che istituisce il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, al comma 2-bis, prevede, per l'individuazione cui sarà destinato il medesimo fondo, il parere della Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura e non della Conferenza Stato-regioni;

          evidenziato che sarebbe opportuno che l'individuazione degli interventi cui sarà destinato il Fondo di cui all'articolo 3 avvenga anche con il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni, analogamente a quanto previsto, ad esempio, all'articolo 6 sui distretti della pesca in cui è previsto che sia sentita la Conferenza Stato-regioni e la citata Commissione consultiva;

          osservato che l'articolo 9 prevede che, nell'ambito del riparto delle risorse finanziarie destinate all'esercizio delle funzioni conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura e pesca, non meno del 30 per cento delle medesime risorse sia riservato al settore della pesca e dell'acquacoltura;

          rilevato che secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, l'articolo 119 della Costituzione vieta al legislatore statale di prevedere, in materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, finanziamenti a destinazione vincolata, i quali «possono divenire strumenti indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, negli ambiti materiali di loro competenza» (sentenze n. 118 del 2015; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 254 del 2013, n. 168 del 2009, nn. 168, 63, 50 e 45 del 2008; n. 137 del 2007; n. 160, n. 77 e n. 51 del 2005);

          evidenziato che la disposizione dell'articolo 9 deve essere pertanto valutata alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:

          sia valutata la disposizione di cui all'articolo 9 alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, che vieta al legislatore statale di prevedere, in materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, finanziamenti a destinazione vincolata;

      e con la seguente osservazione:

          all'articolo 3, sia valutata l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni nell'individuazione degli interventi cui sarà destinato il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica.

(Parere espresso il 12 aprile 2016).

      Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

          esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 338 Catanoso ed abb., recante «Interventi per il settore ittico»;

          considerato che il provvedimento mira a: incentivare una gestione razionale delle risorse, con particolare riguardo allo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone; sostenere le attività che fanno riferimento alla pesca e all'acquacoltura marittima professionale e alla pesca ricreativa e sportiva; assicurare un sistema di relazioni efficiente tra lo Stato e le regioni per garantire l'applicazione delle politiche europee ad incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche, a sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale nonché l'acquacoltura nelle acque marittime salmastre;

          rilevato che, secondo la giurisprudenza costituzionale (in particolare, con la sentenza n. 213 del 2006), sulla materia della pesca, considerata oggetto della potestà legislativa residuale delle regioni, si giustifica l'intervento statale in considerazione della complessità e della rilevanza delle attività in cui essa si estrinseca, ai fini di una generale promozione della funzione di razionalizzazione del sistema ittico;

          preso atto che peculiare rilievo, pertanto, assume l'applicazione del principio di prevalenza tra le materie interessate e di quello, fondamentale, di leale collaborazione, che si sostanzia in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale;

          valutati favorevolmente, in tal senso, gli articoli 2-bis, comma 3, 3, comma 3, 4, comma 1, 5, comma 3, 13, comma 3, e 14, comma 3, che prevedono opportunamente il coinvolgimento delle regioni nell'adozione dei contemplati provvedimenti legislativi e normativi;

          ricordato il parere espresso da questo Comitato nella seduta del 12 aprile 2016;

          valutato favorevolmente, al riguardo, che la Commissione di merito, nel nuovo testo, ha recepito l'osservazione e condizione recate da quel parere, prevedendo, in particolare, al già richiamato articolo 3, il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni nell'individuazione degli interventi cui sarà destinato il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, e sopprimendo le disposizioni, originariamente recate all'articolo 9 del precedente testo unificato, recanti finanziamenti a destinazione vincolata in relazione al riparto delle risorse destinate all'esercizio delle funzioni conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura e pesca;

          rilevato che l'articolo 8, al comma 1, autorizza il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ad adeguare la regolamentazione vigente in materia di pescaturismo ed ittiturismo enucleando i principi ed i criteri direttivi che devono informare la riforma, senza specificare la tipologia di atto che tale Ministro è chiamato ad adottare e senza prevedere un coinvolgimento delle Regioni nella procedura di adozione di tale atto, suscettibile di incidere sulle competenze regionali residuali in materia di «pesca» e di «turismo»;

          preso atto che il medesimo articolo 8, al comma 2, prevede che entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le conseguenti modifiche alla relativa regolamentazione attuativa, al fine di adeguarla a quanto disposto dalla presente legge;

          valutata dunque la necessità di specificare espressamente, al richiamato articolo 8 la natura di tali atti – anche al fine di chiarire se lo stesso sia un regolamento di delegificazione, per la cui adozione l'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, prevede una specifica procedura – da adottare per la disciplina dell'attività di pesca-turismo e di stabilire, alla luce delle competenze regionali residuali in materia di «pesca» e di «turismo», la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione di tali atti,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:

          all'articolo 8 sia specificata espressamente la natura degli atti da adottare per la disciplina dell'attività di pesca-turismo, anche con riferimento ai suoi profili attuativi, e sia stabilita, alla luce delle competenze regionali residuali in materia di «pesca» e di «turismo», la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione di tali atti.

(Parere espresso il 18 maggio 2017).


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE.

(Parere espresso il 5 aprile 2016).

      La II Commissione Giustizia,

          esaminato il provvedimento in oggetto;

          rilevato che:

              il provvedimento reca disposizioni volte a incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche, a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura a rilevanza nazionale e della pesca ricreativa e sportiva, nonché ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le Regioni

al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca e acquacoltura, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea, e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone;

              l'articolo 17 è diretto a modificare gli articoli 9, 11 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, procedendo ad una revisione dell'impianto sanzionatorio del predetto decreto legislativo nell'ottica di una complessiva riduzione delle sanzioni, le quali, peraltro, erano state fissate dall'articolo 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154, modificando i richiamati articoli del decreto legislativo n. 4 del 2012, emanato in attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 28, comma 1, lettera f), della legge 4 giugno 2010, n. 96, che, a sua volta, facevano riferimento al regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale;

              nel rispetto delle scelte di merito della Commissione Agricoltura appare opportuno evidenziare le ragioni per le quali solo a distanza di un anno si intende intervenire nuovamente sulla materia sanzionatoria relativa al settore ittico, riducendo anche in maniera significativa le sanzioni allora previste;

              dall'approfondimento dei lavori istruttori della Commissione Agricoltura è emersa l'eccessiva afflittività, anche in considerazione della normativa europea e di quella degli altri Paesi dell'Unione, dell'impianto sanzionatorio delineato dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, così come modificato dall'articolo 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154, con particolare riferimento alle sanzioni amministrative principali ivi previste per gli illeciti che, nel passaggio da una qualificazione penale ad una di tipo amministrativo, si ritiene siano state eccessivamente innalzate;

              dalle audizioni svolte dalla Commissione Agricoltura risulta che operatori del settore ritengono che l'inasprimento delle sanzioni abbia determinato una penalizzazione del pescato e quindi del comparto italiano a vantaggio del pescato proveniente dagli altri Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, oltre ad una crescita del mercato nero, sottolineando che la normativa introdotta nel 2016 non si limita a recepire quanto stabilito nel Reg. UE 404/2011 che, all'allegato XXX indica le condotte illecite qualificate come infrazioni gravi, ma reca una serie disposizioni che configurano illeciti amministrativi per le quali prevede sanzioni pecuniarie giudicate eccessivamente afflittive e ben più elevate di quelle previste negli altri Paesi diretti concorrenti per fattispecie analoghe;

              le modifiche che il testo unificato propone di apportare alla normativa vigente tengono conto di queste istanze intervenendo in ogni caso non sulle fattispecie più gravi – penalmente sanzionate in termini di contravvenzioni ex articolo 7 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e corrispondenti a quanto previsto nell'allegato XXX del Regolamento succitato – ma sui soli illeciti amministrativi;

              la Commissione Agricoltura, all'esito dell'istruttoria compiuta, ha riformulato alcune fattispecie sanzionatorie con particolare riferimento alle:

                  a) catture accessorie o accidentali, in relazione alle quali la Commissione di merito ha ritenuto che la legge vigente stabilisce severe sanzioni amministrative per fattispecie per la cui integrazione risulta irrilevante la volontarietà o meno della condotta;

