• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/17787 (4-17787)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17787presentato daFRACCARO Riccardotesto diGiovedì 14 settembre 2017, seduta n. 850

   FRACCARO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 13 della legge n. 104 del 1992, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», prevede che: a) nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado siano garantite attività didattiche di sostegno per l'integrazione scolastica degli alunni/e con disabilità; b) tali attività siano realizzate da tutti i docenti della classe con il supporto di docenti specializzati per il sostegno; c) gli insegnanti specializzati assumano la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano e pertanto partecipino alla programmazione educativo-didattica e all'elaborazione e verifica delle attività proprie dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti;

   l'insegnante specializzato possiede, come i colleghi, competenze psico-pedagogico-didattiche e metodologiche (v. contratto collettivo nazionale di categoria), oltre a conoscenze legislative, capacità organizzative e comunicativo-relazionali, volte a favorire insieme ai colleghi della classe la realizzazione del processo inclusivo e a garantire il successo formativo di tutti gli alunni della classe, coerentemente con le capacità di ciascuno;

   da un'analisi congiunta del gruppo di studio per l'inclusione scolastica (GSIS) e del sindacato Anief, su dati della Provincia autonoma di Trento e Istat relativa all'anno 2016, risulta che a in provincia di Trento le ore medie settimanali di sostegno assegnate a ciascuno studente sono le seguenti:

    7,7 nelle scuole primarie (12,5 nelle scuole del Nord, 14,7 al Centro, 16,1 al Sud);

    6 ore medie settimanali nelle scuole secondarie di primo grado (10,1 nelle scuole del Nord, 11,7 al Centro, 13,2 al Sud);

    7,5 ore medie settimanali nelle scuole secondarie di secondo grado (mancano i dati ISTAT nazionali);

   sono state inoltre calcolate le cattedre non assegnate in base ai bisogni educativi degli studenti certificati con disabilità, agli insegnanti di sostegno impiegati in provincia di Trento per l'anno scolastico 2016/17 e alle cattedre da assegnare sulla base delle deroghe consentite dalla Corte costituzionale (sentenza 80/2010):

    scuola primaria, 187;

    scuola secondaria di primo grado, 134;

    scuola secondaria di secondo grado, 37;

   inoltre, in base ai dati ufficiali della provincia autonoma di Trento, nel periodo 2011-2017 le ore settimanali hanno registrato i seguenti incrementi:

    6 per cento delle coperture con insegnante di sostegno;

    20 per cento delle coperture con assistente all'autonomia e alla comunicazione assunto dalla provincia autonoma di Trento;

    70 per cento delle coperture con assistente all'autonomia e alla comunicazione fornito da cooperative sociali e/o enti privati;

   da dati esposti emerge chiaramente che le ore di «docenza» con insegnante specializzato sono state progressivamente sostituite da ore di «assistenza» con impiego di personale «non docente» e dipendente da cooperative e/o da enti privati in convenzione con la provincia autonoma di Trento;

   la mancata attribuzione delle cattedre necessarie, secondo l'interrogante, lede i diritti costituzionalmente garantiti della singola persona e palesa un progetto mirato al contenimento della spesa pubblica a discapito dei singoli alunni. Appare evidente come la mancata attribuzione di personale docente specializzato comprometta il diritto allo studio, all'istruzione e all'educazione degli studenti con disabilità –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti sopra illustrati e quali iniziative di competenza intenda assumere per assicurare il rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti, al fine di garantire il diritto allo studio degli studenti con disabilità, tramite l'assegnazione di un adeguato numero di ore di sostegno con personale specializzato secondo quanto disposto dalla legge n. 104 del 1992 e dalla Costituzione, tenendo altresì conto della sopracitata giurisprudenza costituzionale.
(4-17787)