                  b) condotte aventi ad oggetto le specie tonno rosso e pesce spada per le quali la normativa vigente prevede un incremento della pena pari al doppio di quella comminata per le stesse condotte riferite alle altre specie ittiche. La Commissione di merito ha ritenuto di ridurre tale incremento sanzionatorio in quanto la pesca di tali specie risulta disciplinata da disposizioni internazionali e comunitarie, che dettano ferrei obblighi in capo ai soggetti autorizzati a pescare tali specie ittiche, nonché in quanto le stesse raccomandazioni ICCAT non prevedono sanzioni di tale portata;

                  c) pesca del cosiddetto pesce sottotaglia, in relazione alla quale è stata contestata l'assenza di proporzionalità tra la condotta e la pena comminabile, da verificare tenendo conto del valore del pescato in rapporto all'entità della sanzione comminabile. La Commissione di merito ha ritenuto opportuno rimodulare gli scaglioni di sanzioni previste, mantenendo fermo il massimo applicabile (75.000 euro), riferito però a quantitativi di pescato superiore rispetto a quelli in relazione ai quali è oggi applicabile, riducendo il minimo della pena applicabile per i quantitativi minimi di pescato ed introducendo un numero superiore di sanzioni intermedie;

          ritenuto che:

              il nuovo impianto sanzionatorio della legge pur non contrastando formalmente con la normativa europea in materia di pesca e, in particolare, con il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, prevede in alcuni casi delle riduzioni delle sanzioni amministrative che potrebbero indebolirne l'efficacia sia preventiva che retributiva, in relazione all'obiettivo della normativa dell'Unione europea di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale;

              la previsione della sola sanzione della confisca del prodotto pescato (articolo 17, comma 2, lettera b) del provvedimento in esame) nel caso di catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti riduce l'efficacia di deterrenza della disposizione sanzionatoria, anche sotto il profilo delle misure che potrebbero essere adottate per ridurre il rischio delle predette catture, per cui sarebbe opportuno prevedere per tali catture una sanzione pecuniaria, sia pure in misura ridotta rispetto a quella da 2.000 a 12.000 euro prevista dalla normativa vigente (articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 4 del 2012);

              all'articolo 17, comma 2, lettera c), appare opportuno valutare la congruità delle sanzioni minime ivi previste;

              appare opportuno sopprimere la lettera e) dell'articolo 17, comma 2, al fine di scongiurare qualsiasi dubbio interpretativo sull'applicabilità al pescatore subacqueo della sanzione prevista dall'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo n. 4 del 2012, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg;

              l'articolo 17, al comma 2, prevede, alle lettere a), c), capoverso comma 5-bis, ed f), un incremento, sino ad un terzo, delle pene pecuniarie relative alla pesca irregolare delle specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), che non appare congruo rispetto alla gravità del fatto sanzionato per quanto riguarda sia l'entità dell'aggravamento (dovrebbe essere «di un terzo») sia la mancata previsione della medesima aggravante in relazione all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea;

              appare eccessiva all'articolo 17, al comma 3, lettera a), la soppressione del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, che prevede, per le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, che abbiano ad oggetto le specie ittiche del tonno rosso e del pesce spada, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido;

              sarebbe piuttosto opportuno, anziché sopprimere il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, prevedere la sospensione della licenza di pesca in caso di recidiva, per procedere alla revoca nel caso di una ulteriore violazione dell'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:

          1) l'articolo 17, comma 2, la lettera b), sia sostituita dalla seguente: «Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro»;

          2) all'articolo 17, al comma 2, lettere a), c), capoverso comma 5-bis, ed f), le parole: «sino a un terzo» siano sostituite dalle seguenti: «di un terzo»;

          3) all'articolo 17, comma 2, dopo la lettera d), sia aggiunta la seguente: «d-bis) al comma 10, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)”»;

          4) all'articolo 17, comma 2, sia soppressa la lettera e);

          5) all'articolo 17, comma 3, la lettera a) sia sostituita dalla seguente: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Qualora le

violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.»;

      e con la seguente osservazione:

          all'articolo 17, comma 2, lettera c), la Commissione di merito valuti la congruità delle sanzioni minime ivi previste.

(Parere espresso il 28 giugno 2017).


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

      La V Commissione,

          esaminato il nuovo testo unificato del progetto di legge C. 338 e abb., recante Interventi per il settore ittico;

          preso atto del contenuto della relazione tecnica e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

              all'articolo 11, appare necessario sopprimere le disposizioni concernenti la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali del settore della pesca alle commissioni di riserva delle aree marine protette, poiché determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a cui non si può provvedere mediante l'utilizzo di risorse disponibili a legislazione vigente;

              appare necessario coordinare le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 12 con quelle previste al comma 4 del medesimo articolo, giacché, mentre il quinto periodo del predetto comma 3 prevede che il pagamento del nuovo contributo annuale per la pratica di pesca sportiva a mare sia riassegnato al cento per cento ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il successivo comma 4 stabilisce invece che il 30 per cento di tali risorse è iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – poiché destinato ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 98, della legge n. 244 del 2007, concernente l'attività delle Capitanerie di porto – e che solo le restanti quote del 50 e del 20 per cento confluiscono effettivamente nello stato di previsione della spesa del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, in quanto destinate, rispettivamente, al

Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, istituito dall'articolo 3 del presente provvedimento, e alla promozione della pesca sportiva;

              appare pertanto necessario sopprimere il quinto periodo del comma 3 dell'articolo 12 e conseguentemente prevedere al primo periodo del comma 4 del medesimo articolo una norma di riassegnazione delle entrate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze, in base alle quote indicate nel medesimo comma;

              all'articolo 13, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva, appare necessario prevedere l'introduzione di un'apposita clausola di invarianza finanziaria volta a precisare che dall'attuazione della delega in oggetto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

              appare opportuno sopprimere la disposizione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera g), nella parte in cui definisce energivore le imprese di acquacoltura non in relazione all'effettivo consumo di energia, ma semplicemente in base al settore economico in cui sono classificate con determinati codici ATECO, giacché tale disposizione, pur non comportando direttamente minori entrate per la finanza pubblica, rende più difficile la determinazione, ad invarianza di gettito, di un nuovo sistema di aliquote di accisa in attuazione dell'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012;

              inoltre, per effetto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012, la predetta disposizione appare suscettibile di determinare un incremento degli oneri generali del sistema elettrico, con conseguenti ricadute sulle tariffe a carico dei clienti finali;

              all'articolo 15 appare necessario precisare che ai componenti della Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, al fine di escludere il verificarsi di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

          rilevata la necessità:

              all'articolo 3, comma 1, di precisare che il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica sia iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anziché presso il medesimo Ministero;

              all'articolo 13, di prevedere che lo schema di decreto legislativo concernente delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva sia trasmesso alle Camere corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

          all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: Presso il Ministero con le seguenti: Nello stato di previsione del Ministero;

          all'articolo 11 sopprimere le parole da: nonché dai rappresentanti sino alla fine;

          all'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:

              al comma 3, sopprimere il quinto periodo;

              al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: per essere riassegnati ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze, in base alle quote indicate nel presente comma;

          all'articolo 13 apportare le seguenti modificazioni:

              al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: trasmesso alle Camere aggiungere le seguenti: , corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo,;

              aggiungere, in fine, il seguente comma: 3-bis. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

          all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:

              al comma 1, capoverso 20-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati;

      e con la seguente condizione:

          all'articolo 14, comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: e siano comprese sino alla fine della medesima lettera.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

      La VI Commissione,

          esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon, recante interventi per il settore ittico, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

          condivise le finalità dell'intervento legislativo, il quale intende incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche e sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale, nonché l'acquacoltura;

          rilevata l'opportunità di apportare talune correzioni ad alcune disposizioni recate dal provvedimento attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, sia per quel che riguarda la copertura finanziaria dei relativi oneri, sia per quanto concerne la compatibilità con la normativa europea, sia in merito al coordinamento con la disciplina nazionale,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:

          1) con riferimento all'articolo 14, il quale reca alcune misure tributarie in favore delle imprese che esercitano la pesca marittima, in particolare estendendo a tali imprese il regime speciale IVA attualmente previsto per i produttori agricoli, consentendo di applicare il regime forfetario agevolato di determinazione del reddito, prevedendo la riduzione del reddito imponibile e riducendo l'aliquota IRAP, preveda la Commissione di merito adeguata quantificazione e copertura finanziaria degli oneri determinati dalla disposizione, la quale comporta effetti di riduzione del gettito tributario;

          2) con riferimento all'articolo 15, il quale esclude dalla formazione del valore della produzione netta, ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP per le società di capitali, gli enti commerciali, le società di persone e le imprese individuali, le indennità e i premi per arresto definitivo dell'attività di pesca previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014, preveda la Commissione di merito adeguata quantificazione e copertura finanziaria degli oneri determinati dalla disposizione, la quale comporta effetti di riduzione del gettito tributario;

          3) con riferimento all'articolo 16, il quale estende i casi di esenzione in modo assoluto dall'imposta di bollo, oltre che, come già attualmente previsto, alle domande, agli atti e alla documentazione per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, anche alle domande e atti relativi alla concessione di tali aiuti ai settori della pesca e dell'acquacoltura, preveda la Commissione di merito adeguata quantificazione e copertura finanziaria degli oneri determinati dalla disposizione, la quale comporta effetti di riduzione del gettito tributario;

          4) con riferimento all'articolo 27, il quale prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 154 del 2004, alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il

mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese, si applicano gli importi di canone definiti dal decreto interministeriale 15 novembre 1995, n. 595, preveda la Commissione di merito adeguata quantificazione e copertura finanziaria degli oneri determinati dalla disposizione, la quale comporta effetti di riduzione delle entrate erariali;

      e con le seguenti osservazioni:

          a) con riferimento al comma 1 dell'articolo 10, il quale interviene sulla disciplina della tassa di concessione governativa per l'esercizio della pesca, prevedendo che la tassa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca, prevedendo inoltre, nell'ipotesi di pagamento tardivo entro i sei mesi successivi alla scadenza degli otto anni, l'applicazione di una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare la previsione con l'articolo 2, primo e secondo comma, del DPR n. 641 del 1972, il quale stabilisce in via generale, per quanto riguarda il pagamento delle tasse di concessione governativa, che la tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato e che la tassa di rinnovo deve essere corrisposta quando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere, nonché di chiarire quale sanzione si applichi nel caso di pagamento della tassa effettuato con un ritardo superiore a sei mesi;

          b) con riferimento al comma 1 dell'articolo 14, il quale estende alle imprese che esercitano la pesca marittima, nelle acque interne e lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari e quelle esercenti le attività connesse, il regime speciale IVA attualmente previsto per i produttori agricoli, valuti la Commissione di merito se la norma risulti conforme alla normativa IVA comunitaria, in particolare per quanto riguarda l'estensione di tale regime alle imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari, in considerazione della genericità di tale espressione;

          c) con riferimento al comma 2, alinea, dell'articolo 14, il quale prevede, nelle more dell'applicazione degli studi di settore, per i periodi d'imposta 2016-2017, l'applicazione di talune agevolazioni fiscali in favore delle imprese che esercitano la pesca marittima o nelle acque interne o lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari, e quelle esercenti le attività connesse, valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere la generica dizione «nelle more dell'applicazione degli studi di settore», in quanto per le attività di pesca in acque marine e lagunari e per le attività di pesca in acque dolci risulta già applicabile uno specifico studio di settore;

          d) con riferimento alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 14, la quale prevede la facoltà, per le predette imprese ittiche, di applicare il regime forfetario agevolato di determinazione del reddito, che ha

sostituito il precedente regime tributario dei minimi, senza alcuna limitazione del volume d'affari, valuti la Commissione di merito se la previsione risulti coerente con la ratio e la finalità del predetto regime tributario forfetario dei minimi, il quale si applica solo alle imprese in forma individuale e che realizzino ricavi inferiori a un certo limite, e se essa non possa determinare una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti di altre categorie di contribuenti minori;

          e) con riferimento alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 14, la quale prevede la riduzione del reddito imponibile «derivante dai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549» per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari (ai fini dell'accertamento), in misura pari al 30 per cento del valore dei beni strumentali in dotazione all'impresa, valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere la formulazione della disposizione, in quanto la normativa di cui alla richiamata legge n. 549 dispone che l'applicazione dei predetti parametri può determinare un maggiore ammontare di ricavi o compensi o del volume d'affari, senza fare riferimento al reddito imponibile;

          f) con riferimento alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 14, la quale prevede in favore delle imprese ittiche, nelle more dell'applicazione degli studi di settore, per i periodi d'imposta 2016-2017, la riduzione dell'aliquota IRAP al 1,9 per cento, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare tale norma con la previsione di cui all'articolo 1, comma 70, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), la quale ha esentato dal pagamento dell'IRAP le cooperative di piccola pesca e i loro consorzi, laddove in precedenza a tali soggetti si applicava l'aliquota ridotta dell'1,9 per cento;

          g) con riferimento all'articolo 15, il quale esclude dalla formazione del valore della produzione netta, ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP per le società di capitali, gli enti commerciali, le società di persone e le imprese individuali, le indennità e i premi per arresto definitivo dell'attività di pesca previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014, valuti la Commissione di merito se la previsione non risulti contraria alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, atteso che essa introduce un'agevolazione di carattere selettivo;

          h) valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere la rubrica dell'articolo 15, la quale si riferisce in modo impreciso all'esenzione dalla formazione del reddito delle indennità e dei premi per arresto definitivo dell'attività di pesca e di acquacoltura, laddove l'articolo interviene sulla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP;

          i) con riferimento al comma 1 dell'articolo 24, il quale interviene sul rinnovo della concessione demaniale ad uso di acquacoltura, valuti la Commissione di merito se la disposizione non si configuri come una norma volta a favorire sostanzialmente il permanere di un medesimo soggetto nell'utilizzo di un bene demaniale e se essa sia pertanto compatibile con i principi della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza e parità di trattamento tra gli operatori economici;

          l) ancora con riferimento al comma 1 dell'articolo 24, il quale prevede che «il provvedimento di rinnovo della concessione demaniale ad uso di acquacoltura viene presentato dal titolare della concessione», valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere la formulazione della disposizione, nel senso di prevedere che l'istanza per il rinnovo della concessione è presentata dal titolare della concessione, anche per coordinare il testo del comma 1 con il dettato del comma 2, che correttamente fa riferimento alla presentazione dell'istanza di concessione;

          m) con riferimento al comma 1 dell'articolo 25, il quale intende semplificare le procedure per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque di impianti di acquacoltura, prevedendo che «il provvedimento di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico viene presentato dal titolare della concessione», nelle forme e nei termini dell'autocertificazione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere la formulazione della disposizione, nel senso di prevedere che l'istanza per il rinnovo della concessione è presentata dal titolare della concessione;

          n) con riferimento all'articolo 27, il quale prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 154 del 2004, alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese, si applicano gli importi di canone definiti dal decreto interministeriale 15 novembre 1995, n. 595, attuativo «dell'articolo 3, comma 2,» del decreto-legge n. 400 del 1993, aggiornati dagli indici ISTAT, valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere il riferimento all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 400 del 1993 con quello all'articolo 03, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 400, nonché, eventualmente, di sopprimere il riferimento, che non appare perspicuo, alla «legge 23 dicembre 1996, n. 647, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535,».


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

      La VII Commissione,

          esaminato, nelle sedute del 5 e 6 aprile 2016, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 338 Catanoso e abbinate, recante

«Interventi per il settore ittico», come risultante dall'esame degli emendamenti approvati,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE.

(Parere espresso il 6 aprile 2016).

      La VII Commissione,

          esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 338 e abb. recante «Interventi per il settore ittico» quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Agricoltura nel corso dell'esame in sede referente, udita la relazione della deputata Ventricelli nella seduta del 17 maggio 2017,

      esprime

NULLA OSTA

(Parere espresso il 17 maggio 2017).


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

      L'VIII Commissione,

          valutato positivamente il contenuto del testo unificato delle proposte di legge C. 338 Catanoso, C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon recante «Interventi per il settore ittico»;

          apprezzate le finalità del provvedimento, che mira a incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche e a sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale e l'acquacoltura nelle acque marittime salmastre;

          valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 6 in materia di distretti di pesca, che, in attuazione del principio di sostenibilità e al fine di garantire una gestione razionale delle risorse ittiche e di preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali legate all'economia ittica, prevedono l'istituzione dei distretti ittici – per aree marine omogenee dal punto di vista ecosistemico – tra le cui finalità sono contemplate le azioni in favore di pratiche di pesca sostenibile, anche attraverso l'individuazione di attrezzi alternativi di pesca caratterizzati da elevata selettività di cattura e di metodologie a basso impatto ambientale;

          ritenuto positivo l'impatto delle misure di semplificazione introdotte dall'articolo 11 per quanto riguarda la pesatura, l'obbligo di sbarco e la tracciabilità dei prodotti della pesca, con riferimento all'uso di cassette standard per i prodotti della pesca, nonché all'obbligo di apporre le informazioni prescritte utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre o un QR-code;

          considerato che l'articolo 19 disciplina il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI, disponendo, al comma 1, che, ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nei porti ove non sia presente un impianto portuale di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, i rifiuti speciali provenienti dai pescherecci si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di raccolta e trasporto rifiuti e che i soggetti che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI;

          considerato, altresì, che l'articolo 19 non indica specificamente gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 ai quali si fa riferimento e, così come formulato, appare in contrasto con la normativa vigente, prevedendo espressamente l'esistenza di porti senza impianti portuali di raccolta dei rifiuti – in tal modo esponendo il nostro Paese al rischio di ulteriori procedure di infrazione – e introducendo l'onere di iscrizione al SISTRI a carico dei proprietari dei pescherecci, i quali ne risultano, ad oggi, esclusi;

          ritenute altresì positive le norme in tema di semplificazione delle procedure per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque di impianti di acquacoltura di cui all'articolo 25, secondo il quale, nel caso in cui non siano state effettuate modifiche significative al ciclo dell'acqua o alle strutture o alle vasche di allevamento e non sia stato richiesto un incremento della portata prevista dalla concessione medesima, il provvedimento è presentato dal titolare della concessione nelle forme e nei termini dell'autocertificazione, ancorché supportata dalle periodiche analisi previste nell'ambito della precedente autorizzazione allo scarico;

          considerata positiva la possibilità, per i concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura, di utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche per produrre energia elettrica, senza oneri aggiuntivi, prevista dall'articolo 26, che comprende, altresì, tra le «imprese energivore» anche le imprese di acquacoltura di cui ai codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00;

          valutata la possibilità di prevedere incentivi ai pescherecci per stimolare la raccolta di rifiuti,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:

          sia soppresso il comma 1 dell'articolo 19.

(Parere espresso il 6 aprile 2016).

      L'VIII Commissione,

          valutato positivamente il contenuto del nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 338 Catanoso, C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio, C. 1124 Caon e C. 4419 Venittelli;

          apprezzate le finalità del provvedimento, che mira a incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche e a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura a rilevanza nazionale e della pesca ricreativa e sportiva;

          valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 4, che, al fine di garantire una gestione razionale delle risorse ittiche e di preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali legate all'economia ittica, prevedono l'istituzione dei distretti ittici – per aree marine omogenee dal punto di vista ecosistemico – tra le cui finalità sono contemplate le azioni in favore di pratiche di pesca sostenibile, anche attraverso l'individuazione di attrezzi alternativi di pesca caratterizzati da elevata selettività di cattura e di metodologie a basso impatto ambientale;

          considerata la rilevanza che rivestono, a salvaguardia della pesca, sia l'istituzione di riserve marine sia la tutela di aree confinanti con altri Stati (tra le quali la Fossa di Pomo), finalizzate anche al ripopolamento delle specie ittiche, anche in considerazione della pressione che l'attività della pesca esercita sulle risorse di diverse zone del Paese;

          apprezzato che tra i criteri di delega per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura, di cui all'articolo 14, sia stata inserita la previsione che le imprese di acquacoltura, di cui ai codici ATECO, 03.21.00 e 03.22.00, concessionarie di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura possano utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche al fine di produrre energia elettrica, e siano comprese tra le imprese energivore, come definite e classificate dall'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE.

(Parere espresso il 17 maggio 2017).


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

      La IX Commissione,

          esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge recante «Interventi per il settore ittico» (C. 338 Catanoso Genoese e abb.), nel nuovo testo unificato trasmesso alla Commissione;

          rilevato che l'articolo 12 stabilisce un onere di comunicazione nonché di versamento di un contributo annuale per chi intenda praticare la pesca sportiva a mare, compreso tra un minimo di 10 euro ed un massimo di 100 euro, commisurato alla tipologia della pesca sportiva praticata ed alla tipologia della imbarcazione utilizzata;

          preso atto che i proventi sono in parte destinati al Fondo per lo sviluppo della filiera ittica e, per una quota, alla promozione della pesca sportiva;

          segnalato che l'esenzione di cui al comma 5 del medesimo articolo 12 riguarda la sola «pesca occasionale effettuata con canna da pesca, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), secondo capoverso» ed evidenziato che il riferimento interno non è univoco, in quanto richiama l'impiego degli attrezzi di cui all'articolo 138 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, (quindi non solo la canna da pesca);

          rimarcate le possibili conseguenze pregiudizievoli del contributo previsto su diversi versanti, ivi compreso il settore della nautica da diporto, già notevolmente gravato da imposizioni fiscali,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          con riferimento all'articolo 12, si abbia cura di specificare il novero dei soggetti e degli ambiti di attività esonerati dagli obblighi di cui al medesimo articolo, precisando il rapporto tra il comma 5 dell'articolo 12 e il secondo capoverso dell'articolo 8, comma 1, lettera a), ivi richiamato, allo scopo di chiarire in che misura l'esonero riguarda l'attività di pesca dilettantistica esercitata – con attrezzi ulteriori rispetto alla sola canna da pesca – anche a bordo di imbarcazioni ad uso diportistico.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

      La X Commissione,

          esaminato il testo unificato delle proposte di legge recante: «Interventi per il settore ittico» (C. 338 Catanoso e abb.), quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

          sottolineato positivamente che l'articolo 11, recante misure di semplificazione sulla pesatura, lo sbarco e la tracciabilità dei prodotti della pesca, prevede l'obbligo per gli operatori di fornire le informazioni

relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre o un QR-code;

          osservato che l'articolo 17 interviene sulla disciplina dell'ittiturismo nel cui ambito sono definite le attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori;

          rilevato che l'articolo 20, comma 1, consente agli imprenditori ittici e agli acquacoltori, singoli o associati, di vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale e nel rispetto della disciplina europea,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE.

(Parere espresso il 6 aprile 2016).

      La X Commissione,

          esaminato per le parti di competenza il nuovo testo unificato delle proposte di legge recante: «Interventi per il settore ittico» (C. 338 e abbinate), quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

          sottolineato positivamente che l'articolo 7, recante misure di semplificazione sulla pesatura, lo sbarco e la tracciabilità dei prodotti della pesca, prevede l'obbligo per gli operatori di fornire le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre o un QR-code;

          osservato che l'articolo 8 interviene sulla disciplina dell'ittiturismo nel cui ambito sono definite le attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche;

          valutate positivamente le disposizioni recate dall'articolo 10 che consentono agli imprenditori ittici e agli acquacoltori, singoli o associati, di vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale e nel rispetto della disciplina europea;

          rilevato che all'articolo 14 del nuovo testo, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura, di licenze della pesca e di energia elettrica da acquacoltura, è stata introdotta tra i principi e i criteri di delega la previsione che le imprese di acquacoltura concessionarie di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura

possano utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche al fine di produrre energia elettrica e siano comprese tra le «imprese energivore»,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE.

(Parere espresso il 17 maggio 2017).


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

      L'XI Commissione,

          esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 338 e abbinate, recante interventi per il settore ittico;

          segnalata l'importanza economica e sociale del comparto della pesca, che impiega circa 30 mila persone e che dà vita ad un settore, quello della trasformazione del pesce, che fattura annualmente 2,2 miliardi di euro;

          considerato che la crisi economica ha pesantemente influito sul settore ittico, provocando, negli ultimi dieci anni, una riduzione dell'occupazione del 40 per cento e una diminuzione della redditività del 31 per cento, a fronte di un aumento del 53 per cento dei costi di produzione;

          apprezzato che il provvedimento è volto a introdurre una serie di misure a sostegno del settore, al fine di garantirne la continuità e incentivare l'instaurazione di nuove attività soprattutto da parte dei giovani;

          rilevato che, a tale fine, il provvedimento istituisce, all'articolo 3, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, finanziato, a decorrere dal 2017, con i proventi del contributo, dovuto ai sensi dell'articolo 22, da quanti si dedicano alla pesca non professionale;

          considerato che l'articolo 7 prevede la possibilità per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di dare incarico, con apposita convenzione, ai centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP), istituiti dalle associazioni di categoria, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, di effettuare, per conto dei propri, utenti e sulla base di uno specifico mandato scritto, attività di assistenza tecnico-amministrativa alle imprese di pesca, alle loro cooperative e ai loro consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati;

          osservato che, al fine di dare continuità e strutturalità agli ammortizzatori sociali nel settore della pesca, allo stato beneficiario dei soli ammortizzatori sociali in deroga, l'articolo 13 dispone l'estensione al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca, di aziende e società cooperative che occupano meno di sei dipendenti, delle disposizioni recate dalla legge n. 457 del 1972, in materia di trattamenti previdenziali ed assistenziali e di integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli;

          considerato che, a fronte del perdurante ritardo nell'emanazione dei decreti che, sulla base dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, dovrebbero consentire il coordinamento della disciplina recata in materia di salute e sicurezza sul lavoro relativa alle attività che si svolgono a terra con la normativa riguardante le attività lavorative a bordo delle navi, l'articolo 18 del provvedimento introduce misure di semplificazione in materia di sicurezza, intervenendo in un settore che, come risulta dai dati forniti dall'INAIL, pur essendo caratterizzato da un forte rischio infortunistico, 2,4 volte maggiore della media di tutti i settori industriali dell'Unione europea, presenta gravi ritardi in questo campo;

          rilevato che l'articolo 21 prevede la partecipazione, senza diritto di voto, alle commissioni di riserva delle aree marine protette anche di tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative, uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno in rappresentanza delle cooperative di pesca ed uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire tra le finalità del Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, istituito dall'articolo 3, anche la formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di includere, all'articolo 7, tra le organizzazioni di categoria che possono istituire, ai sensi del comma 5, i Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) anche le organizzazioni sindacali nazionali che abbiano firmato ma non stipulato i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore;

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 21, la designazione, in seno alle Commissioni di riserva delle aree marine protette, di esperti locali anche da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, al fine di migliorarne l'informazione e la consapevolezza sulle tematiche connesse alla gestione dell'area marina protetta.

(Parere espresso il 5 aprile 2016).

      L'XI Commissione,

          esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 338 e abbinate, recante interventi per il settore ittico;

          ricordato di aver espresso, in data 6 aprile 2016, un parere favorevole con osservazioni sul precedente testo unificato delle proposte di legge;

          preso atto con favore che la Commissione di merito, in sede di elaborazione del nuovo testo unificato, abbia tenuto in considerazione le osservazioni formulate in tale parere;

          condivise le finalità del provvedimento, che, secondo quanto esplicitato dall'articolo 1, mira a incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche e a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura, nonché ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le Regioni, al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca ed acquacoltura;

          apprezzati gli intenti sottesi alle disposizioni dell'articolo 2-bis, che promuove una riforma strutturale del sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca marittima al fine di sostenerne il reddito in tutti i casi di sospensione dell'attività, attraverso il conferimento di una specifica delega legislativa al Governo;

          osservato che, nel corso degli ultimi anni, il sistema di ammortizzatori sociali per il settore della pesca è stato incentrato sui trattamenti di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, annualmente rifinanziati nell'ambito delle manovre finanziarie;

          rilevato che, nel quadro del più generale processo di superamento degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, il finanziamento di tali trattamenti è cessato il 31 dicembre 2016;

          considerato che le disposizioni del decreto legislativo n. 148 del 2015, con cui il Governo ha inteso estendere a una più ampia platea di lavoratori lo strumento degli ammortizzatori sociali, non assicura un'adeguata copertura ai lavoratori del settore pesca professionale, in quanto oltre il 90 per cento degli addetti sono occupati in imprese al di sotto di cinque dipendenti e, quindi, esclusi dalle misure di tutela previste nell'ambito di tale provvedimento;

          osservato che l'articolo 1, commi 346 e 347, della legge di bilancio 2017 prevede che «al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il medesimo anno, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro», affidando a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia

e delle finanze, la disciplina delle modalità relative al pagamento di tale indennità;

          evidenziato che l'articolo 1, commi 244, 245, 246, 247 e 248, della medesima legge di bilancio prevede l'istituzione presso l'INPS del Fondo di solidarietà per il settore della pesca (FOSPE), ai fini dell'erogazione di prestazioni e coperture figurative ai dipendenti e a tutti gli imbarcati delle imprese di pesca nonché a quelli delle cooperative di pesca, compresi i soci lavoratori e i soci delle cooperative della piccola pesca, nel caso di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle autorità pubbliche competenti e nel caso di sospensioni temporanee dell'attività di pesca per condizioni meteorologiche avverse o per ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

          osservato che tale Fondo è costituito da una dotazione iniziale di 1 milione di euro a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2017 e da una contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in misura tale da garantire un flusso costante di risorse sufficiente all'avvio dell'attività e alla gestione del Fondo a regime, da individuare anche in relazione all'importo stimato delle prestazioni da erogare, alle compatibilità finanziarie e agli obblighi di equilibrio di bilancio;

          rilevato che, nonostante l'articolo 1, comma 244, della legge di bilancio 2017 prevedesse l'istituzione del Fondo entro il 31 marzo 2017, esso non è stato ancora attivato;

          considerato che, sulla base dei principi e dei criteri direttivi contenuti nell'articolo 2-bis, le misure che saranno introdotte dovranno sostenere il reddito degli operatori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità meteomarine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, nonché favorire la tutela dei livelli occupazionali nei casi di sospensione connessi a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altro evento, imprevisto o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro e del lavoratore;

          preso atto che all'attuazione della delega di cui all'articolo 2-bis dovrà provvedersi nell'ambito delle risorse del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), nonché delle eventuali ulteriori risorse stanziate a tal fine da successivi provvedimenti legislativi;

          segnalata l'esigenza che l'erogazione ai lavoratori dei trattamenti di cui all'articolo 2-bis sia assicurata anche nei casi di inammissibilità delle domande di accesso ai sostegni del FEAMP di cui all'articolo 10 del Regolamento (CE) 15 maggio 2014 n. 508/2014/UE, riferiti a infrazioni o violazioni commesse dall'armatore;

          rilevato che l'articolo 3 dispone l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Fondo per lo sviluppo

della filiera ittica, volto, tra l'altro, al finanziamento di programmi di formazione professionale e di misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza degli imbarcati, la cui opportunità era stata segnalata nel parere espresso sul precedente testo unificato,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:

          all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: dagli enti promossi dalle organizzazioni sindacali con le seguenti: dalle organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca;

          conseguentemente, al medesimo articolo, comma 5, sostituire le parole: , delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca con le seguenti: e delle imprese di acquacoltura;

      e con la seguente osservazione:

          con riferimento alle disposizioni dell'articolo 2-bis:

              a) valuti la Commissione di merito la possibilità di definire già nell'ambito del provvedimento in esame una misura di carattere strutturale per il sostegno del reddito degli operatori della pesca marittima in tutti i casi di sospensione dell'attività, con il concorso della contribuzione dei datori di lavoro e dei lavoratori, considerando, in tale ambito, l'opportunità di limitare l'intervento delle risorse disposte dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) ai casi di sospensione dell'attività lavorativa causata da fermi biologici;

              b) si valuti, in tale contesto, l'opportunità di coordinare l'attuazione dei principi e dei criteri direttivi della delega, individuati dal comma 2, con la disciplina del Fondo di solidarietà per il settore della pesca, di cui all'articolo 1, commi 244, 245, 246, 247 e 248, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al fine di evitare sovrapposizioni tra le prestazioni assicurate dalle due diverse normative.

(Parere espresso il 17 maggio 2017).


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

      La XII Commissione,

          esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 338 Catanoso e abb., recante «Interventi per il settore ittico»;

          rilevato che il comma 3 dell'articolo 22 prevede l'esenzione dal pagamento del contributo annuale per la pratica di pesca sportiva o ricreativa in mare per «i minori di 16 anni, i soggetti di età superiore a 65 anni e i disabili»;

          osservato che la terminologia impiegata per definire tale esenzione non appare pienamente corretta,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire, al comma 3 dell'articolo 22, le parole: «i disabili» con le seguenti: «le persone con disabilità».


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
PARERE FAVOREVOLE.

(Parere espresso il 6 aprile 2016).

PARERE FAVOREVOLE.

(Parere espresso il 16 maggio 2017).


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

      La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

          esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 338 e abbinate, recante «Interventi per il settore ittico», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

          ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 213 del 2006):

              la «pesca» costituisce materia oggetto della potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.;

              su di essa, tuttavia, «per la complessità e la polivalenza delle attività in cui si estrinseca, possono interferire più interessi eterogenei, taluni statali, altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislativa ed amministrativa. Per loro stessa natura, talune attività e taluni aspetti riconducibili all'attività di pesca non possono, infatti, che essere disciplinati dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui si presentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uniforme»;

              per «quegli aspetti, pur riconducibili in qualche modo all'attività di pesca, che sono connessi a materia di competenza ripartita tra Stato e Regioni (tutela della salute, alimentazione, tutela e sicurezza del lavoro, commercio con l'estero, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione delle imprese per il settore produttivo della pesca, porti, previdenza complementare e integrativa, governo del territorio) sussiste la potestà legislativa statale nella determinazione dei principi fondamentali, ai quali il legislatore regionale, nel dettare la disciplina di dettaglio, deve attenersi»;

              l'analisi «dell'intreccio delle competenze deve essere effettuata caso per caso, con riguardo alle concrete fattispecie normative, facendo applicazione del principio di prevalenza e del principio fondamentale di leale collaborazione, che si deve sostanziare in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale»;

          rilevato che l'articolo 3 prevede l'istituzione del Fondo per lo sviluppo della filiera ittica e che il decreto ministeriale che disciplina l'attuazione del Fondo è emanato senza un adeguato coinvolgimento delle Regioni, necessario ai fini del rispetto del principio costituzionale di leale collaborazione;

          considerato che l'articolo 5 disciplina la definizione degli obiettivi strategici da conseguire attraverso gli strumenti della programmazione negoziata nel settore della pesca e dell'acquacoltura, senza assicurare anche in tal caso un adeguato coinvolgimento delle Regioni;

          rilevato che l'articolo 6 sostituisce la vigente disciplina dei distretti di pesca (art. 4 del decreto legislativo n. 226/2001), che prevede che le modalità di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su «proposta della regione o delle regioni interessate»; la nuova disciplina si limita a prevedere, al comma 1, il mero parere delle regioni interessate ai fini dell'istituzione dei distretti di pesca; analogamente, il comma 2 prevede il semplice parere della Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale che definisce i criteri di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti e le competenze ad essi attribuite;

          rilevato altresì che l'articolo 9 prevede che, nell'ambito del riparto delle risorse finanziarie destinate all'esercizio delle funzioni conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura e pesca, non meno del 30 per cento delle risorse medesime sia riservato al settore della pesca e dell'acquacoltura;

secondo la giurisprudenza costituzionale, l'art. 119 della Costituzione vieta al legislatore statale di prevedere, in materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, finanziamenti a destinazione vincolata, i quali «possono divenire strumenti indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, negli ambiti materiali di loro competenza» (sentenze n. 118 del 2015; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 254 del 2013, n. 168 del 2009, nn. 168, 63, 50 e 45 del 2008; n. 137 del 2007; n. 160, n. 77 e n. 51 del 2005);

          ricordato infine che la materia della «pesca» è attribuita dai rispettivi statuti speciali alla competenza esclusiva delle Regioni ad autonomia speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:

          1) all'articolo 3, comma 2-bis, sia prevista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale che disciplina il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica;

          2) all'articolo 5, comma 1, sia assicurato un adeguato coinvolgimento delle Regioni nella definizione degli obiettivi strategici da conseguire attraverso gli strumenti della programmazione negoziata nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

          3) all'articolo 6, comma 1, sia prevista, in luogo del parere, l'intesa con la Regione o le Regioni interessate ai fini dell'istituzione dei distretti di pesca;

          4) all'articolo 6, comma 2, sia prevista, in luogo del parere, l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale che definisce i criteri di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca e le competenze ad essi attribuite;

          5) sia soppresso l'articolo 9, che, imponendo un vincolo di destinazione sulle risorse assegnate alle Regioni per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite, risulta lesivo dell'autonomia finanziaria costituzionalmente garantita alle Regioni medesime dall'articolo 119 della Costituzione;

          6) sia introdotta una clausola di salvaguardia, in base alla quale la legge si applica nelle Regioni ad autonomia speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con gli statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

(Parere espresso il 7 aprile 2016).

      La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

          esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 338 e abbinate, recante «Interventi per il settore ittico», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

          richiamato il proprio parere espresso in data 7 aprile 2016;

          valutato favorevolmente il recepimento di quattro condizioni contenute nel predetto parere;

          ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 213 del 2006):

              la «pesca» costituisce materia oggetto della potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, Cost.;

              su di essa, tuttavia, «per la complessità e la polivalenza delle attività in cui si estrinseca, possono interferire più interessi eterogenei, taluni statali, altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislativa ed amministrativa. Per loro stessa natura, talune attività e taluni aspetti riconducibili all'attività di pesca non possono, infatti, che essere disciplinati dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui si presentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uniforme»;

              per «quegli aspetti, pur riconducibili in qualche modo all'attività di pesca, che sono connessi a materia di competenza ripartita tra Stato e Regioni (tutela della salute, alimentazione, tutela e sicurezza del lavoro, commercio con l'estero, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione delle imprese per il settore produttivo della pesca, porti, previdenza complementare e integrativa, governo del territorio) sussiste la potestà legislativa statale nella determinazione dei principi fondamentali, ai quali il legislatore regionale, nel dettare la disciplina di dettaglio, deve attenersi»;

              l'analisi «dell'intreccio delle competenze deve essere effettuata caso per caso, con riguardo alle concrete fattispecie normative, facendo applicazione del principio di prevalenza e del principio fondamentale di leale collaborazione, che si deve sostanziare in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale»;

          considerato che l'articolo 2-bis reca una delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale, prevedendo genericamente l'utilizzo delle risorse derivanti dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), senza specificare se si tratti di risorse di pertinenza statale o regionale;

          rilevato che:

              l'articolo 6 sostituisce la vigente disciplina dei distretti di pesca (articolo 4 del decreto legislativo n. 226/2001), che prevede che le modalità di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su «proposta della regione o delle regioni interessate»; la nuova disciplina si limita a prevedere, al comma 1, il mero parere delle regioni interessate ai fini dell'istituzione dei distretti di pesca;

              la Corte costituzionale, con la già richiamata sentenza n. 213 del 2006, ha ritenuto infondata una questione di legittimità costituzionale relativa ad una disposizione di una legge regionale delle Marche,

che indica tra i contenuti del Piano regionale l'articolazione territoriale dei distretti di pesca «intesi non come confine ma come regolamentazione dell'attività di pesca-produzione in forza di regole obbligatorie per tutti coloro che vi operano»;

          considerato infine che l'articolo 8 dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adegua la regolamentazione vigente in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, sulla base di una nutrita e dettagliata serie di indirizzi e definizioni, senza specificare la tipologia di atto da adottare e senza prevedere un coinvolgimento delle Regioni nella procedura di adozione di tale atto, che incide sulle competenze regionali costituzionalmente garantite in materia di «pesca» e di «turismo»,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:

          1) all'articolo 6, comma 1, sia prevista, in luogo del parere, l'intesa con la Regione o le Regioni interessate ai fini dell'istituzione dei distretti di pesca;

          2) all'articolo 8, sia specificata la natura dell'atto – presumibilmente di natura regolamentare – da adottare per la disciplina dell'attività di pesca-turismo, prevedendo, alla luce delle competenze delle Regioni costituzionalmente garantite in materia di «pesca» e di «turismo», la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'adozione di tale atto ed evitando di prevedere indirizzi dettagliati;

      e con la seguente osservazione:

          a) all'articolo 2-bis, si valuti l'opportunità di specificare se le risorse da utilizzare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) siano di pertinenza statale o di pertinenza regionale.

(Parere espresso il 17 maggio 2017).


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TESTO UNIFICATO
della Commissione
Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale.
Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).

      1. La presente legge reca disposizioni volte a incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche, a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura di rilevanza nazionale e quelle della pesca ricreativa e sportiva, nonché ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le regioni al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca e di acquacoltura, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea, e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone.

Art. 2.
(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e di acquacoltura).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la redazione di un testo unico delle norme vigenti in materia di pesca e di acquacoltura, apportandovi le modifiche necessarie per la semplificazione, il riordino e l'aggiornamento della normativa.
      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni che sono state oggetto di abrogazione tacita o implicita;

          b) coordinamento delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

          c) eliminazione di duplicazioni e risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie, tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali;

          d) coordinamento, adeguamento e integrazione della normativa nazionale con quella internazionale ed europea in materia di pesca e di acquacoltura, anche ai fini di coerenza della disciplina in materia di pesca non professionale con quella in materia di tutela e di protezione dell'ecosistema marino e delle forme tradizionali di pesca e di acquacoltura.

      3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora

non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
      4. Lo schema di decreto legislativo adottato in attuazione della delega contenuta nel presente articolo è corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, il medesimo decreto è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Art. 3.
(Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma del sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca nell'ambito delle risorse assegnate dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).
      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) sostenere il reddito degli operatori della pesca marittima in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità meteomarine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine,

garantendo una più equa distribuzione delle risorse a disposizione;

          b) favorire la tutela dei livelli occupazionali per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a ristrutturazioni aziendali, a cessazione dell'attività e ad ogni altro evento, imprevisto o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro e del lavoratore;

          c) individuare forme alternative di impiego degli operatori della pesca, anche nell'ambito di progetti pubblici partecipati, in caso di sospensione obbligatoria dell'attività di pesca, con preferenza per quelle volte a tutelare e a valorizzare le risorse ittiche e la loro gestione ecosostenibile.

      3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni

parlamentari competenti per materia è espresso entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
      4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al suo interno, il medesimo decreto è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Art. 4.
(Fondo per lo sviluppo della filiera ittica).

      1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2018 è istituito il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, destinato a finanziare le iniziative a carattere sperimentale di cui comma 2, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro.
      2. Il Fondo è destinato a finanziare, nell'anno 2018, nel rispetto della vigente normativa europea, le seguenti attività:

          a) stipulazione di convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;

          b) ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

          c) svolgimento di campagne di educazione alimentare e di promozione del consumo dei prodotti della pesca marittima nonché interventi per favorire iniziative di accorciamento e razionalizzazione della filiera ittica;

          d) interventi mirati per favorire l'accesso al credito;

          e) attivazione di programmi di formazione professionale e misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza del personale imbarcato;

          f) progetti volti alla tutela, allo sviluppo e all'incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone.

      3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura di cui all'articolo 15, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti concessi con le risorse del Fondo, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili.

Art. 5.
(Distretti di pesca).

      1. L'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è sostituito dal seguente: «Art. 4. - (Distretti di pesca). - 1. In attuazione del principio di sostenibilità e al fine di garantire una gestione razionale delle risorse ittiche e di preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali legate all'economia ittica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, sentite le regioni interessate, istituisce i distretti di pesca per aree marine omogenee dal punto di vista ecosistemico. Sono fatti salvi i distretti già riconosciuti dalle regioni.

          2. Costituiscono distretti di pesca i sistemi produttivi locali, i cui criteri di identificazione, delimitazione e gestione sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura e le associazioni nazionali di categoria, sulla base di caratteristiche omogenee sotto il profilo della biodiversità. Il medesimo decreto definisce altresì le attribuzioni ad

essi di specifiche competenze ulteriori rispetto a quelle individuate al comma 3.

          3. I distretti di pesca:

          a) sostengono azioni per la promozione di pratiche di pesca sostenibile, anche attraverso l'individuazione di attrezzi alternativi di pesca caratterizzati da elevata selettività di cattura e di metodologie a basso impatto ambientale;

          b) ottimizzano le attività di pesca e di acquacoltura tramite specifici piani di gestione finalizzati ad una maggiore ecosostenibilità, elaborati sulla base della raccolta di informazioni sulle attività di settore e la cui applicazione è oggetto di monitoraggio;

          c) valorizzano i sistemi produttivi locali caratterizzati da identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione tra attività ittica e altre attività locali;

          d) promuovono la qualità, l'igiene e la salubrità delle risorse alieutiche locali anche tramite idonei sistemi di certificazione o marchi di qualità;

          e) promuovono la realizzazione di progetti che abbiano per oggetto la tutela, lo sviluppo e l'incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone con particolare attenzione alle specie di interesse commerciale».

Art. 6.
(Centri di assistenza per lo sviluppo
della pesca e dell'acquacoltura).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto delle specifiche competenze riservate ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, può, con apposita convenzione, stipulata senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dare incarico ai centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) di effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di uno specifico mandato scritto, attività di assistenza tecnico-amministrativa alle imprese di pesca, alle loro cooperative e ai loro consorzi, alle associazioni

tra imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati.
      2. I CASP sono istituiti dalle associazioni rappresentative delle imprese di pesca di cui al comma 5, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dalle organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca e possono anche essere istituiti all'interno di centri di assistenza fiscale già costituiti.
      3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità di istituzione e di funzionamento dei CASP e i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
      4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, i CASP, fermo restando quanto stabilito al comma 1, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del Capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'attività dei CASP è comunque esercitata senza oneri per il bilancio dello Stato.
      5. Ai fini del presente articolo, nonché delle altre norme vigenti in materia, per associazioni rappresentative delle imprese di pesca si intendono le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative di pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura.
      6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 7.
(Promozione della cooperazione
e dell'associazionismo).

      1. Allo scopo di favorire l'associazionismo tra imprese e la cooperazione nel

settore della pesca e dell'acquacoltura, al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 16, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso la collaborazione di organismi, anche in forma societaria o consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o altre forme di aggregazione, comprese le associazioni che nei tre anni precedenti hanno operato nel settore della piccola pesca»;

          b) all'articolo 17, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso la collaborazione di organismi, anche in forma societaria o consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o altre forme di aggregazione, comprese le associazioni che nei tre anni precedenti hanno operato nel settore della piccola pesca».

Art. 8.
(Prodotti della pesca).

      1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, e di semplificare le operazioni relative alla pesatura ed all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, gli operatori hanno facoltà di utilizzare cassette standard. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuate le caratteristiche tecniche e le certificazioni delle cassette standard nonché le specie ittiche per le quali esse possono essere utilizzate.
      2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative degli articoli 60 e 61 del regolamento (CE) n. 1224/2009, con particolare riferimento all'attuazione della facoltà di deroga all'obbligo di pesatura dei prodotti della pesca nel luogo di sbarco.


      3. Al fine di garantire l'osservanza degli adempimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del citato regolamento (CE) n. 1224/2009 e all'articolo 67, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, nonché al fine dell'individuazione delle migliori pratiche, gli operatori devono apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre o un codice QR ovvero altri strumenti di identificazione individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9.
(Attività di pesca-turismo e ittiturismo).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dà attuazione alle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sulla base dei seguenti criteri:

          a) prevedere che le attività di pesca-turismo e di ittiturismo di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del citato decreto legislativo n. 4 del 2012, comprendano le seguenti iniziative:

              1) l'osservazione dell'attività di pesca professionale praticata esclusivamente con l'attrezzo denominato sciabica e con gli attrezzi consentiti per l'esercizio della piccola pesca;

              2) lo svolgimento dell'attività di pesca occasionale mediante l'impiego degli attrezzi di cui all'articolo 138 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

              3) lo svolgimento di attività turistico-ricreative volte alla divulgazione della cultura

del mare e della pesca, quali, in particolare, escursioni lungo le coste, ristorazione a bordo e a terra;

              4) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e, ove autorizzate dalla regione competente per territorio, delle acque interne, nonché ad avvicinare gli utenti al mondo della pesca professionale e dell'acquacoltura;

          b) prevedere che le iniziative di pesca-turismo possano essere svolte anche nei giorni festivi nell'arco delle ventiquattro ore, nei limiti di distanza dalla costa previsti dall'autorizzazione concessa dalla competente capitaneria di porto in base alle certificazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico, per tutto l'arco dell'anno, nell'ambito del compartimento marittimo di iscrizione e in quelli limitrofi, in presenza di condizioni meteomarine favorevoli;

          c) stabilire che, per essere autorizzate a operare nel periodo invernale e per effettuare uscite notturne, le unità adibite all'esercizio dell'attività di pesca-turismo debbano essere dotate di sistemazioni, anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate;

          d) prevedere che le unità adibite all'esercizio dell'attività di pesca-turismo debbano ricondurre le persone imbarcate nel porto di partenza, ovvero, in caso di necessità, in altro porto, consentendo altresì lo sbarco di turisti in luoghi diversi da quello di partenza qualora l'attività di pesca-turismo sia inserita in un'articolata offerta turistica;

          e) permettere l'imbarco di minori di quattordici anni se accompagnati da persone di maggiore età;

          f) prevedere che gli armatori di unità munite di licenza di pesca comprendente l'uso di sistemi a traino possano esercitare l'attività di pesca-turismo con l'attrezzo denominato sciabica e con gli attrezzi di pesca compresi nel sistema di pesca previsti dalla vigente normativa europea. Prevedere altresì che i predetti sistemi a traino

debbano essere sbarcati o riposti a bordo prima dell'inizio dell'attività senza determinare intralcio o pericolo per i turisti imbarcati;

          g) stabilire che l'autorizzazione all'attività di pesca-turismo rilasciata dal capo del compartimento marittimo di iscrizione dell'unità di pesca abbia validità triennale corrispondente alle date di rilascio e di scadenza del certificato delle annotazioni di sicurezza rilasciato dall'ente tecnico;

          h) prevedere che i sistemi di comunicazione a bordo debbano comprendere un telefono satellitare, un apparato di controllo e satellitare e un apparato VHF.

      2. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, è abrogato. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le conseguenti modifiche alla relativa regolamentazione attuativa.

Art. 10.
(Esenzione dall'imposta di bollo).

      1. All'articolo 21-bis dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente gli atti, i documenti e i registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo le parole: «al settore agricolo» sono inserite le seguenti: «e ai settori della pesca e dell'acquacoltura».
      2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 11.
(Vendita diretta).

      1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere

direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, ferma restando l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale e nel rispetto della disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, e al regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011.
      2. La disciplina del presente articolo si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici.
      3. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nello svolgimento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode.
      4. Per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal titolo V del regolamento (CE) n. 1224/2009, all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

          «g) ai cacciatori, singoli o associati, che vendono al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività».

      5. Se la vendita diretta dei prodotti ittici o dell'acquacoltura avviene, rispettivamente, a bordo di barche da pesca oppure presso l'impianto di allevamento, il venditore può cedere esclusivamente i prodotti della propria attività di pesca professionale o del proprio impianto di allevamento.


      6. Sono abrogati i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
Art. 12.
(Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette).

      1. All'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); da tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative, uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno in rappresentanza delle cooperative di pesca e uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura».

Art. 13.
(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva e il suo adeguamento alle disposizioni dell'Unione europea.
      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) modificare la normativa vigente in materia di pesca marittima includendo la pesca sportiva tra le attività di valorizzazione della risorsa ittica, anche nell'ambito dei distretti di pesca;

          b) prevedere un sistema di rilascio delle licenze che tenga conto del sistema di pesca praticato, della tipologia e delle dimensioni delle imbarcazioni utilizzate e del soggetto richiedente, anche ai fini di un censimento volto ad accertare il numero

dei pescatori sportivi e il quantitativo del pesce pescato;

          c) adeguare le disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, alla normativa europea in materia di attrezzi e di limiti alla strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva;

          d) provvedere al riassetto e al coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo.

      3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia è espresso entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.


      4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 14.
(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura e di licenze di pesca).

      1. Al fine di rendere più eque e sostenibili le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo e protezione della fascia costiera e delle zone acquee, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura e di licenze di pesca.
      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere un sistema di rilascio e rinnovo delle concessioni che, compatibilmente con la normativa europea, consenta di incentivare investimenti, anche a lungo termine, nella valorizzazione della fascia costiera e delle zone acquee;

          b) prevedere criteri di priorità per le iniziative e gli interventi che abbiano migliore impatto ambientale;

          c) prevedere un sistema che garantisca l'accesso paritario alle concessioni e alle licenze di pesca anche ai piccoli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura;

          d) introdurre un'equa diversificazione dell'ammontare dei canoni di concessione, anche in considerazione delle dimensioni dell'organizzazione aziendale degli operatori, dell'entità degli investimenti proposti e della sostenibilità ambientale dei progetti presentati;

          e) prevedere un sistema di rilascio delle licenze di pesca che garantisca un'equa diversificazione dell'ammontare della tassa di concessione governativa richiesta per il rilascio delle predette licenze, tenendo

conto delle dimensioni dell'attività del richiedente, consentendo altresì la possibilità di rateizzazione del pagamento della tassa;

          f) prevedere termini congrui di durata delle licenze in relazione alle esigenze di ammortamento degli investimenti armatoriali, introducendo altresì meccanismi agevolati per la circolazione delle licenze all'interno delle cooperative;

          g) semplificare l'azione amministrativa in materia di rilascio e rinnovo di autorizzazioni e licenze, mediante l'utilizzo degli sportelli delle Capitanerie di porto;

          h) prevedere che le imprese di acquacoltura, di cui ai codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00, concessionarie di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura possano utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche al fine di produrre energia elettrica.

      3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dei trasporti e delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo

delle Commissioni parlamentari competenti per materia è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
      4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 15.
(Commissione consultiva centrale
della pesca marittima e dell'acquacoltura).

      1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 20 è inserito il seguente:

          «20-bis. La Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura svolge le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati».

Art. 16.
(Pesca del tonno rosso).

      1. Per il triennio 2018-2020, fermi restando i coefficienti di ripartizione e le quote individuali di tonno rosso, come definiti con decreto del Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali 17 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2015, ogni eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia è ripartito, per una quota complessiva pari a non più del 20 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP) e, per il restante 80 per cento, alla pesca accidentale o accessoria.
      2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, entro trenta giorni dalla approvazione del regolamento dell'Unione europea

attuativo delle raccomandazioni adottate dall’International Commission for the conservation of the atlantic tuna (ICCAT), il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto di natura non regolamentare, a ripartire tra i vari sistemi di pesca la quota di cattura di tonno rosso assegnata annualmente all'Italia, riservando un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva (SPOR).
      3. Il decreto di cui al comma 2, nel rispetto del principio comunitario della stabilità relativa, tiene altresì conto delle indicazioni in materia di redditività e sostenibilità economica, sociale e ambientale che sono alla base delle citate raccomandazioni ICCAT.
Art. 17.
(Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura).

      1. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, le parole: «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione».
      2. All'articolo 11 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)»;

          b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

          «3-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), è soggetto

al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro»;

          c) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

          «5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

          a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;

          b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

          c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

          d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;

          e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

          5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius)»;

          d) al comma 6, le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis»;

          e) al comma 10, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto

le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)»;

          f) il comma 12 è sostituito dal seguente:

          «12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6».

      3. All'articolo 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

          «3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione»;

          b) al comma 4, le parole: «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione».

Art. 18.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'articolo 4, comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede utilizzando quota parte delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154. A tal fine le predette risorse, nella misura di 3 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2018 per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 19.
(Clausola di salvaguardia).

      1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.